Contratti a termine: i datori di lavoro alla cassa per il contributo addizionale [E.Massi]
L’Inps ha pubblicato la circolare n.121 in cui chiarisce le proprie indicazioni operative legate al pagamento del contributo addizionale previsto nei rinnovi dei contratti a tempo determinato
A distanza di oltre un anno dalla data di entrata in vigore del D.L. n. 87/2018 l’INPS, con la circolare n. 121 del 6 settembre 2019, ha fornito le proprie indicazioni operative legate al pagamento del contributo addizionale previsto nei rinnovi dei contratti a tempo determinato.
Non si sono registrate particolari sorprese (né, a mio avviso, potevano essercene essendo l’Istituto “legato” sia al dettato normativo che ai chiarimenti amministrativi, abbastanza restrittivi, forniti dal Ministero del Lavoro con la circolare n. 17/2018).
Prima di entrare nel merito di quanto affermato dall’INPS credo che sia necessario ricapitolare alcuni indirizzi che hanno portato il Legislatore prima ed il Ministero del Lavoro, poi, a declinare, in tal modo, la nuova normativa sui contratti a termine.
Si è voluto scoraggiare il ricorso al tempo determinato, cercando di favorire una utilizzazione dei rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, attraverso alcuni strumenti che possono così sintetizzarsi:
- acausalità del contratto per una durata massima di dodici mesi, raggiungibili anche attraverso una o più proroghe (quattro in tutto in un arco temporale di ventiquattro mesi);
- introduzione di condizioni ex art. 19 che, a parte quelle legate a ragioni sostitutive, presentano difficoltà notevoli di apposizione;
- necessità di una condizione qualora un primo contratto a tempo determinato si prolunghi, senza soluzione di continuità, per una causale diversa dalla prima (circolare n. 17/2018, come nel caso di un rapporto nato come “acausale” che si prolunga, pur restando nei dodici mesi complessivi con una sostituzione per malattia). Si tratterebbe, secondo il Dicastero di via Flavia, di un rinnovo, senza soluzione di continuità, cosa che osta con la dizione normativa che prevede “lo stacco” tra un rapporto a termine e l’altro;
- necessità di una causale qualora il primo contratto superi, con la proroga, la soglia dei dodici mesi;
- piena equiparazione, sotto l’aspetto della apposizione delle condizioni, tra contratto a termine e somministrazione a tempo determinato;
- rinnovo del contratto tra le parti con apposizione delle causali: ciò si verifica allorquando, tra le parti viene stipulato un nuovo contratto, anche se questo sia riferibile ad un livello o ad una categoria legale di inquadramento diversa dalla precedente;
- progressività del contributo addizionale dello 0,5%, come stabilito, in via interpretativa, dalla circolare n. 17/2018 e ribadito dall’INPS: ciò significa che ad ogni rinnovo lo 0,5% si somma alla precedente contribuzione, cosa che, nei contratti stagionali determinati dalla contrattazione collettiva, esclusi dal “regime di favore” del D.P.R. n. 1525/1963, dopo una serie di rinnovi, peraltro obbligati dalla legge (art. 24 del D.L.vo n. 81/2015) in virtù di un diritto di precedenza legittimamente espresso, la contribuzione aggiuntiva verrà a rappresentare un costo notevole.
L’aumento del contributo dello 0,5%, rispetto all’1,40% “normale”, destinato al finanziamento della NASpI, è stato previsto dal Legislatore all’interno dell’art. 2, comma 28, della legge n. 92/2012, con la sola esclusione dei contratti di lavoro domestico: così ha affermato la legge di conversione n. 96. Tale aumento si verifica anche allorquando ad un contratto a tempo determinato segua un contratto di somministrazione a termine (ma anche in caso contrario).
Nella sostanza, l’Istituto ricorda che lo 0,5% progressivo trova applicazione in tutte quelle ipotesi nelle quali si applica il contributo dell’1,40%, ivi compresi i rapporti di lavoro marittimo: tutto questo a partire dal 14 luglio 2018.
