Fringe benefit e stock option: Entro quando mandare i dati?
I datori di lavoro sono tenuti a trasmettere i dati all'INPS entro il 28 febbraio 2025
L’INPS, con il messaggio n. 509 dell’11 febbraio 2025, ha comunicato ai datori di lavoro le modalità e le tempistiche per la trasmissione dei dati relativi ai compensi erogati sotto forma di fringe benefit e stock option al personale cessato dal servizio nel corso del 2024. Questa comunicazione è cruciale in quanto l’INPS è tenuto a svolgere le attività di sostituto d’imposta su tali compensi.
Il quadro normativo di riferimento
L’articolo 51, comma 1, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, stabilisce il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente. Questo implica che tutti i valori e le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro, compresi fringe benefit e stock option, rientrano nel reddito imponibile del lavoratore, salvo specifiche eccezioni.
La legge di Bilancio 2024 (articolo 1, comma 16, legge n. 213/2023) ha introdotto una modifica temporanea, innalzando il limite di esenzione fiscale per i fringe benefit da 258,23 euro a 1.000 euro. Per i lavoratori con figli a carico, questo limite è stato elevato a 2.000 euro, a condizione che venga presentata una dichiarazione con il codice fiscale dei figli.
Secondo la normativa fiscale, per i lavoratori cessati dal servizio con diritto a pensione, i fringe benefit e le stock option sono assoggettati al principio di cassa allargato. Questo significa che se i compensi vengono erogati entro il 12 gennaio dell’anno successivo, essi vengono considerati reddito dell’anno precedente.
Modalità e tempistiche di trasmissione
Secondo l’articolo 23, comma 3, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, i sostituti d’imposta devono effettuare il conguaglio fiscale entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per la dichiarazione precompilata dei redditi.
Pertanto, i datori di lavoro devono inviare i dati relativi ai fringe benefit e alle stock option erogati nel 2024 al personale cessato dal servizio entro e non oltre il 28 febbraio 2025. La trasmissione deve avvenire esclusivamente in modalità telematica. Le comunicazioni tardive non potranno essere incluse nel conguaglio fiscale di fine anno e saranno soggette a rettifiche nelle Certificazioni Uniche 2025.
Procedura per l’invio telematico
L’invio dei dati deve essere effettuato attraverso l’applicazione “Comunicazione benefit aziendali”, disponibile sul sito istituzionale dell’INPS.
All’interno del servizio sono disponibili le seguenti opzioni:
- Acquisizione di una singola comunicazione
- Gestione delle comunicazioni già inviate
- Invio di un file precompilato
- Download del software per la verifica del formato dei dati
- Consultazione del manuale di istruzioni
Per garantire la corretta gestione fiscale e amministrativa dei fringe benefit e delle stock option, i datori di lavoro devono rispettare la scadenza del 28 febbraio 2025 per la trasmissione telematica dei dati all’INPS. Il mancato rispetto di tale termine comporta la necessità di una successiva dichiarazione dei redditi da parte dei contribuenti interessati.
Si consiglia quindi alle aziende di verificare tempestivamente i dati e di procedere con l’invio nel rispetto delle modalità previste dal sistema INPS.
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