Come comportarsi coi riposi per allattamento in caso di sciopero di 2 ore?

Come comportarsi coi riposi per allattamento in caso di sciopero di 2 ore?

In caso di sciopero di 2 ore, come ci dobbiamo comportare per i riposi per allattamento di alcune lavoratrici presenti in azienda?

Sull’argomento è intervenuto sia il Ministero del lavoro (lettera n. 4256/1204/10 – 1988) che l’INPS (circolare n. 48/1989).
Questa l’interpretazione in merito alla fruizione dei riposi per allattamento nella giornata in cui sia previsto uno sciopero parziale:
a.      In caso di sciopero parziale al quale partecipi la lavoratrice interessata e che comprenda un orario in cui siano inclusi i periodi di riposo, in precedenza fissati, i riposi non spetteranno e neanche la relativa indennità da parte dell’INPS;
b.      In caso di sciopero parziale che si svolga in un orario non coincidente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ad usufruire dei riposi medesimi e beninteso della relativa indennità da parte dell’INPS;
c.       In caso di sciopero parziale, concernente un orario che coincida parzialmente con quello fissato per il godimento dei riposi, la lavoratrice avrà diritto ad usufruire ad uno solo dei riposi medesimi e della relativa indennità.

Per completezza di informazioni:

Riposi giornalieri per la madre

Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l’orario giornaliero è inferiore a sei ore ( art.39 del D.lgs.151/2001).

Tali periodi di riposo hanno la durata di un’ora ciascuno.
I periodi di riposo sono di mezz’ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.
Riposi giornalieri del padre
Gli stessi periodi previsti per la madre sono riconosciuti al padre (art.40 del D.lgs.151/2001):

a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;

b) in alternativa alla madre dipendente che non se ne avvalga;

c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;

d) in caso di morte o di grave infermità della madre.

 

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Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 567 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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