Sto effettuando un licenziamento collettivo per un reparto, posso licenziare una donna incinta?
Nel caso prospettato, la lavoratrice madre non potrà essere licenziata sino al compimento di un anno di età del bambino.
Ciò è dovuto a quanto prescritto dall’articolo 54 del Testo Unico sulla maternità (D.L.vo 151/2001).
Il divieto di licenziamento non si applica esclusivamente qualora vi sia la completa cessazione dell’attività aziendale cui essa è addetta (comma 3, articolo 54, D.L.vo 151/2001).
Vi è una recente sentenza della Corte di Giustizia europea (Terza Sezione, sentenza 22 febbraio 2018, causa C-103/16) che evidenzia che “una decisione di licenziamento presa durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità per motivi non connessi allo stato di gravidanza della lavoratrice non è contraria alla Direttiva 92/85, ove il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e quest’ultimo sia consentito dalle legislazioni e/o prassi dello Stato membro di cui trattasi.”.
Nel caso specifico, l’Italia, con la normativa suindicata, ha disposto questa possibilità esclusivamente laddove vi sia una cessazione completa dell’attività aziendale. Una ulteriore possibilità è data dal licenziamento disciplinare, qualora la lavoratrice commetta una mancanza tale da ricadere nelle ipotesi, previste dal CCNL, di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
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