Fringe Benefit 2024: La Cesta di Natale Rientra nella Soglia di Esenzione Fiscale?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
All’interno della soglia massima di mille euro, prevista per il 2024 in fringe benefit, va conteggiato anche il valore della cesta di Natale?
Sì, per essere considerati esenti, da un punto di vista fiscale e contributivo, all’interno della normativa fiscale e contributiva, affinché le liberalità erogate ai lavoratori dipendenti siano esenti da tassazione, è fondamentale rispettare la soglia massima stabilita. Attualmente, per il 2024, tale soglia si attesta a mille euro, salvo casi particolari in cui i lavoratori abbiano figli a carico, per i quali il limite viene esteso a duemila euro. Questo significa che tutte le forme di beneficio aggiuntivo, inclusi ma non limitati a buoni carburante, buoni spesa e regali natalizi come la cesta di Natale, devono rientrare entro questi limiti per non essere considerati soggetti a tassazione e contributi. È quindi essenziale per le aziende garantire una corretta gestione dei fringe benefit, rispettando i massimali stabiliti per evitare sanzioni e controversie fiscali
Tra i fringe benefit che rientrano nei massimali sopra menzionati troviamo:
- Buoni carburante e buoni spesa
- Omaggi natalizi come la cesta di Natale
- Auto aziendali ad uso promiscuo
- Fabbricati in uso ai dipendenti
- Rimborso del pagamento delle utenze domestiche di luce, acqua e gas
- Spese per l’affitto della prima casa o interessi sul mutuo relativo alla prima casa
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2 Commenti
Elena Sala
Ottobre 02, 10:01Buongiorno,
Premessa la sussistenza delle condizioni per L’esenzione fiscale si richiede quale sia il regime contributivo per il welfare aziendale destinato ai componenti del cda? In altra parole oltre al vantaggio fiscale vi è anche l’esenzione contributiva (o quest’ultima è riservata ai soli lavoratori dipendenti stante il principio di armonizzazione )
grazie
ES
Roberto Camera
Ottobre 04, 09:34Stante il principio di armonizzazione previsto, ritengo che la contribuzione segua il vantaggio fiscale previsto per lo specifico welfare utilizzato.