Decreto Milleproroghe diventa legge: confermato lo slittamento del termine
Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe, si conferma lo slittamento del termine al 31 dicembre 2024
Con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale del 28 febbraio 2024 della L. 18/2024 di conversione del c.d. “Decreto Milleproroghe” (D.L. 215/2023) è stato confermato lo slittamento al 31 dicembre 2024 del termine per l’individuazione delle c.d. “causali” dei contratti a termine da parte della contrattazione collettiva.
Non avendo la legge apportato altre modifiche, dovrebbe potersi ritenere confermata l’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro con la Circolare n. 9 del 9/10/2023, secondo la quale “tale data è da intendersi come riferita alla stipula del contratto di lavoro, la cui durata, pertanto, potrà anche andare oltre”.
In buona sostanza, come era stato già annunciato nel nostro precedente articolo del 20/02/2024, c’è più tempo per stipulare i contratti collettivi, anche aziendali, indispensabili per protrarre la durata di un contratto a tempo determinato, anche in somministrazione, oltre i 12 mesi.
Si ricorda, infatti, che il testo oggi in vigore dell’art. 19, comma 1 del D. Lgs. 81/2015 prevede che:
“1. Al contratto di lavoro subordinato può essere apposto un termine di durata non superiore a dodici mesi. Il contratto può avere una durata superiore, ma comunque non eccedente i ventiquattro mesi, solo in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
- a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’articolo 51;
- b) in assenza delle previsioni di cui alla lettera a), nei contratti collettivi applicati in azienda, e comunque entro il 31 dicembre 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
- b-bis) in sostituzione di altri lavoratori”.
A partire dal 1° gennaio 2025, dunque, non sarà possibile… Per continuare a leggere l’articolo, vai a lawpartner.it
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!