Congedo obbligatorio padre: trasferta all’estero può impedirlo?
Relativamente al congedo obbligatorio per il padre, avremmo necessità di conoscere un suo parere in merito al fatto se può essere sanzionata l’azienda qualora invii il lavoratore/padre in trasferta all’estero per un periodo lungo, tale da impedirgli di effettuare il congedo.
Nel caso in cui si dimostri il rifiuto, l’opposizione o l’ostacolo all’esercizio dei diritti di assenza dal lavoro per congedo parentale, è prevista una sanzione amministrativa da 516 a 2.582 euro.
Ritengo che l’invio in trasferta del lavoratore possa essere considerato un “ostacolo” alla fruizione del congedo e come tale sanzionato.
A riguardo è bene ricordare cosa prevede la legge per il congedo di paternità nel 2021:
La Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) ha confermato, anche per il 2021, il congedo obbligatorio padre. Ma non soltanto: oltre alla proroga, per quest’anno, la durata del congedo obbligatorio è aumentata a 10 giorni, anziché i 7 finora previsti, da fruire anche in via non continuativa.
Si ricorda, al riguardo, che possono essere richiesti entro 5 mesi per la nascita, l’adozione o l’affidamento di un figlio da tutti i lavoratori dipendenti. In altre parole, si tratta di una proroga delle misure in vigore già nel 2020, quindi le modalità di astensione dal lavoro restano sostanzialmente le stesse. Pertanto, chi diventa papà, adotta oppure ottiene in affidamento un bambino o una bambina nel 2021 (1° gennaio – 31 dicembre), ha diritto complessivamente a 10 giorni di astensione dal lavoro interamente retribuiti.
Per maggiori informazioni, leggi anche:
Il congedo per il padre per nascita del figlio si può godere ad ore? (R. Camera)
È obbligatorio concedere lo smart-working “totale” ad un dipendente con figli? (R. Camera)
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