E’ possibile fare due lavori a part time e fino a che orario massimo?
ll cumulo di più rapporti di lavoro part time con più datori di lavoro è possibile, fermo il rispetto dei limiti di orario di lavoro posti a tutela del lavoratore come disciplinati dal D.Lgs. n. 66/2003 (massimo 48 ore la settimana).
A tal fine, anche se non esiste alcun divieto di essere titolari di più rapporti di lavoro non incompatibili, il lavoratore ha l’onere di comunicare ai datori di lavoro l’ammontare delle ore in cui può prestare la propria attività nel rispetto dei limiti
indicati e fornire ogni altra informazione utile in tal senso (vedi circolare Ministero del lavoro n. 8/2005).
Per quanto riguarda la questione relativa al trattamento delle ore che superano le 40 settimanali, queste vanno calcolate in merito al singolo rapporto di lavoro, per cui si ritiene che non si debbono applicare maggiorazioni.
Infine, per quanto riguarda il riposo settimanale, il Ministero del Lavoro con un interpello del 2006 ha confermato che “nelle ipotesi di cumulo di più rapporti di lavoro a tempo parziale con più datori di lavoro, resta fermo l’obbligo del rispetto dei limiti di orario di lavoro e del diritto al riposo settimanale del lavoratore, come disciplinati dal d.lgs. n. 66/2003”.
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1.185 Commenti
ferdinando
Febbraio 24, 14:54Salve,
ho quesito da sottoporre, bracciante agricolo con 102 gg nell’anno può essere assunto con contratto part time 2 ore al giorno ( la sera dalle 20 alle 22 ) in una pizzeria? Grazie
Roberto
Febbraio 28, 15:21Ritengo che non vi siano preclusioni per una seconda attività con un part-time che non confligge con il primo rapporto di lavoro
Rosetta
Febbraio 21, 18:45Salve sono un Ex. LSU con contratto di diritto privato a termpo determinato a 24 ore settimanali con scadenza 31/12/2017, con la qualifica di coadiutore amministrativo presso una pubblica amministrazione.
Mi è stato offerto un lavoro part-time ditta privata di 2 ore gionaliere per 5 giorni (10 ore settimanali)
ho comunicato all’azienda che presterò attività lavorativa, dopo aver letto quanto sopra, o qualche dubbio.
1) Debbo integrare la comunicazione con altri dati?
2) Necessita di autorizzazione e di semplice comunicazione, visto che non vi è nessun conflitto?
Grazie di tutto
Roberto
Febbraio 25, 00:08Serve una autorizzazione da parte della sua Amministrazione di appartenenza. Per i dati da comunicare, deve sentire il suo ufficio personale.
Daniele
Febbraio 20, 18:07Quindi sono “costretto” a riferire al mio datore di lavoro il secondo lavoro???
E se non dovesse essere d’accordo?
Grazie per la disponibilità
Roberto
Febbraio 20, 18:26E’ “costretto” soltanto per questi motivi:
– attività in concorrenza con il suo datore di lavoro
– possibile assenza ingiustificata nei giorni di lavoro
– motivi di sicurezza legati alla sua nuova attività.
Il datore di lavoro non dovrebbe crearle problemi, ad eccezione del primo punto.
Daniele
Febbraio 19, 19:30Salve, ho un lavoro part time 30 ore in centro commerciale. Ho una proposta di un progetto di formazione in ospedale che consisterebbe in 2 ore webinar + 8 ore alla settimana per 9 mesi.
Mi chiedevo se è possibile combinare entrambe e se posso chiedere al mio datore di lavoro il riposo fisso nel giorno in cui andrei in ospedale. Grazie
Roberto
Febbraio 20, 09:58Nessun problema a svolgere anche la seconda attività con un rapporto di collaborazione (non ho ben capito il tipo di contratto). La rimodulazione del giorno di riposo settimanale deve essere condivisa con il suo datore di lavoro e non imposta per esigenze personali.
mere
Febbraio 17, 16:15Buonasera una domanda:
– ho esercitato la libera professione fino a dicembre 2016, attualmente non sono più titolare di p.iva e di iscrizione alla cassa di contribuzione.
ho attualmente un contratto a 36 ore settimanali a tempo determinato.
volevo sapere se posso effettuare ricevute di collaborazione entro il tetto massimo dei 5.000,00€.
saluti
Roberto
Febbraio 20, 09:56Può tranquillamente effettuare prestazioni di lavoro autonomo occasionale, previste dall’art. 2222 del c.c. Il limite dei 5mila euro riguarda solo il fatto che non verranno pagati contributi per il rapporto occasionale. Qualora dovesse superare i 5mila euro, dovrà avvertire il committente per la corresponsione dei relativi contributi previdenziali.
