Congedo Paternità 2020 – Indicazioni dell’INPS per i congedi obbligatori e facoltativi

L'INPS detta le disposizioni circa la proroga del congedo obbligatorio e facoltativo per i neo papà

Congedo Paternità 2020 – Indicazioni dell’INPS per i congedi obbligatori e facoltativi

Congedo Paternità 2020 – Le indicazioni dell’INPS

Congedo Paternità 2020. Con la circolare n. 679 del 21 febbraio 2020, l’INPS vuole fornire ulteriori informazioni circa la proroga e l’ampliamento del congedo obbligatorio e facoltativo per i padri lavoratori dipendenti, in riferimento alle nascite, adozioni e affidamenti avvenuti nell’anno 2020. (legge 28 giugno 2012, n.92).

Sono tenuti a presentare domanda di congedo:

  • i lavoratori per i quali il pagamento delle indennità è erogato direttamente dall’INPS;
  • nel caso in cui le indennità siano anticipate dal datore di lavoro, i lavoratori non devono presentare domanda all’istituto. In questo caso infatti è sufficiente comunicare in forma scritta al proprio datore di lavoro la fruizione del congedo di cui trattasi.

In questo caso il datore di lavoro attraverso il flusso Uniemens comunica all’INPS le giornate di congedo fruite dal lavoratore, secondo le disposizioni fornite con messaggio n. 6499/2013.

Congedo paternità: disposizioni per il settore agricolo

Per il settore agricolo, la disciplina in merito è stata dettata con la circolare n. 181/2013, che ha fornito le istruzioni operative per la denuncia sul modello DMAG delle giornate di congedo fruite dal lavoratore il cui importo è stato anticipato dal datore di lavoro.

L’articolo 1, comma 342, lett. c), della citata legge n. 160/2019 ha inoltre prorogato (per l’anno 2020) la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire di un ulteriore giorno di congedo facoltativo in sostituzione della madre (in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima).

Nascite e affidamenti nell’anno solare 2019

Rimane fermo che per le nascite e le adozioni/affidamenti avvenute nell’anno solare 2019, i padri lavoratori dipendenti hanno diritto a cinque soli giorni di congedo obbligatorio, anche se ricadenti nei primi mesi dell’anno 2020 (cfr. il messaggio n. 591/2019).

Per le rilevazioni contabili delle somme anticipate dai datori di lavoro a titolo di indennità per il congedo obbligatorio e facoltativo del padre lavoratore dipendente, di cui alle norme sopra citate, si confermano le istruzioni fornite con il messaggio n. 6499/2013.

  Scarica la circolare n.679 dell’INPS

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