L’addizionalità è esclusa per:
- i rapporti a tempo determinato dei lavoratori agricoli, per la specialità degli stessi;
- i rinnovi dei contratti a termine stipulati dalle Pubbliche Amministrazioni che sono quelle, in gran parte (ma non solo) individuate dall’art. 1, comma 2, del D.L.vo n. 165/2001;
- per i rinnovi relativi ai lavoratori destinati a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento presso le università private, incluse le filiazioni di quelle straniere, gli istituti pubblici di ricerca, le società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione e gli enti privati di ricerca. Per costoro, è bene precisarlo, resta il contributo addizionale dell’1,40% ma non quello aggiuntivo dello 0,5%;
- per la sostituzione di lavoratori assenti;
- per lo svolgimento di attività stagionali ex D.P.R. n. 1525/1963: il D.L.vo n. 81/2015 ha dato mandato al Ministro del Lavoro, sentite le parti sociali, di emanare un D.M. sostitutivo atteso che molte delle attività ivi indicate risultano desuete. La norma c’è dal giugno del 2015 ma, finora, non si è vista “l’ombra” di un provvedimento sostitutivo ed aggiornato. L’esenzione dal contributo addizionale, come detto in precedenza, non riguarda i contratti stagionali (ove la causale specifica non è prevista) disciplinati dalla contrattazione collettiva, anche aziendale e dove il costo della contribuzione lievita ad ogni rinnovo;
- per gli apprendisti: è pur vero che l’apprendistato (art. 41 del D.L.vo n. 81/2015) è un contratto a tempo indeterminato finalizzato all’inserimento lavorativo dei giovani attraverso la formazione, ma è anche vero che il Legislatore ha previsto la possibilità dell’apprendistato, a termine, con caratteristiche stagionali (art. 44), previa determinazione della contrattazione collettiva , come è avvenuto, ad esempio, nel settore turistico.
Nel passaggio successivo la circolare n. 121 si preoccupa di effettuare alcuni esempi relativi alla determinazione del contributo addizionale: partendo dal primo contratto ove lo stesso è 1,40%, al primo rinnovo sale all’1,90%, al secondo al 2,4%, al terzo al 2,9%, e così via, ed afferma che ai soli fini della determinazione della misura addizionale non si tiene conto dei rinnovi contrattuali intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018, data di entrata in vigore del D.L. n. 87. Giustamente l’INPS, si sofferma sul contributo addizionale, ma i precedenti contratti valgono, ai fini del rinnovo, con l’apposizione della causale, pur se svolti in periodi, anche lontani, antecedenti tale data.
La contribuzione aggiuntiva (compresa l’addizionale), ricorda l’Istituto, viene restituita in caso di trasformazione a tempo indeterminato, superato l’eventuale periodo di prova apposto e laddove intervenga una assunzione a tempo indeterminato entro i sei mesi successivi alla fine del precedente contratto a termine, con la detrazione delle mensilità “di non lavoro” tra il nuovo ed il precedente rapporto. Ovviamente, in presenza di più rapporti a tempo determinato dovuti a rinnovi, il recupero dell’importo riguarda soltanto l’ultimo contratto.
Alcune considerazioni, ulteriori rispetto a quelle già fatte, si rendono necessarie.
Le parti sociali, sotto esplicita richiesta delle aziende, hanno fatto, talora, ricorso ai contratti di prossimità, correlati ad un obiettivo di scopo individuato tra quelli previsti dall’art. 8, comma 1, della legge n. 148/2011 o alla individuazione, attraverso la contrattazione collettiva, anche aziendale, delle attività stagionali: il tutto, soprattutto, per sfuggire alle “stringenti condizioni” previste dall’art. 19 del D.L.vo n. 81/2015, come modificato dalla legge di conversione n. 96/2018. Tutto questo, se da un lato, ha fatto sì che le causali non fossero apponibili, dall’altro non ha potuto toccare il contributo addizionale (cosa impossibile anche con i contratti di prossimità che non possono intervenire sulla contribuzione). Tutto questo comporta un costo progressivo per ogni campagna stagionale alla quale può porre rimedio soltanto il Legislatore con una chiara esclusione, in quanto la riassunzione degli stagionali dipende da un obbligo di legge e, sostanzialmente, proprio perché si tratta di assunzioni temporanee legate a fatti ricorrenti, una assunzione a tempo indeterminato degli stessi (con restituzione della contribuzione aggiuntiva), salvo rare eccezioni, non appare possibile.
