Diritto di difesa e segretezza aziendale [E.Massi]

Diritto di difesa e segretezza aziendale [E.Massi]

Una questione ricorrente in giurisprudenza che, talora, riemerge come un “fiume carsico” è il contemperamento del diritto di difesa del lavoratore in un procedimento giudiziario con le esigenze di segretezza aziendale. Questa volta la questione viene affrontata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 14305/2016.

La valutazione della Suprema Corte ha riguardato la legittimità di un licenziamento di natura disciplinare irrogato da un’impresa che, durante una controversia di lavoro relativa al riconoscimento di mansioni superiori, aveva avuto modo di constatare che il dipendente aveva trasferito, attraverso la mail aziendale, alla propria casella di posta elettronica personale, documenti da utilizzare nella causa di lavoro, depositando, altresì, negli atti per il giudizio, una nota, di natura riservata e personale, inviata dall’azienda ad un’altra lavoratrice.

Ma cosa, secondo il datore di lavoro, aveva portato al recesso per motivi disciplinari?

La motivazione addotta era stata quella della violazione del codice disciplinare che, richiamando indirettamente l’art. 2105 c.c., sanzionava con il licenziamento la violazione dell’obbligo di fedeltà e di non concorrenza cosa che, argomentava l’impresa, si sarebbe verificata con la produzione in giudizio di tali documenti. Nei gradi di merito era stata statuita la illegittimità del recesso con il conseguente ordine di reintegra: in particolare, secondo la Corte di Appello, la divulgazione delle notizie per fini diversi da quello della concorrenza (e, nel caso di specie, addirittura in giudizio) non può  portare alla risoluzione del rapporto anche perché, nel merito, il datore di lavoro non aveva provato che vi fosse un divieto datoriale di trasmettere dalla mail aziendale a quella personale documenti per terminare il  lavoro a casa  e che la lettera riservata, inviata ad un’altra dipendente, fosse stata sottratta in modo illegittimo.

La Cassazione ha confermato il giudizio di merito dei giudici di Appello e, cosa importante, si è dilungata a ribadire il proprio orientamento relativo alla produzione, in giudizio, di documenti catalogati dall’azienda come “riservati”. In passato (ci si riferisce agli anni ’90) la Corte si era espressa negativamente, constatando una violazione dell’art. 2105 c.c. (Cass., n.2569/1993, Cass., n. 6373/1993, Cass., n. 2560/1993 – quest’ultima sentenza con dimostrazione del danno -), ma, in questo caso, richiamando anche la pronuncia n. 6420/2002, viene affermato il principio secondo il quale “il lavoratore che produca in un controversia di lavoro intentata nei confronti del datore di lavoro, copia di atti aziendali, che riguardino direttamente la sua posizione lavorativa, non viene meno ai doveri di fedeltà, di cui all’art. 2105 c.c., tenuto conto che l’applicazione corretta della normativa processuale in materia è idonea a impedire una vera e propria divulgazione della documentazione aziendale e che, in ogni caso, al diritto di difesa in giudizio deve riconoscersi prevalenza rispetto alle eventuali esigenze di segretezza dell’azienda”.

Per quel che riguarda le modalità di acquisizione della documentazione la Suprema Corte ribadisce che se la stessa è legittima (e, si ripete, viene prodotta in giudizio) esiste una “scriminante” (ossia, una causale di non punibilità) nella condotta posta in essere dal lavoratore.

Tale indirizzo, in passato, era stato seguito anche in un’altra sentenza della Cassazione, la n. 1117/1968, laddove era stato ritenuto legittimo il comportamento del lavoratore che, retribuito attraverso la partecipazione agli utili, aveva esibito in sede di Ufficio del Lavoro, i bilanci aziendali, con lo scopo di verificare i conteggi.

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Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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