Dimissioni per fatti concludenti: quando il datore di lavoro può agire?
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
Qual è il periodo minimo di assenza ingiustificata per avviare la procedura di dimissioni per fatti concludenti?
Le dimissioni per fatti concludenti rappresentano una procedura specifica attraverso cui il datore di lavoro può considerare un dipendente dimesso a seguito di un’assenza prolungata e ingiustificata. Ma qual è il periodo minimo di assenza necessario per avviare tale processo?
Il Limite dei 15 Giorni Secondo la Normativa
Secondo quanto stabilito dall’articolo 26, comma 7-bis, del decreto legislativo n. 151/2011, il datore di lavoro può avviare la procedura di dimissioni per fatti concludenti dopo 15 giorni di assenza ingiustificata. Questo termine può variare in base a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) applicato al rapporto di lavoro.
Interpretazione del Ministero del Lavoro
Attraverso la circolare n. 6 del 27 marzo 2025, il Ministero del Lavoro ha chiarito che il conteggio dei 15 giorni deve essere effettuato su base di calendario (inclusi quindi i giorni festivi e non lavorativi), salvo diversa disposizione del CCNL di riferimento.
Cosa Deve Fare il Datore di Lavoro?
Se un lavoratore si assenta ingiustificatamente per un periodo pari o superiore a quello stabilito dalla legge o dal CCNL, il datore di lavoro ha la facoltà di:
- Inviare una comunicazione ufficiale al dipendente per richiedere chiarimenti.
- Attendere il termine minimo richiesto prima di procedere con le dimissioni per fatti concludenti.
- Avviare la procedura prevista dalla normativa vigente, segnalando il caso agli enti competenti.
In caso di contratto a termine superiore ai 12 mesi, come calcolo il periodo di prova?
La durata del periodo di prova deve essere proporzionata alla durata del contratto a tempo determinato ed alle mansioni da svolgere. Detto questo, l’articolo 7, del decreto legislativo n. 104/2022, dispone che il periodo di prova, nei contratti a termine, deve essere calcolato in un giorno di effettiva prestazione ogni 15 giorni di calendario.
Tale calcolo riguarda anche i contratti a termine di durata superiore ai 12 mesi.
La stessa normativa dispone che, qualora più favorevole, si applica quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Viene considerata più favorevole per il lavoratore una minore estensione del periodo di prova, in quanto più vantaggiosa per quest’ultimo. Tale interpretazione è stata fornita dal Ministero del Lavoro, con la circolare n. 6 del 27 marzo 2025.
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