Decreto PNRR: dubbi sull’efficacia deterrente delle nuove norme di contrasto al lavoro irregolare
Il Decreto PNRR (D.L. n. 19 del 2 marzo 2024) si propone di intervenire in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare
Il Decreto PNRR (D.L. n. 19 del 2 marzo 2024) si propone di intervenire in materia di prevenzione e contrasto al lavoro irregolare mediante la ripenalizzazione di talune fattispecie e un generale inasprimento del trattamento sanzionatorio delle condotte illecite. Un rapido sguardo alla normativa in commento restituisce la certezza che l’Esecutivo si sia mosso cavalcando l’onda emotiva dei tragici eventi di Firenze, nella convinzione che il ricorso alle norme e alle sanzioni penali spieghi maggiore efficacia deterrente rispetto alla commissione degli illeciti in materia di lavoro irregolare. Ma sarà realmente così?
Veniamo, dunque, al dettaglio per trarre le nostre conclusioni.
Appalto e distacco irregolare: ripristinato il reato di interposizione illecita di manodopera
Come ormai noto, l’art. 29, comma 4, del Decreto PNRR ha modificato l’art. 18 del D. Lgs. 276/2003 (c.d. Legge Biagi), rimodulando la disciplina sanzionatoria applicabile nei casi di appalto e di distacco irregolare. Un appalto è irregolare (o non genuino) quando è privo dei requisiti di cui agli artt. 1655 c.c. e 29, comma 1, del D. Lgs. 276/2003 ovvero quando l’appaltatore non assume su di sé il rischio imprenditoriale e non opera avvalendosi di una propria autonoma organizzazione. Ulteriore elemento che contraddistingue la fattispecie in esame è la sottoposizione dei dipendenti dell’appaltatore al potere direttivo ed organizzativo del committente. In tali casi, a ben vedere, l’appalto fittizio cela una somministrazione di manodopera, atteso che lo pseudo appaltatore si limita a fornire la propria forza lavoro allo pseudo committente.
Le condotte appena descritte sono oggi nuovamente passibili di sanzione penale. Il Decreto PNNR, infatti, interpolando il comma 5-bis dell’art. 18 Legge Biagi, ha reintrodotto il reato contravvenzionale di interposizione illecita di manodopera (che era stato depenalizzato dall’art. 1, comma 1, del D. Lgs. 8/2016), prevedendo che somministratore e utilizzatore siano puniti con la pena alternativa dell’arresto fino a un mese o dell’ammenda di €. 60,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. La commissione della contravvenzione di nuovo conio comporta certamente l’applicazione di pene più severe, posto che – prima dell’entrata in vigore del Decreto – l’illecito amministrativo dell’interposizione illecita di manodopera era punito con la sola sanzione amministrativa pecuniaria di €. 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione.
Alle medesime sanzioni, peraltro, è soggetto il datore di lavoro che distacca il proprio personale in violazione dei requisiti stabiliti dall’art. 30, comma 1, del D. Lgs. 276/2003, a mente del quale la temporaneità e la sussistenza di un interesse del datore rappresentano condizioni essenziali per la legittimità del distacco.
Inasprimento delle sanzioni per il reato di somministrazione fraudolenta
Il Decreto PNRR, inoltre, ha inasprito la disciplina sanzionatoria del reato di somministrazione fraudolenta che si configura quando la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di…
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