Un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno ha diritto al welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro) o deve richiederlo al nuovo datore di lavoro?

Un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno ha diritto al welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro) o deve richiederlo al nuovo datore di lavoro?

Abbiamo un lavoratore che si è licenziato il 7 giugno: dobbiamo erogare il welfare relativo al CCNL metalmeccanica (200 euro), oppure può essere richiesto dal dipendente presso il nuovo datore di lavoro che ha lo stesso contratto? chiedo questo in quanto il dipendente in questione ha già ricevuto un buono welfare da CCNL in maggio e dovendone erogare un altro sarebbe nella condizione di sforare i 258,00 euro.

Essendo il lavoratore a tempo indeterminato alla data del 1° giugno 2019, ha diritto a ricevere il welfare, previsto dall’articolo 17 del CCNL Metalmeccanica Industria (200 euro per il 2019), indipendentemente dal fatto che successivamente a tale data abbia rassegnato le sue dimissioni e dal fatto che poi vada a lavorare presso altra azienda dello stesso settore.

Sarebbe il caso di prevedere un welfare diverso dal buono benzina o dal buono spesa, in modo che il fringe benefit non rientri tra le liberalità che prevedono un tetto massimo di 258,23 euro.

In data 27 febbraio 2017, Federmeccanica e Assistal con Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil hanno inserito, all’interno della Sezione Quarta – Titolo IV, del CCNL Metalmeccanica industria, il nuovo articolo 17 dal titolo: Welfare.

L’articolo, riprendendo quanto stabilito nell’accordo sottoscritto in data 26 novembre 2016, disciplina la materia del welfare aziendale alle seguenti condizioni.

Valori di welfare

A decorrere dal 1° giugno 2017, le aziende dovranno mettere a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare (elencati, in via esemplificativa, nella tabella che segue), rispettando i seguenti valori:

  • dal 1° giugno 2017 – 100 euro,
  • dal 1° giugno 2018 – 150 euro,
  • dal 1° giugno 2019 – 200 euro.

Gli importi dovranno essere utilizzati entro il 31 maggio dell’anno successivo.

I valori suindicati si aggiungono all’eventuale piano welfare già presente in azienda, sia esso previsto da un accordo aziendale che fornito unilateralmente dall’azienda tramite, ad esempio, un Regolamento interno.

L’articolo 17, in modo poco chiaro, evidenzia che “in caso di accordi collettivi le Parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo”. Detta indicazione sembra in contrasto con il periodo precedente che, come indicato, prevede che i valori contemplati dallo stesso articolo 17 si debbano aggiungere ai valori del piano di welfare, eventualmente già presente in azienda. In attesa di un chiarimento applicato in merito, ritengo che i 100 euro, previsti per il 1° giugno 2017, debbano essere ulteriori rispetto ad eventuali welfare già previsti nell’eventuale piano welfare presente in azienda.

Lavoratori

Hanno diritto ai valori di welfare suindicati i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° giugno di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno:

  • con contratto a tempo indeterminato;
  • con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno 3 mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio-31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° giugno – 31 dicembre di ciascun anno.

I valori suindicati non vanno riproporzionabili nel caso si tratti di lavoratori con contratto a tempo parziale.

Inoltre, i valori sono comprensivi di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell’azienda.

Tipologia di welfare

Tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, l’azienda si dovrà confrontare con la RSU/RSA per individuare una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, sanitaria o culto.

I lavoratori potranno destinare i suddetti valori, di anno in anno, al Fondo Cometa (previdenza complementare) o al Fondo MètaSalute (assistenza sanitaria integrativa), secondo regole e modalità previste dai medesimi Fondi, fermo restando che il costo massimo a carico dell’azienda non può superare i 100, 150 e 200 euro, rispettivamente per il 2017, 2018 e 2019.

  Vedi tabella riepilogativa Art. 17

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 517 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

78 Commenti

  1. sancio23
    Luglio 19, 16:59

    Buonasera,
    Sono stato dipendente c/o azienda che applica ccnl metalmeccanica (da 20 anni), in data 30/06/2021 ho cessato il mio apporto lavorativo, con l’azienda tramite vertenza dove ho avuto un rimborso come incentivo all’esodo. Prima della cessazione vedevo sulla piattaforma welfare i miei importo pari a circa 350 euro dal primo luglio non riesco più ad entrare in piattaforma Welfare, la spiegazione è perchè ho cessato il rapporto di lavoro? E se cosi è o perso quell’importo o come devo fare per eventualmente richiederlo. Cordiali saluti.

    • Roberto
      Luglio 23, 14:55

      Ritengo di sì. All’interno dell’accordo conciliativo saranno sicuramente presenti delle formule di chiusura totale del rapporto di lavoro con evidenza, da parte sua, che null’altro deve avere dal rapporto di lavoro concluso.