Nulla ha detto, poi, la circolare n. 121 sui rapporti per l’esecuzione di speciali servizi di durata non superiore a tre giorni, nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nei casi individuati dalla contrattazione collettiva, nonché di quelli instaurati per la fornitura di lavoro portuale temporaneo ex art. 17 della legge n. 84/1994. Si tratta di rapporti ai quali non trova applicazione quanto previsto dal D.L.vo n. 81/2015 in materia di contratti a termine, ma il contributo addizionale per i rinnovi è previsto dall’art. 2, comma 28 della legge n. 92/2012. Se, come appare, si dovesse parlare di contributo addizionale anche per tali brevi rapporti del fine settimana (ripeto, l’INPS non li cita, assolutamente, tra i casi di esclusione), i datori di lavoro del settore saranno sempre più spinti ad utilizzare il lavoro intermittente nelle voci richiamate, “ratione materiae”, dal “defunto” (perché abrogato) R.D. n. 2657/1923 (peraltro, non sussiste il limite della 400 giornate nel triennio), ove non c’è il contributo addizionale, o le prestazioni di lavoro occasionale ex art. 54-bis, della legge n. 96/2017 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 50.
La nota dell’INPS si conclude, negli ultimi due paragrafi, con le indicazioni relative alle modalità di pagamento che, per quel che concerne le maggiorazioni dovute per il periodo 14 luglio 2018 e 31 agosto 2019, dovranno essere effettuate con il flusso di competenza di settembre.
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14 Commenti
Raffaella Simonetto
Giugno 07, 12:46Buongiorno, ritorno sull’argomento lavoro intermittente a tempo determinato, stagionale. Mi spiego meglio: Villaggio turistico con attività stagionale, ccnl Alberghi e Turismo, assumono in stagione lavoratori con contratto a tempo determinato e intermittente. Per questi lavoratori è dovuto il contributo aggiuntivo 1,40% ? Leggendo l’interpello 15/2013 a mio avviso ritengo di no, che non sia dovuto, ma sento molti pareri contrastanti e non so davvero quale sia la corretta applicazione. La ringrazio molto se potrà darmi anche il suo parere.
Raffaella Simonetto Cdl
Gio
Ottobre 14, 17:44Buonasera Dottor Massi mi occorre un chiarimento: se un lavoratore viene somministrato, da un’agenzia per il lavoro, prima presso l’azienda A e, successivamente, presso l’azienda B è previsto il contributo aggiuntivo dello 0,5%?
Eufranio Massi
Ottobre 15, 15:12A mio avviso, si in quanto per l’Agenzia del Lavoro si tratta di un rinnovo del contratto a termine stipulato con il lavoratore a fini di somministrazione.
Dott Eufranio Massi
Gianluca
Ottobre 01, 10:45In riferimento al contratto di lavoro intermittente a tempo determinato si applica il normale contributo addizionale del 1,40% previsto per tutti i contratti di lavoro non a tempo indeterminato, ma non si applica e aggiunge a questa tipologia contrattuale l’ulteriore contributo addizionale del 0,5% previsto dal Decreto Dignità solo per i rinnovi del contratto a tempo determinato, anche in somministrazione. Questo perché, come confermato più volte dal Ministero del Lavoro, il contatto di lavoro intermittente è una forma contrattuale sui generis e nel caso di stipula dello stesso a tempo determinato non si applica la disciplina del contratto a termine ordinario.
Di conseguenza non essendo rinnovi i contratti intermittente a tempo determinati stipulati dall’azienda con lo stesso lavoratore, ma riassunzioni, mi conferma che il contributo addizionale del 0,5 e successivi non si applica al lavoro intermittente a tempo determinato?
