Dimissioni per fatti concludenti: Nuova procedura 2025
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
La nuova procedura di dimissioni per fatti concludenti prevede una comunicazione all’Ispettorato del Lavoro. Come va fatta e cosa devo inserire?
Dal 12 gennaio 2025, è entrata in vigore la nuova procedura per le dimissioni per fatti concludenti, disciplinata dall’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. n. 151/2015. Questa disposizione permette al datore di lavoro di considerare le assenze ingiustificate oltre il termine previsto dal CCNL come dimissioni volontarie.
Obbligo di comunicazione all’ispettorato del lavoro
Per ufficializzare la cessazione del rapporto, il datore di lavoro deve inviare una comunicazione all’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), preferibilmente tramite PEC.
Cosa deve contenere la comunicazione?
Nella comunicazione all’ITL devono essere riportati i seguenti dati:
- Dati della società, datrice di lavoro (nome, sede legale e sede operativa, CF, attività);
- Dati anagrafici del lavoratore;
- Ultimo indirizzo conosciuto del lavoratore;
- Eventuale numero di telefono ed e-mail personale del lavoratore;
- Dati riguardanti il rapporto di lavoro (data di assunzione, tipologia contrattuale, sede di lavoro, livello, categoria e qualifica);
- Ultimo giorno di effettivo lavoro;
- Data del primo giorno di assenza ingiustificata (dies a quo);
- Giorni totali di assenza ingiustificata;
- La specifica circa la mancata autorizzazione ad assentarsi dal posto di lavoro;
- Il CCNL applicato, con la specifica dell’articolo che prevede i giorni massimi di assenza ingiustificata.
Riferimenti normativi
La procedura è stata chiarita dalla Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025, che fornisce ulteriori indicazioni operative.
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