  2. Alex
    Luglio 15, 13:25

    Ciao ti scrivo poiché l’attuale società (Azienda1) per cui lavoro e in cui sono assunto con contratto di CCNL metalmeccanico dal 07/01/2020 a tempo indeterminato in somministrazione presso ulteriore società (Azienda2) con contratto in vece a tempo determinato. Ho due domande:
    1. il bonus Welfare mi deve essere fornito da entrambe le società o solamente da quella che effettivamente mi versa lo stipendio e mi ha assunto a tempo indeterminato.
    2. L’ Azienda1 da giugno 2021 ancora non mi ha fornito il bonus Welfare di 200 euro, e anche sotto mia insistente richiesta trova scuse dicendo che devo attendere l’arrivo materiale dei buoni Edenred, inoltre a breve darò le mie dimissioni volontarie da entrambi ed inizierò un nuovo lavoro entro il 2 Agosto(15gg).
    Cosa posso fare perderò la possibilità di avere ed utilizzare il bonus ?

    • Roberto
      Luglio 15, 21:07

      La disposizione stabilisce che il datore di lavoro (che applica il Ccnl Metalmeccanica industria) deve mettere a disposizione la cifra dal 1° giugno. Probabilmente il ritardo è proprio dovuto al fatto che sta attendendo l’arrivo dei buoni. Nessun problema in caso di dimissioni, in quanto avrà comunque diritto a ricevere il welfare anche a rapporto cessato.

  3. Viola
    Luglio 14, 09:21

    Buongiorno Roberto,
    volevo chiederle se ho diritto ai buoni welfare, ho un contratto di somministrazione ma sono “in disponibilità” dallo scorso novembre (percepisco dunque un’indennità di disponibilità e non un normale stipendio).
    Grazie mille!

    • Roberto
      Luglio 15, 21:04

      Ritengo di no, in quanto non è “operativa” con una azienda del settore metalmeccanico industria.

  4. Davide
    Luglio 09, 14:21

    Buongiorno Roberto, ho dato le dimissioni il 07-06-2021 iniziando presso una nuova azienda il 09-06-2021 stesso settore.
    Ho diritto al Walfere della vecchia azienda?
    Settore metalmeccanico ho diritto anche al premio produzione variabile nella busta paga di giugno della vecchia azienda?
    Grazie mille

    • Roberto
      Luglio 09, 18:32

      Se intende il welfare previsto dall’art. 17 del Ccnl Metalmeccanica Industria, ritengo di sì.

  5. ccpensi
    Giugno 29, 12:40

    buongiorno se ho ricevuto il welfare dalla vecchia azienda nella quale mi sono licenziato il 15/06/2020 (speso), poi sono stato assunto nella nuova azienda stesso settore il 16/06/2020, ho diritto al doppio del welfare? quindi 400€? Non ho mai capito questa cosa, finora non li ho mai spesi nella piattaforma perché non vorrei andare in mora o doverli restituire.
    periodo di prova superato

    Grazie
    Saluti
    CG

  6. faster87
    Giugno 23, 11:17

    Buongiorno Roberto,
    una domanda. Sono stato assunto dall’azienda metalmeccanica il 03/06/2021. Dal 13/01/2021 ero in Naspi.
    Mi spetta il bonus welfare?
    Grazie mille

  7. Gianluca
    Giugno 22, 10:18

    Buongiorno,
    Avendo dato le dimissioni con data di fine rapporto al 2 agosto, ho diritto di ricevere l’intera somma a disposizione come welfare o questa dovrà essere frazionata in proporziona ai mesi lavorati?

  8. Elena
    Giugno 18, 12:46

    Ciao, il 1 giugno la mia attuale azienda mi ha erogato i 200 euro di welfare del ccnl metalmeccanico (su portale Edenred). Dal 1 agosto sarò assunta in una nuova azienda, sempre ccnl metalmeccanico. Se entro il 1 agosto non usufruisco dei 200 euro, ovvero li lascio come credito su tale portale Edenred, li perdo definitivamente, oppure potrò a gennaio 2022 accedere a tale portale e trasformare il credito in buoni acquisto? Grazie!! Lo chiedo perchè attualmente ho già sforato la soglia dei 258,23 euro e non posso staccare ulteriori buoni acquisto…

    • Roberto
      Giugno 18, 15:54

      Il welfare va consumato entro la fine del rapporto di lavoro. Ricordo che per il 2021 la soglia di esenzione è raddoppiata (516,46)

  9. Buonasera Roberto, 40 dipendenti a tempo indeterminato di una società che applica il ccnl metalmeccanico Assistal si dimettono il 5 luglio 2020 per essere tutti assunti, a far data dal 6 luglio 2020, da un’altra società che applica il medesimo contratto e senza periodo di prova. I 200 euro di welfare li ricevono solo dalla prima azienda, solo dalla seconda oppure da entrambe per intero (200€ dalla prima e 200€ dalla seconda)? Grazie.

  10. Maunik86
    Maggio 20, 08:19

    Buongiorno, mi sono dimesso il 30/04/21 dopo 5 anni di servizio presso l azienda,
    Vorrei sapere se avendo lavorato nel 2021 solo 4 mesi presso tale societá, mi spettano o meno i ticket welfare.
    Grazie per un riscontro
    Saluti

Rispondi

Solo registrati possono commentare.