Licenziamento per detenzione di stupefacenti – sentenza n. 31531 [Cassazione]
La Cassazione legittima il licenziamento di un lavoratore per possesso di droga
Licenziamento per detenzione di stupefacenti
Il 3 dicembre 2019, la Corte di Cassazione ha emanato la sentenza n. 31531 con la quale si legittima il licenziamento di un lavoratore per giusta causa. Il soggetto in questione aveva patteggiato una condanna per possesso di droga. Secondo la Cassazione, la detenzione di quantitativi non modici di sostanze stupefacenti costituisce giusta causa di licenziamento benché intervenuta al di fuori dell’orario e del luogo di lavoro. Al lavoratore è richiesto infatti un comportamento diligente non solo sul luogo di lavoro. La condotta extra-lavorativa non deve essere tale da compromettere gli interessi morali e materiali del datore di lavoro.
Quando il possesso di droga lede il rapporto fiduciario
La Cassazione precisa che la detenzione delle sostanze stupefacenti minaccia il futuro corretto adempimento della prestazione lavorativa che può derivarne e può causare una lesione irreparabile del vincolo fiduciario tra lavoratore e datore di lavoro.
Il caso del Portalettere
Il caso sottoposto alla Suprema Corte era relativo al licenziamento di un portalettere. L’uomo in questione aveva patteggiato una pena di quattro mesi e 800 euro di multa, con beneficio della sospensione condizionale e non menzione nel casellario giudiziale, per detenzione di circa 60 grammi di sostanze stupefacenti. Secondo il lavoratore il licenziamento era sproporzionato in quanto la violazione di legge si era verificata in un ambito estraneo all’orario e al luogo di lavoro. In più i fatti accertati in sede penale risalivano all’aprile 2014, mentre l’azione disciplinare si collocava nel mese di maggio 2016, ben due anni dopo. Questo dato temporale costituiva, ad avviso della difesa, conferma del fatto che l’illecito penale non aveva avuto riflessi sulla prestazione lavorativa.
La risposta della Cassazione
La Cassazione rigetta la lettura del dato temporale e ribadisce che il possesso fuori dal luogo e dall’orario di lavoro di un rilevante quantitativo di stupefacenti è di per se una condotta censurabile. Le mansioni del portalettere implicano un costante contatto con il pubblico e con l’ambiente sociale circostante. Per queste ragioni la condotta del lavoratore risulta incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro. Non ha rilievo quindi per la Cassazione che il rapporto di lavoro sia proseguito per altri due anni. Infatti alla base del licenziamento si colloca la sentenzia di patteggiamento che è equiparata a condanna passata in giudicato.
Licenziamento legittimo
Secondo la Cassazione, i lavoratori tossicodipendenti possono conservare il rapporto di lavoro se c’è la finalità di favorirne la guarigione. Nel caso del portalettere ad avere rilievo non è l’assunzione ma la detenzione di sostanze stupefacenti per la quale la sanzione del licenziamento è una misura proporzionata e legittima.
Fonte: Dottrina Lavoro
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