Gestione delle sanzioni per illeciti negli appalti, distacchi e somministrazioni
L'editoriale di Eufranio Massi
LA GESTIONE INTERTEMPORALE DELLE SANZIONI PER ILLECITI NEGLI APPALTI, NEI DISTACCHI E NELLA SOMMINISTRAZIONE
Sciogliendo la riserva contenuta nella nota n. 1091 del 18 giugno 2024, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la successiva lettera n. 1133 del 24 giugno, dopo aver acquisito il parere conforme dell’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, ha dettato le istruzioni operative alle proprie articolazioni periferiche riguardanti la trattazione dei comportamenti illeciti negli appalti, nei distacchi e nella somministrazione nel periodo a cavallo del 2 marzo 2024, data di entrata in vigore del D.L. n. 19, attraverso il quale determinati comportamenti vengono colpiti non più da una sanzione amministrativa, ma penale,
Oggetto di attenzione della ultima nota è il regime intertemporale da applicare alle nuove sanzioni che, a tutti gli effetti, si applicano (nella entità precisata dalla lettera n. 1091/2024) a partire dal 2 marzo, mentre i comportamenti illeciti che si sono conclusi entro il 1° marzo 2024 (ossia, prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 19) rientrano nel vecchio regime e sono puniti con sanzioni di natura amministrativa e con gli importi all’epoca in vigore.
Ma, cosa succede a quei comportamenti illeciti che, iniziati, prima della data fatidica, sono continuati anche dopo?
Qui, l’INL richiama una chiara sentenza della Corte di Cassazione, la n. 25313/2015, ove l’appalto illecito di manodopera (ossia, quello in cui manca il rischio di impresa perché si concretizza, unicamente, nella fornitura di personale), ora previsto dal comma 5-bis dell’art. 18 del D.L.vo n. 276/2003, viene definito reato di natura permanente che si consuma nel luogo in cui viene svolta l’attività e per tutto il periodo, cessando al suo termine, e non nel luogo nel quale è stato sottoscritto il contratto.
Determinazione delle Ammende
Tale richiamo consente all’Agenzia di affermare che le condotte illecite poste in essere prima del 2 marzo 2024 e proseguite oltre tale data vengono attratte nelle disposizioni penali e, di conseguenza, sono soggette alle nuove sanzioni che prevedono, in via generale, l’arresto fino ad un mesi o, in alternativa, l’ammenda. Come ben sanno gli ispettori del lavoro, vista la predetta alternatività, il trasgressore è destinatario di un provvedimento di prescrizione obbligatoria ove la determinazione dell’importo, parametrata sul numero dei lavoratori interessati e sulle giornate di utilizzazione illecita, deve considerare anche i giorni lavorativi antecedenti il 2 marzo. Tutto questo perché il periodo antecedente alla riforma, in senso penale, della norma rappresenta un elemento di valutazione della gravità del comportamento e, come tale, concorre, quale elemento quantificatorio, alla determinazione dell’ammenda che va applicata ad un comportamento illecito necessariamente unitario.
La nota che ho appena commentato si conclude qui e, come detto, va posta in stretta correlazione con la n. 1091 del 18 giugno u.s. ove con un ragionamento di natura interpretativa è stata indicata agli ispettori del lavoro quale sanzione base giornaliera non quella di 60 euro prevista esplicitamente dalla norma contenuta nell’art. 29 del D.L. n. 19, ma 72 euro, frutto di un aumento del 20% dell’importo base, apportato alla sanzione amministrativa allora vigente, dalla legge di bilancio per l’anno 2019.
Riflessioni sul Regime Sanzionatorio
Va, inoltre, considerato e tenuto presente che l’importo dell’ammenda non potrà essere inferiore ai 5.000 euro e superiore ai 50.000, con la possibilità per chi ha avuto un comportamento illecito per tanto tempo (anche oltre i 60 giorni) e con un numero notevole di lavoratori, di estinguere il reato (se non recidivo), ottemperando alla prescrizione obbligatoria nei termini indicati dall’ispettore del lavoro, pagando, al massimo, 12.500 euro oltre alle spese di notifica. Ovviamente, l’importo estremamente basso (1/4 della somma edittale) porta a fare alcune riflessioni amare sull’impianto normativo: c’è da sottolineare, tuttavia, che la riconduzione nell’alveo penale delle violazioni comporterà, attraverso l’intervento dell’Agenzia delle Entrate, la possibilità della indeducibilità dell’IVA dalle fatture, dei corrispettivi ai fini dell’IRPEF, oltre alla responsabilità dell’impresa ex D.L.vo n. 231/2001, come ricorda la Cassazione in alcune sue decisioni (ex multis, Cassazione penale, n. 19595/2023).
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