Esonero contributivo per le assunzioni dei pensionati? Se ne può usufruire [E.Massi]
Premetto, prima di entrare nel merito di questa breve riflessione, che l’interpello n. 4 del 20 gennaio 2016 con il quale la Direzione Generale per l’Attività Ispettiva del Dicastero del Lavoro ha risposto ad un quesito del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, e’ corretto nei contenuti non essendo possibile, con questo strumento, fornire indicazioni diverse da quella che risulta essere la volontà del Legislatore.
La questione è incentrata sul fatto se il pensionato, a qualsiasi titolo, che non goda di altra riduzione contributiva, in caso di assunzione a tempo indeterminato, ex art. 1, comma 118, della legge n. 190/2015, possa essere portatore, per il datore di lavoro “assumente”, dei corposi benefici triennali. Essa si pose subito, ma nel corso del 2015, non arriva alcuna interpretazione amministrativa sia da parte del Ministero che dell’INPS che, probabilmente in modo consapevole, non tratto’ l’argomento nelle due circolari n. 17 e n. 178.
Ora, cosa dice il Ministero?
Esso afferma che dal testo normativo ( si parla della legge n. 190/2015) non si evince alcuna disposizione che limiti l’assunzione a tempo indeterminato dei pensionati se non le regole generali secondo le quali non viene riconosciuto l’esonero contributivo se vi sia stato un rapporto a tempo indeterminato negli ultimi sei mesi o se nel periodo 1 ottobre 2014 – 1 gennaio 2015 l’interessato sia stato in forza presso imprese collegate o controllate, o riconducibili, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Ora, per, il 2015 e’ passato e la questione si pone anche per il 2016 ove, l’art. 1, comma 178, della legge n. 208/2015 ha previsto, per le assunzioni a tempo indeterminato un esonero contributivo, con esclusione dei premi INAIL, sulla quota a carico dei datori di lavoro, pari ad un massimo di 3.250 euro per ognuno dei due anni successivi alla instaurazione del rapporto. La norma ripete, pressoché pedissequamente, il vecchio testo che, per effetto della circolare n. 17 dell’INPS, e’ stato ritenuto speciale per quel che riguarda i benefici contributivi, rispetto a chi affermava, allora, l’art. 4, comma 12, della legge n. 92/2012 circa le “condizioni legali” per fruire le agevolazioni. Ora, quest’ultima disposizione non c’è più ma l’art. 31 del decreto legislativo n.150/2015 che l’ha sostituito, contiene le medesime parole.
Da quanto appena detto si giunge alla seguente conclusione: anche per il 2016, in caso di assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore pensionato, sono esigibili gli esoneri contributivi biennali previsti.
E qui, per i datori di lavoro il discorso potrebbe farsi ancora più interessante in un’ottica di stabilizzazione del precedente rapporto intervenuto in precedenza attraverso una collaborazione anche senza progetto come postulava l’art. 61, comma 3, del decreto legislativo n. 276/2003 o una partita IVA.
Ebbene se le parti sottoscrivono, “in sede protetta” un atto di conciliazione con il quale addivengono ad un accordo circa le eventuali pendenze di natura economica riferite al precedente rapporto, se il datore di lavoro si impegna a non procedere al licenziamento nei 12 mesi successivi la instaurazione del nuovo contratto a tempo indeterminato (anche part-time) se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, il “premio” per tale comportamento e’ rappresentato dalla estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi alla erronea qualificazione del rapporto, a meno che la stessa non sia stata accertata attraverso accessi ispettivi antecedenti la data di instaurazione del rapporto.
Se si pensa a quest’ultima cosa, ben si comprende come la stabilizzazione di un pensionato con rapporto di lavoro subordinato possa far dormire “sonni tranquilli” a chi ha utilizzato (e sono la maggioranza) lavoratori pensionati che, sotto le spoglie di un contratto di collaborazione senza progetto, hanno svolto un rapporto con tutte le caratteristiche tipiche della subordinazione. Al termine di questa breve riflessone mi pongo una domanda che, ripeto, non coinvolge, assolutamente, la risposta data con l’interpello n. 4: il Legislatore, attraverso, la frase “alfine di favorire l’occupazione stabile”, propedeutica ai corposi incentivi del 2015 ed a quelli, minori, del 2016, ripetuto nelle leggi n. 190/2014 e n. 208/2015, ha voluto favorire anche l’occupazione in pianta stabile dei pensionati in generale, e quella di quelli per vecchiaia in particolare?
La risposta appare positiva, in quanto non è stata prevista alcuna esimente per la fruizione delle agevolazioni come, ad esempio, è stato fatto per il contratto di lavoro domestico, attesa la peculiarità del rapporto.
Nessuno vuole impedire ad un pensionato di continuare a lavorare (non c’è, giustamente, alcun limite massimo di età per costituire un rapporto di natura autonoma o subordinata), ma perché favorirlo con corposi incentivi che, a maggior ragione, sarebbe più plausibile indirizzare, vista la scarsità delle risorse a disposizione, verso altri soggetti bisognosi di entrare o rientrare nel mondo della produzione (giovani, lavoratori licenziati, ecc.)?
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