Un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno ha diritto al welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro) o deve richiederlo al nuovo datore di lavoro?

Un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno ha diritto al welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro) o deve richiederlo al nuovo datore di lavoro?

Abbiamo un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno: dobbiamo erogare il welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro), oppure può essere richiesto dal dipendente presso il nuovo datore di lavoro che ha lo stesso contratto? chiedo questo in quanto il dipendente in questione ha già ricevuto un buono welfare da CCNL in maggio e dovendone erogare un altro sarebbe nella condizione di sforare i 258,00 euro.

Essendo il lavoratore a tempo indeterminato alla data del 1° giugno 2019, ha diritto a ricevere il welfare, previsto dall’articolo 17 del CCNL Metalmeccanica Industria (200 euro per il 2019), indipendentemente dal fatto che successivamente a tale data abbia rassegnato le sue dimissioni e dal fatto che poi vada a lavorare presso altra azienda dello stesso settore.

Sarebbe il caso di prevedere un welfare diverso dal buono benzina o dal buono spesa, in modo che il fringe benefit non rientri tra le liberalità che prevedono un tetto massimo di 258,23 euro.

In data 27 febbraio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno inserito, all’interno della Sezione Quarta – Titolo IV, del CCNL Metalmeccanica industria, il nuovo articolo 17 dal titolo: Welfare.

L’articolo, riprendendo quanto stabilito nell’accordo sottoscritto in data 26 novembre 2016, disciplina la materia del welfare aziendale alle seguenti condizioni.

Valori di welfare

A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (elencati, in via esemplificativa, nella tabella che segue), rispettando i seguenti valori:

  • dal 1° giugno 2017 – 100 euro,
  • dal 1° giugno 2018 – 150 euro,
  • dal 1° giugno 2019 – 200 euro.

Gli importi dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I valori suindicati si aggiungono all’eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall’azienda tramite, ad esempio, un Regolamento interno.

L’articolo 17, in modo poco chiaro, evidenzia che “in caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo”. Detta indicazione sembra in contrasto con il periodo precedente che, come indicato, prevede che i valori contemplati dallo stesso articolo 17 si debbano aggiungere ai valori del piano di welfare, eventualmente già presente in azienda. In attesa di un chiarimento applicato in merito, ritengo che i 100 euro, previsti per il 1° giugno 2017, debbano essere ulteriori rispetto ad eventuali welfare già previsti nell’eventuale piano welfare presente in azienda.

Lavoratori

Hanno diritto ai valori di welfare suindicati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I valori suindicati non vanno riproporzionabili nel caso si tratti di lavoratori con contratto a tempo parziale.

Inoltre, i valori sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Tipologia di welfare

Tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, l’azienda si dovrà confrontare con la RSU/RSA per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.

I lavoratori potranno destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa (previdenza complementare) o al Fondo MètaSalute (assistenza sanitaria integrativa), secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

  Vedi tabella riepilogativa Art. 17

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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