Un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno ha diritto al welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro) o deve richiederlo al nuovo datore di lavoro?

Un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno ha diritto al welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro) o deve richiederlo al nuovo datore di lavoro?

Abbiamo un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno: dobbiamo erogare il welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro), oppure può essere richiesto dal dipendente presso il nuovo datore di lavoro che ha lo stesso contratto? chiedo questo in quanto il dipendente in questione ha già ricevuto un buono welfare da CCNL in maggio e dovendone erogare un altro sarebbe nella condizione di sforare i 258,00 euro.

Essendo il lavoratore a tempo indeterminato alla data del 1° giugno 2019, ha diritto a ricevere il welfare, previsto dall’articolo 17 del CCNL Metalmeccanica Industria (200 euro per il 2019), indipendentemente dal fatto che successivamente a tale data abbia rassegnato le sue dimissioni e dal fatto che poi vada a lavorare presso altra azienda dello stesso settore.

Sarebbe il caso di prevedere un welfare diverso dal buono benzina o dal buono spesa, in modo che il fringe benefit non rientri tra le liberalità che prevedono un tetto massimo di 258,23 euro.

In data 27 febbraio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno inserito, all’interno della Sezione Quarta – Titolo IV, del CCNL Metalmeccanica industria, il nuovo articolo 17 dal titolo: Welfare.

L’articolo, riprendendo quanto stabilito nell’accordo sottoscritto in data 26 novembre 2016, disciplina la materia del welfare aziendale alle seguenti condizioni.

Valori di welfare

A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (elencati, in via esemplificativa, nella tabella che segue), rispettando i seguenti valori:

  • dal 1° giugno 2017 – 100 euro,
  • dal 1° giugno 2018 – 150 euro,
  • dal 1° giugno 2019 – 200 euro.

Gli importi dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I valori suindicati si aggiungono all’eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall’azienda tramite, ad esempio, un Regolamento interno.

L’articolo 17, in modo poco chiaro, evidenzia che “in caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo”. Detta indicazione sembra in contrasto con il periodo precedente che, come indicato, prevede che i valori contemplati dallo stesso articolo 17 si debbano aggiungere ai valori del piano di welfare, eventualmente già presente in azienda. In attesa di un chiarimento applicato in merito, ritengo che i 100 euro, previsti per il 1° giugno 2017, debbano essere ulteriori rispetto ad eventuali welfare già previsti nell’eventuale piano welfare presente in azienda.

Lavoratori

Hanno diritto ai valori di welfare suindicati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I valori suindicati non vanno riproporzionabili nel caso si tratti di lavoratori con contratto a tempo parziale.

Inoltre, i valori sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Tipologia di welfare

Tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, l’azienda si dovrà confrontare con la RSU/RSA per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.

I lavoratori potranno destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa (previdenza complementare) o al Fondo MètaSalute (assistenza sanitaria integrativa), secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

  Vedi tabella riepilogativa Art. 17

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 517 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

78 Commenti

  1. Buongiorno,
    il ccnl metalmeccanica confimi prevede erogazione del welfare come segue:
    art 46 :
    “A decorrere dall’1.9.2021 le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 150 euro, elevato a 200 euro a partire dal 2022, con decorrenza dal 1° settembre di ciascuno anno e da utilizzare entro il 31 agosto di ogni anno successivo…
    …Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda.”

    Si richiede se tale welfare debba essere erogato anche ai cessati in corso d’anno, in particolare per i cessati prima di 09/2023.
    Nel caso specifico per l’anno 2023 spetta anche ai lavoratori cessati a 01/2023?
    Possono essere messi a disposizione entro il mese di settembre 2023 sebbene il rapporto sia cessato? Oppure avrebbero dovuto essere consegnati entro la data di cessazione del rapporto?
    grazie
    Es

    • Stante il tenore letterale della norma contrattuale, ritengo che l’erogazione debba essere effettuata anche per i lavoratori cessati in corso d’anno.
      A mio avviso, doveva essere erogato insieme alle competenze di fine rapporto.

  2. ciao Roberto,

    ho una domanda: se sono dimissionario dopo due anni di lavoro con contratto CCNL a tempo indeterminato, e il mio ultimo giorno di lavoro sarà il 21 luglio 2023, l’azienda ha diritto a chiudermi la piattaforma dove vengono erogati i flexible benefit alla fine del mese antecedente (30 giugno) della mia uscita dall’azienda, secondo loro perchè hanno redatto un regolamento interno, che non ho mai visto ne firmato?

    Possono fare una cosa del genere o dovrei “invitarli” a riaprirmi la piattaforma?

