Come si calcola l’anzianità di effettivo lavoro per la cassa integrazione?
In linea di massima la definizione di “anzianità di effettivo lavoro” per il calcolo dei 90 giorni presso l’unità produttiva, ai fini del trattamento di integrazione salariale ordinario e straordinario da parte dei lavoratori assunti con contratto di lavoro subordinato (compresi gli apprendisti professionalizzanti), si intende formata da giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Sono compresi i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da:
- ferie,
- festività,
- infortuni,
- malattia,
- donazione sangue,
- maternità obbligatoria,
- l’anzianità di lavoro presso l’imprenditore alienante In caso di trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.,
- l’anzianità di lavoro presso l’azienda che ha perso l’appalto rispetto alla subentrante.
La regola sul calcolo dei 90 giorni minimi di lavoro prevede una eccezione; infatti, per le sole domande relative a trattamenti di cassa integrazione ordinaria per eventi oggettivamente non evitabili nel settore industriale, viene esclusa la verifica del requisito dei 90 giorni di anzianità.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
7 Commenti
Andreotti Sergio
Settembre 22, 09:43La mia domanda riguarda una insegnante elementare che all’inizio ha effettuato supplenze
saltuarie anche di breve durata. pochi giorni, qualche settimana.
Andreotti Sergio
Settembre 22, 09:40Insegnante elementare sessantunenne: come si calcola l’anzianità effettiva di lavoro. all’inizio molte piccole supplenze, per determinare il minimo di anzianità per la pensione.
Marino vincenzo
Aprile 18, 19:33Io sono stato assunto il 2 marzo e la mia azienda ha richiesto la cassa integrazione straordinaria e io nn ci entro perche nn ho i 90 giorni di anzianità ora mi vogliono tagliare fuori.. Mi dite come posso fare??
Roberto
Aprile 20, 10:11Lei ha diritto, in virtù di quanto indicato dall’articolo 41 del decreto legge 23/2020. Non c’entra il fatto che non abbia i 90 giorni di anzianità (limite che non viene applicato per la CIG Covid).
Traslo
Aprile 21, 16:20Per una vicenda analoga le chiedo: preso atto che pacificamente è possibile accedere a CIGO o CIGD anche senza anzianità di 90 giorni, ma NON LO E’ per la CIGS, il periodo di CIGO/CIGD covid computa comunque ai fini dell’anzianità di effettivo lavoro ex art.1 comma 2 D.Lgs.148/2015? Ovvero, trascorsi 90 giorni in CIGD posso poi essere inserito nel novero dei lavoratori da porre in CIGS?
Roberto
Aprile 23, 09:01Ritengo di no, in quanto per fruire della CIGS Lei ha bisogno di una “anzianità di effettivo lavoro” di almeno 90 giorni alla data di presentazione della relativa domanda di concessione.
Alvise
Giugno 09, 16:51Buongiorno, con data di assunzione al primo aprile, e quindi non rientrante nei criteri del decreto legge 23/2020, come calcolo i giorni di anzianità? Dal primo di luglio dovrei poter rientrare, giusto? Grazie mille.