Limiti di esenzione dei buoni pasto
Mi spiega brevemente i limiti di esenzione dei buoni pasto?
Ai sensi dell’articolo 51, comma 2, lettera c), Tuir, sono esenti da tassazione le prestazioni sostitutive delle somministrazioni di vitto (c.d. esenzione buoni pasto) fino all’importo complessivo giornaliero di:
- 4 euro, qualora il buono sia cartaceo;
- 8 euro nel caso in cui il buono sia in forma elettronica.
L’utilizzo può riguardare sia lavoratori a tempo pieno che a tempo parziale; inoltre, può essere previsto anche durante le attività da remoto (smart-working). Anche per chi lavora in modalità agile, dunque, non concorrono alla formazione del reddito da lavoro dipendente le prestazioni sostitutive di mensa aziendale.
Il Decreto 7 giugno 2017, n. 122 del Ministero dello Sviluppo Economico chiarisce che i buoni pasto danno diritto al lavoratore dipendente di ricevere un servizio sostitutivo di mensa per un importo pari al valore riportato sul buono stesso e possono essere utilizzati «esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche quando l’orario di lavoro non preveda una pausa per il pranzo, e dai soggetti che hanno instaurato con il cliente un rapporto di collaborazione anche non subordinato».
Inoltre, i buoni pasto non sono cedibili né cumulabili oltre il limite di 8 buoni, non possono essere commercializzati o convertiti in denaro e devono essere utilizzati solo dal titolare, per l’intero valore facciale, cioè senza resti.
Quindi, il buono pasto può essere corrisposto dal datore di lavoro in favore dei lavoratori dipendenti, anche quelli non subordinati ma in regime di collaborazione, che sono assunti a tempo pieno oppure a tempo parziale (part-time), e anche quando l’articolazione dell’orario di lavoro non prevede l’interruzione per fruire dei pasti.
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