Responsabilità solidale per il committente anche se locali sono di proprietà dell’appaltatore?

Roberto Camera risponde al quesito di un utente

Responsabilità solidale per il committente anche se locali sono di proprietà dell’appaltatore?

Stiamo redigendo un contratto di appalto per i servizi di logistica e movimentazione merci all’appaltatore, che esegue i medesimi utilizzando proprio personale dipendente all’interno di locali che l’appaltatore stesso mette a disposizione. Trattandosi di locali di proprietà dell’appaltatore sussiste comunque la responsabilità solidale per il committente?

La responsabilità solidale, prevista dall’articolo 29 del DLvo 276/2003, sussiste anche qualora l’appalto non sia endo-aziendale ma svolto presso i locali dell’appaltatore.

In particolare, il committente è obbligato in solido con l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, entro il limite di 2 anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori (dipendenti e co.co.co.):

  •  i trattamenti retributivi (comprese le quote di trattamento di fine rapporto)
  •  i contributi previdenziali
  •  i premi assicurativi

dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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