Posso inviare in distacco un tirocinante?
Il tirocinio deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla convenzione e dal relativo piano formativo. L’eventuale invio del tirocinante presso un’altra azienda deve essere previsto dai documenti suindicati, deve avvenire per brevissimi periodi ed il tirocinante deve essere accompagnato dal proprio tutor.
Il Ministero del Lavoro è intervenuto sull’argomento, dando indicazioni sulle modalità di distacco di un apprendista (anch’esso contratto a contenuto formativo) che, a differenza del tirocinio, è anche a contenuto lavorativo.
Il Ministero fa presente che anche durante il periodo di distacco “l’azienda deve garantire il regolare adempimento dell’obbligo di formazione, nonché consentire la necessaria assistenza del tutor, il quale deve essere posto in condizione di svolgere i compiti e le funzioni a lui assegnate dalla specifica disciplina regionale e/o collettiva.
Pertanto, anche nel contesto produttivo del distaccatario, dovrà essere prevista la presenza del tutor, verificando puntualmente l’effettivo esercizio dei compiti a lui attribuiti dalla contrattazione collettiva, per garantire che il periodo del distacco risulti utile e coerente al percorso formativo dell’apprendista definito all’atto dell’assunzione.”.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
11 Commenti
Delta
Aprile 30, 19:49Buonasera chiedo gentilmente una delucidazione in merito: azienda composta da 1 tirocinante extracurricolare e 1 dipendente OTI quale suo tutor,
nel caso in cui il dipendente sia distaccato presso un’altra azienda per carenza lavorativa può essere distaccato anche il tirocinante????
Ringazio anticipatamente.
Roberto
Maggio 03, 21:31Sì, se ciò è previsto nel piano formativo individuale.
Jack
Ottobre 29, 09:48Buongiorno vorrei cortesemente sapere se mia figlia che sta facendo un tirocinio in una sede, preventivamente concordata, può essere spostata in altra sede, creandogli dei disagi visto che mia figlia non ha un mezzo per raggiungere la sede e non vi sono neanche altri mezzi per raggiungerla. Può rifiutare senza che venga compromesso il tirocinio?
Grazie mille.
Roberto
Novembre 01, 12:50Per rispondere correttamente bisognerebbe leggere la convezione ove viene prevista la sede del tirocinio e se l’azienda ospitante può trasferire il tirocinante.
Gianluca
Dicembre 09, 19:28Buonasera Roberto
Vorrei sapere quali sono i documenti suindicati che servono per avvenire il distacco del tirocinante
Roberto
Dicembre 10, 21:35Si tratta della convenzione e del piano formativo che devono prevedere l’eventuale distacco del tirocinante e le modalità di tale invio del ragazzo fuori dall’azienda.
TP
Settembre 16, 11:57buongiorno, in merito al distacco avrei necessità di richiedere se per un lavoratore che va in trasferta 5 giorni in Germania è DA COMPILARE IL MODELLO A1.
Grazie mille
Roberto
Settembre 17, 13:46Sì, i lavoratori che svolgono prestazioni di lavoro in un Paese dell’Unione europea devono essere in possesso del Modello A1. Tranne nel caso in cui non siano stati trasferiti.
HR Marialuce
Agosto 08, 19:09Buonasera,
nel caso di un tirocinio durata 12 mesi con azienda x, è possibile trasferire il tirocinante in un’altra azienda y che svolge le stesse medesime attività senza modificare nè obiettivi, nè tutor, nè orari, ma solo ed esclusivamente la ragione sociale del soggetto ospitante? Grazie
Roberto
Marzo 31, 21:28Il Ministero del Lavoro ha (giustamente) chiarito che la presenza del tutor non deve essere sempre, necessariamente, di natura fisica. Parliamo di un ragazzo/a che ha già ricevuto un anno di formazione e che ben può essere, per un limitato periodo di tempo, lasciato solo a gestire il negozio. In definitiva, a mio avviso, il tutor deve essere raggiungibile al bisogno dell’apprendista e quindi anche da remoto potrebbe, all’occorrenza, ricevere le informazioni necessarie per le proprie prestazioni.
Giulias84
Marzo 26, 02:37Buona sera,
Una domanda relativa ad un apprendista in un negozio di telefonia. L’apprendista viene affiancato dal tutor-titolare e da un operaio di 3 livello.Ora a distanza di un anno l’operaio si è licenziato quindi sorge il dubbio se l’apprendista possa esser lasciato per qualche ora da solo…per esempio durante la pausa pranzo, o quando il titolare deve andare a sbrigare pratiche o riunioni di lavoro?Ovviamente solo per qualche ora.Prima il problema non si poneva mai perché se il titolare svolgeva queste mansioni metteva di turno l’operaio per assistere l’apprendista.La questione è dubbia in quanto alcuni affermano che il tutor non ha l’obbligo fisico di esser sempre e comunque presente accanto all’apprendista mentre altri riferiscono il contrario!.Potrebbe gentilmente chiarirmi questa cosa?Attualmente in negozio c’é solo il titolare e l’apprendista ed essendo all’interno di un centro commerciale con orario continuato 9:00-21:00 sarebbe impossibile per il titolare coprire tutte le ore da apertura a chiusura senza mai staccare.Grazie mille.Giulia