Eufranio Massi
Ottobre 01, 16:50Anche questa è la mia opinione che si evince sia dal testo normativo contenuto nel D.L. n. 87/2018 che dalla circolare n. 121/2019 che non parla mai del contratto intermittente a termine.
Dott. Eufranio Massi
Nina
Settembre 27, 09:25Buongiorno Dott. Massi,
leggendo la circolare n. 121/2019 si parla dell’applicazione del contributo addizionale ai rinnovi di contratti a termine sottoscritti a partire dal 14 luglio 2018. Analizzando i contratti sottoscritti prima di questa data ma scadenti successivamente, alla luce della circolare il rinnovo dovrebbe considerarsi esente visto che la sottoscrizione (non la scadenza) è antecedente alla data “spartiacque” del 14 luglio 2018: CONFERMA? (ad esempio primo contratto sottoscritto in data 14 giugno 2018 e scadente il 10 agosto con successivo nuovo contratto decorrente dal 01 settembre fino al 31 dicembre 2018).
Grazie del prezioso contributo
Eufranio Massi
Settembre 30, 09:04Gentile signora Nina,
confermo la sua interpretazione
Dott. Eufranio Massi
mara
Settembre 26, 16:20Buongiorno Dott.Massi, con riferimento al punto 1.1 della circolare 17/2018 non mi è chiaro se anche un rapporto acausale entro i 12 mesi originariamente stipulato part time trasformato a tempo pieno ex al nono mese è considerato rinnovo oppure no. Grazie.
cordiali saluti
Eufranio Massi
Settembre 30, 09:05La trasformazione del rapporto da tempo parziale a tempo pieno non è un rinnovo.
Dott. Eufranio Massi
filippo chiappi
Settembre 24, 09:54Gentilissimo Dottore, sulla base dell’interpolazione tra circolare Ministeriale e Inps, per le agenzie di somministrazione si apre uno scenario alquanto pesante. Da una parte abbiamo la contribuzione aggiuntiva 0,5% che, secondo l’Inps, segue la storia del lavoratore in capo al medesimo utilizzatore. Tal che, se il lavoratore ha avuto con l’utilizzatore/datore di lavoro Alfa un primo rapporto td a diretto ed un rinnovo, e poi con l’APL Beta tre ulteriori contratti in somministrazione presso il medesimo utilizzatore, qualora subentri l’APL Omega, essa dovrà apporre uno 0,5% x (1+1+1+1+1) somministrando il medesimo lavoratore presso il medesimo utilizzatore.
A ciò si sovrappone la circ ministeriale che prevede un contributo aggiuntivo 0,5% sulla base del rapporto tra APL e Lavoratore, nel senso che al cambio dell’utilizzatore, per il medesimo lavoratore, diviene rinnovo.
Grazie
fchiappi@alispa.it
Eufranio Massi
Settembre 24, 11:35Comprendo perfettamente ciò che lei dice ma il problema, a mio avviso, può risolversi soltanto con un intervento normativo chiarificatore.
Dott. Eufranio Massi
Antonello
Settembre 20, 09:43Buongiorno dott. Massi,
e complimenti per il suo lavoro di studio e commento, sempre prezioso per tutti gli utenti.
Ho un piccolo dubbio sull’articolo di cui sopra nel punto in cui Lei afferma che nel lavoro intermittente il contributo addizionale non c’è. Anche io ero convinto che fosse così ma poi ho trovato l’interpello n. 15/2013 ove il Ministero afferma chiaramente che il contributo risulta applicabile ai contratti di lavoro intermittente a tempo determinato.
Cosa ne pensa?
Grazie e cordiali saluti
Eufranio Massi
Settembre 23, 09:28Nella circolare Inps n. 121/2019 non si parla di alcuna addizionale riferita all’intermittente.
Dott. Eufranio Massi
Fabio
Settembre 29, 12:00Dr. Massi buongiorno.
In merito allo 0,5 avrei bisogno di un suo chiarimento.
Nel caso di un contratto dapprima stagionale che poi passa a contratto a termine ordinario (e viceversa) il contributo aggiuntivo dello 0.5 é dovuto poiché comunque rinnovo? Grazie mille e buona giornata.