Fringe benefit 2025: Importi, benefici e novità della legge di bilancio

L'editoriale di Eufranio Massi

Fringe benefit 2025: Importi, benefici e novità della legge di bilancio

Fringe benefit 2025: Cosa prevede la legge di bilancio?

La legge di bilancio 2025, attraverso i commi 390 e 391 dell’art. 1, ha prorogato a tutto il 2027 la defiscalizzazione in essere del 2024: anche nel prossimo triennio l’esenzione fiscale e contributiva per il lavoratore dipendente e per chi percepisce (come, ad esempio, i collaboratori ex art. 2 del decreto legislativo n. 81/2015) redditi assimilati a quelli lavorativi. Essa è di 1.000 euro per chi non ha figli, per salire a 2.000 in favore di chi ha almeno un figlio a carico. Va ricordato che il superamento dei limiti appena indicati, fa sì che debba essere tasto l’intero importo.

Importi e beneficiari: Quali sono i limiti di esenzione?

Va, da subito, chiarito, che per quel che riguarda i figli a carico, vi rientrano, come in passato, quelli nati al di fuori del matrimonio e riconosciuti, gli adottati, gli affidati e gli affiliati, purché risultino fiscalmente a carico.

Cosa rientra nel paniere del fringe benefit?

Come in passato, vi rientrano le elargizioni aziendali (i buoni spese o le regalie natalizie o anche le somme per polizze per premi di natura extra professionale), ma anche i rimborsi per il pagamento di utenze domestiche o per l’affitto dell’abitazione ove si risiede o anche gli interessi sul mutuo riguardante la casa principale ove vive il lavoratore. Ovviamente, di tutto questo il datore di lavoro deve conservare la documentazione che deve essere resa disponibile a fronte di un eventuale controllo degli organi di vigilanza.

Dichiarazioni e obblighi per lavoratori e datori di lavoro

Alcuni passaggi fondamentali sono importanti e sono da tenere presenti.

Innanzitutto, è compito del lavoratore con figli a carico dichiarare al proprio datore di aver diritto alla maggiorazione, comunicando il codice fiscale della prole.

C’è, poi, un ulteriore passaggio che riguarda il datore: deve comunicare alle proprie rappresentanze sindacali (RSU o RSA) che ai lavoratori verrà applicato il beneficio. Tale obbligo sussiste, unicamente, nei confronti dei rappresentanti interni del sindacato: se essi non ci sono, non si rinviene nella norma (come confermato lo scorso anno dall’Agenzia delle Entrate) alcun obbligo di comunicazione verso le sigle territoriali o di categoria delle organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL applicato.

Auto aziendali e nuove regole di tassazione nel 2025

Entro il limite di esenzione sopra indicato possono essere ricompresi i compensi in natura che quelli che presentano, come l’alloggio, una tassazione convenzionale, o l’auto ad uso promiscuo assegnata al dipendente. A tal proposito, ricordo che a partire da quest’anno, per i veicoli di nuova immatricolazione assegnati a partire dal primo gennaio, sono cambiati i coefficienti utilizzati ai fini dell’imponibile fiscale: non più alcun riferimento alle emissioni di anidride carbonica, ma al tipo di alimentazione utilizzato (elettrico, ibrido, benzina, ecc.).

Bonus fiscale per lavoratori trasferiti: Requisiti e limiti

Per i lavoratori neoassunti, titolari di un contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulato nel corso del 2025 e che, in conseguenza di ciò trasferiscono la propria residenza a più di 100 chilometri dalla precedente, è previsto, inoltre, un bonus fiscale (ma non contributivo) dì partecipazione alle spese per canoni di locazione o di manutenzione dell’abitazione presa in affitto, fino ad un massimo di 5000 euro l’anno per due anni, a partire dalla data di assunzione. Il tutto, però, è condizionato dal fatto che il dipendente non abbia redditi da lavoro superiori a 35.000 euro e che con propria dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attesti la propria residenza nei sei mesi antecedenti il giorno dell’assunzione.

In ordine a tale ultimo passaggio occorrerà, a mio avviso, chiarire alcuni punti:

  • Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato: sia a tempo pieno che part-time;
  • Il rapporto di lavoro può essere costituito anche attraverso l’apprendistato che è un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato all’occupazione attraverso la formazione;
  • La trasformazione di un contratto a termine in un contratto a tempo indeterminato, stando alle determinazioni espresse dagli uffici parlamentari in sede di approvazione della, legge n. 207/2024, dovrebbe essere esclusa: personalmente mi auguro che, in sede di chiarimenti amministrativi, tale ipotesi venga scartata, atteso che, in via normale, anche con riferimento alle agevolazioni contributive, le trasformazioni vengono “premiate”: si creerebbe una sorta di disparità che, a mio avviso, non ha senso se si vuole agevolare la mobilità dei giovani;
  • Non rientra, senz’altro, nella agevolazione fiscale “de quo” il contratto di lavoro intermittente a tempo indeterminato in quanto la episodicità e la saltuarietà delle prestazioni che dipendono, unicamente, dalla “chiamata” del datore, non sono affatto sinonimi di stabilità occupazionale.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 369 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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