Geolocalizzazione dei Lavoratori: Normativa, Limiti e Autorizzazioni
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
È possibile la geolocalizzazione dei lavoratori, in modo da sapere se sono arrivati nel cantiere dove dovranno lavorare?
Ritengo che la geolocalizzazione sia lecita soltanto se avallata da un accordo collettivo ovvero autorizzata dall’ispettorato del lavoro (procedura prevista dall’art. 4, della Legge n. 300/1970). Viceversa, il datore di lavoro non può geolocalizzare i propri lavoratori. Ciò può comportare una sanzionabilità per l’azienda.
L’Ispettorato del lavoro, nella circolare n. 2 del 7 novembre 2016, ha ritenuto che i sistemi di geolocalizzazione rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa ma, per rispondere ad esigenze ulteriori. Ne consegue che, in tali casi, la fattispecie rientri nel campo di applicazione di cui al comma 1 dell’art. 4 Legge n. 300/1970 e pertanto le apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da parte dell’ITL.
Tale interpretazione è stata avallata anche dal Garante per la privacy, il quale, nella Newsletter n. 427 del 21 aprile 2017, ha chiarito che per attivare un controllo a distanza dei lavoratori, attraverso un sistema di geolocalizzazione, è necessario raggiungere “apposito accordo con le rappresentanze sindacali o, in sua assenza, si dovrà richiedere l’autorizzazione all’Ispettorato nazionale del lavoro.”.
Per ultimo, per quanto riguarda le caratteristiche di controllo dei lavoratori attraverso sistemi di geolocalizzazione si è espresso recentemente l’Ispettorato del lavoro (nota n. 2572 del 14 aprile 2023).
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