Adrianna
Febbraio 15, 13:39Salve, una mia collega infermiera lavora con la p.iva in 3 strutture diverse, a volte fa anche 4,5 turni senza riposo, 2 turni tutti giorni. Sono dei mesi che supera 350 ore, praticamente non riposa mai. Ultimamente non si concentra piu e sempre nervosa, cosa si puo fare?
Roberto
Febbraio 16, 10:42Vista la delicatezza dell’attività svolta, è il caso di richiamarla formalmente non solo al rispetto dell’orario di lavoro ma anche dei riposi da effettuare (giornalieri e settimanali). La mancata concentrazione e gli errori possono essere sanzionati con provvedimenti disciplinari crescenti che possono portare anche al licenziamento. Faccia presente questo alla collega in modo che valuti le numerose attività non soltanto in merito al guadagno che ricava ma anche alla qualità del servizio che offre.
Adrianna
Febbraio 16, 13:16Lei dice che per la p..iva non vale l’articolo 17 comma 6 bis del Dlgs 66/2003 nel quale si specifica che tra un turno e altro deve essere un riposo continuativo di 11 ore . Grazie
Roberto
Febbraio 16, 14:16Pensavo che lavorasse con Lei con un rapporto da dipendente e poi avesse altri rapporti a partita iva. Comunque, il problema non cambia visto che l’eventuale provvedimento sanzionatorio o l’eventuale rescissione del contratto (in caso di rapporto a p. iva) è legato alla scarsa qualità del rapporto di lavoro più che per il non rispetto dei riposi.
TERESA
Febbraio 13, 11:14Buongiorno Roberto, nella Regione Veneto è obbligatorio erogare una indennità da tirocinio pari ad euro 400.
Qualora l’azienda volesse erogare un importo maggiore le somme sono sottoposte a contributi? Cioè fino a 400 sono esenti da contributi e importi superiori sono sottoposti alla ordinaria tassazione?
Grazie mille
Roberto
Febbraio 13, 21:52No, l’intera somma non è sottoposta a contribuzione, non considerando il tirocinio un rapporto di lavoro. Nel caso della Regione Veneto, l’art. 14 della legge regionale 3/2009 prevede la corresponsione di “una indennità di partecipazione non inferiore a 400,00 euro lordi mensili”. Non inferiore, ma non dice massima.
Nicole
Febbraio 09, 11:15Buongiorno, vorrei un chiarimento.
Sto affrontando un tirocinio part time di 24 ore settimanali, e insieme a questo lavoro vorrei trovarne un’altro ovviamente part time.
Posso cercare un lavoro part-time di 24 ore settimanali , quindi arrivando a 48 ore settimanali con tutti e due i lavori?? o non posso superare le 40 ore settimanali???
Roberto
Febbraio 09, 14:43Può arrivare alle 24 ore, in quanto il periodo di tirocinio non si computa nel massimale, in quanto non è considerato rapporto di lavoro.
MARCO
Febbraio 08, 16:06Buongiorno le schematizzo brevemente il quesito:
Stato attuale: Contratto a tempo pieno (40 ore) e indeterminato settore privato;
Mi è stato proposto un contratto part time di 18 ore con un assessorato regionale per cui la soluzione dovrebbe essere la seguente:
Part time a tempo indeterminato con privato di 24 ore + part time pubblico a tempo determinato di 18 ore, è
compatibile?
Grazie e buon lavoro.
Roberto
Febbraio 08, 23:01E’ possibile sempre che la pubblica amministrazione l’autorizzi ad un secondo lavoro.
Giorgia
Febbraio 07, 09:41Buongiorno, ho una domanda da porle.
Attualmente sto svolgendo un tirocinio dal lunedì al venerdì mentre il sabato e la domenica lavoro in un negozio con contratto da 16 ore/sett. Leggevo che le due attività sono compatibili purché non venga superata la somma di 48 ore settimanali. Nel mio caso specifico però la somma totale delle ore svolte in tirocinio più le ore di lavoro in negozio durante il weekend supera la somma delle ore consentite (51 ore): vorrei quindi sapere se rischio di incorrere in qualche sanzione. Grazie, buona giornata
Roberto
Febbraio 07, 11:18Ritengo che trattandosi di un tirocinio formativo, non debbano applicarsi, in maniera così restrittiva, le regole previste dalla normativa sull’orario di lavoro, in particolare sul rispetto della media settimanale delle 48 ore. Ciò in considerazione del fatto che il tirocinio non è rapporto di lavoro.
Giorgia
Febbraio 07, 13:17La ringrazio per la risposta, buona giornata.