    Grazie mille

    • Le modalità di fruizione del welfare aziendale sono disciplinate dalla contrattazione collettiva ovvero da un regolamento. Nel suo caso, il datore di lavoro ha predisposto unilateralmente un Regolamento aziendale con le tipologie di welfare ed i requisiti per la fruizione. Detto ciò, è il datore di lavoro, in caso di regolamentazione, che dispone le procedure per l’erogazione dei fringe benefit. Va anche detto che il Regolamento deve essere portato a conoscenza di tutti i lavoratori. Ragion per cui, Lei potrebbe eccepire questa mancanza da parte del datore di lavoro.

  3. Antonella
    Maggio 11, 18:38

    Buongiorno,
    A febbraio mi è stato erogato un importo welfare di 1000 euro (in sede di riunione ci avevano detto che era relativo ai risparmi che l’azienda ha avuto mel 2021 grazie allo smart working) Il 30 aprile ho smesso il mio rapporto di lavoro e l’azienda mi ha bloccato l’account con 890 euro ancora da usifruire. È corretto?

    • Roberto
      Maggio 12, 22:21

      Dovrebbe leggere l’accordo sindacale o il regolamento aziendale, dove sono state previste le modalità di erogazione del welfare.

  4. Buongiorno, apprendista assunta a Settembre 2021 che aveva un mese e mezzo di prova quindi prova scaduta appunto nel 2021 matura il diritto al welfare aziendale per il 2021? In teoria no perchè non era in forza al 1° Giugno ma da contratto si specifica che il welfare matura anche per gli assunti fino al 31.12 purchè abbiano superato il periodo di prova in caso di tempo Indeterminato.
    E’ corretta questa interpretazione?

  5. dennis
    Aprile 14, 12:16

    ciao…sono stato assunto a tempo indeterminato agosto 2021.. ho dato le dimissioni per il 28 aprile 2022. ho diritto al walfare di 200 euro?? grazie

  6. Stefano
    Aprile 11, 14:56

    Buongiorno,

    ho presentato le dimissioni, con ultimo giorno di contratto CCNL Metalmeccanico (preavviso compreso) il 03/04/2022. Mi spetta almeno parte del bonus welfare?
    Sono passato dal 04/04/2022 ad un contratto CCNL TLC. E’ previsto un buono welfare? Grazie

    • Roberto
      Aprile 11, 16:34

      Le spetta solo il welfare (200 euro) relativo all’anno 2021. Che sappia, non è previsto un welfare da CCNL TLC.

  7. Karim
    Aprile 07, 02:17

    Buongiorno sono stato licenziato nel 2019 e mi hanno mandato bonus welfare 200 euro però non ho speso ancora e sono ancora disoccupato vorrei chiedere se posso ancora usarlo dopo due anni e mezzo? Grazie

  8. Roberto
    Febbraio 23, 09:41

    Ritengo che non sia corretto quanto riferito. Si rivolga ad un sindacato di categoria per ricevere una interpretazione autentica della normativa contrattuale.

  9. Rodrigo
    Febbraio 21, 17:38

    https://www.generazionevincente.it/?p=28784
    Buon giorno Roberto, avrei alcune domande riguardo a questo welfare.
    In primis non mi è molto chiaro se venga trattato separatamente a rispetto a Fondo Cometa e/o al Fondo MètaSalute.

    Assumendo che sia una tantum di 200€ per esempio, che a quanto ho capito per l’anno 2019 corrisponde al massimo che poteva venire erogato e che varia a seconda dell’anno, corretto?

    Mi chiedevo se questi 200 euro vanno distribuiti per ogni mese lavorato ? e quindi spetterebbe un bonus in base ai mesi lavorati nell’azienda ? oppure è una tantum che viene data nel momento in cui si soddisfano i requisiti quali fine periodo di prova ed avere un contratto di lavoro al 1 di giugno?

    Nel mio specifico caso mi trovo ad essere assunto con apprendistato dal 4 aprile 2021 con dimissioni consegnate per fine febbraio 2022, a detta del mio datore di lavoro non mi spetta la tantum del welfare perche non ho compiuto l’anno di lavoro nel azienda.

    Grazie in anticipo per l’aiuto

    • Roberto
      Febbraio 23, 09:37

      1. no, può far cumulo qualora venga scelto quale welfare per i lavoratori;
      2. è un welfare da Ccnl, annuale;
      3. no, va erogato al momento in cui il lavoratore acquisisce il diritto, rispettando i requisiti dell’art. 17.
      4. ritengo che il comportamento del datore di lavoro non sia corretto.

  10. GM
    Febbraio 21, 08:55

    Buongiorno,
    sono stata assunta a maggio 2021 con n. 3 mesi di prova, con contratto a tempo determinato di 1 anno. Lo studio paghe del mio datore di lavoro afferma che “la signora, assunta a maggio 2021 con n. 3 mesi di prova, in forza pertanto al 1° giugno 2021, essendo per l’appunto il 1° giugno ancora in prova, non avrebbe diritto allo strumento di welfare previsto dalla contrattazione collettiva”.
    E’ corretto?
    Grazie e cordiali saluti.

Rispondi

Solo registrati possono commentare.