Formazione dei Preposti in Sicurezza sul Lavoro: Nuove Indicazioni dal Ministero del Lavoro
Chiarimenti del Ministero del Lavoro
Il Ministero del Lavoro, attraverso la Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza, ha pubblicato il recente interpello n. 6 del 24 ottobre 2024. Questa nota risponde a un quesito posto dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri sulla formazione di aggiornamento dei preposti, in relazione al Decreto Legislativo 81/2008 e alle modifiche in attesa di attuazione. La richiesta di chiarimento si concentrava su due interpretazioni:
- Interpretazione A – Anticipare la formazione di aggiornamento del preposto a cadenza biennale, come prescritto dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, nonostante l’attesa del nuovo Accordo Stato-Regioni (TESI A).
- Interpretazione B – Mantenere la cadenza quinquennale per l’aggiornamento, come stabilito dall’Accordo Stato-Regioni del 2011 (TESI B).
La Risposta del Ministero del Lavoro
Dopo aver esaminato la normativa vigente, il Ministero ha fornito chiarimenti basandosi su quanto segue:
- Decreto Legislativo 81/2008, art. 37: Questo articolo stabilisce che i contenuti, la durata e le modalità della formazione obbligatoria devono essere definiti tramite un Accordo della Conferenza Stato-Regioni, con l’obiettivo di migliorare i percorsi formativi in ambito di salute e sicurezza sul lavoro. Viene inoltre specificato che i preposti devono ricevere aggiornamenti periodici, da svolgere in presenza, con cadenza almeno biennale o in base all’evoluzione dei rischi.
- Accordo Stato-Regioni del 2011: L’Accordo del 2011 prevede, all’interno dell’Allegato A, un aggiornamento quinquennale della formazione dei preposti, con una durata minima di 6 ore, sempre in riferimento ai compiti di salute e sicurezza.
- Circolare INL del 16 febbraio 2022: Secondo la circolare dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, l’obbligo formativo attuale rimane quello previsto dall’Accordo del 2011, in attesa che il nuovo Accordo venga adottato.
La Decisione della Commissione
Alla luce delle normative e dei pareri raccolti, la Commissione del Ministero del Lavoro ha concordato con la “Tesi B” del Consiglio degli Ingegneri. Di conseguenza, ha stabilito che l’aggiornamento biennale previsto dal comma 7-ter dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008 dovrà essere applicato solo una volta adottato il nuovo Accordo Stato-Regioni. Fino a quel momento, continua a essere valida la periodicità quinquennale stabilita dall’Accordo del 2011.
Fonte: Ministero del Lavoro
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