Convivenza di fatto nell’impresa familiare: la sentenza della Corte Costituzionale

L'editoriale di Eufranio Massi

Convivenza di fatto nell’impresa familiare: la sentenza della Corte Costituzionale

Il convivente di fatto va compreso nella impresa familiare

Sentenza storica della Corte Costituzionale

Con una sentenza depositata il 25 luglio 2024, la n. 148, la Corte Costituzionale, decidendo su un rinvio operato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ha ritenuto illegittimo l’art. 230-bis (ma anche il 230-ter) del codice civile laddove, dettando le regole per l’impresa familiare, non prevede, allo stesso modo dei familiari, anche il convivente di fatto che, peraltro, viene diversamente trattato dal componente dell’unione civile disciplinata dalla legge n. 76/2016. Come detto pocanzi, gli effetti della incostituzionalità si riverberano anche sull’art. 230-ter c.c. che non riconosce al convivente “more uxorio” la stessa parità di trattamento, pur nell’ampliamento delle tutele (comma 46 dell’art. 1 della legge n. 76).

Le regole dell’impresa familiare

Per ben comprendere di cosa si sta parlando occorre, a mio avviso, riportare il testo dell’art. 230-bis c.c. (anche per gli effetti di natura contributiva):

“Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell’impresa familiare, ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell’impresa familiare ed ai beni acquistati con essa nonché agli incrementi dell’azienda, anche in ordine all’avviamento, in proporzione alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l’impiego degli utili e degli incrementi nonché quelli inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell’impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all’impresa stessa. I familiari partecipanti all’impresa che non fanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi.

Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell’uomo.

Ai fini della disposizione di cui al primo comma, sono familiari il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo; per impresa familiare, quella in cui collaborano il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo.

Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente con il consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in denaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro, ed altresì, in caso di alienazione dell’azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice.

In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell’azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull’azienda. Si applica, nei limiti in cui è compatibile, la disposizione dell’art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell’esercizio dell’agricoltura, sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme”.

La disparità di trattamento tra familiari e conviventi

La Consulta è stata interessata dalla decisione da una richiesta, ben motivata, delle Sezioni Unite della Cassazione le quali osservavano come, in ultima analisi, la convivenza di fatto nell’impresa familiare di una coppia unita da legami affettivi e di reciproca assistenza in maniera continuativa, era trattata, in maniera del tutto diversa ed irragionevole, anche dalla disciplina relativa alle “unioni di fatto” alle quali, invece, si applicano tutte le garanzie previste dai termini “matrimonio”, coniuge” o equivalenti, citate nelle leggi, nei regolamenti, nei contratti collettivi e nelle disposizioni amministrative. Tutto ciò, secondo i giudici di Piazza Cavour, poteva essere superato da una lettura estensiva della norma: di qui il ricorso alla Consulta.

La decisione della corte costituzionale

Quest’ultima, attraverso un ragionamenti ben argomentato, con un “excursus” normativo molto approfondito, ritiene che la posizione espressa dalla Cassazione sia meritevole di accoglimento in quanto i diritti fondamentali debbono essere riconosciuti a tutti senza alcuna distinzione, ivi compreso il convivente di fatto che, di conseguenza, andrà aggiunto ai soggetti indicati al comma 3.

La decisione della Corte Costituzionale produrrà, necessariamente, effetti sulle disposizioni amministrative forniti, in passato, sia dall’INPS che dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Implicazioni per INPS e ispettorato nazionale del lavoro

L’Istituto, con la circolare n. 66/2017 aveva, giustamente, affermato che la normativa introdotta per i “conviventi more uxorio” dalla legge n. 76/2016 allargava a costoro le tutele riservate al coniuge ed ai familiari in materia abitativa, sanitaria e penitenziaria senza introdurre alcuna equiparazione di condizioni con i familiari indicati al comma 3 dell’art. 230-bis: in particolare non sussistevano i diritti e gli obblighi di copertura previdenziale previsti per il familiare coadiutore. E’ chiaro come, a questo punto, l’INPS debba rivedere le proprie indicazioni amministrative.

La stessa cosa dovrà fare l’Ispettorato Nazionale del Lavoro che con la nota n. 879/2023, rispondendo ad un quesito della propria sede di Cosenza, inoltrato per il tramite dell’Ispettorato Interregionale di Napoli, basandosi sul tenore letterale dell’art. 230-bis c.c., aveva escluso la piena equiparazione con i soggetti indicati al comma 3, pur lasciando aperta una porta alla luce (in quel momento) della posizione che sarebbe stata presa dalle Sezioni Unite della Cassazione che, però, ha ritenuto di non decidere ma di rivolgersi alla Consulta che, poi, si è espressa con la decisione n. 148 dello scorso 25 luglio.

Autore

Eufranio Massi
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E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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