Chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio

Chiarimenti sul congedo di paternità obbligatorio

Con il messaggio n. 4301 del 17 dicembre 2024, l’INPS ha precisato i termini di prescrizione e decadenza applicabili al congedo di paternità obbligatorio, di cui all’articolo 27-bis del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (T.U. sulla maternità e paternità).

Cos’è il congedo di paternità obbligatorio e come fare domanda?

È un congedo obbligatorio di dieci giorni, rivolto ai padri lavoratori dipendenti, privati e pubblici, anche adottivi e affidatari.

È possibile fruire del congedo obbligatorio della durata di dieci giorni lavorativi:

  • due mesi prima la data presunta del parto fino ai cinque mesi successivi alla nascita (o dall’ingresso in famiglia/Italia in caso di adozioni nazionali/internazionali oppure dall’affidamento o dal collocamento temporaneo);
  • durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.

Il padre deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni in cui intende fruire del congedo, almeno cinque giorni prima, dove possibile in relazione all’evento nascita, sulla base della data presunta del parto, fatte salve le condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva.

Prescrizione del congedo di paternità obbligatorio

Il termine di prescrizione, in deroga al regime ordinario disposto dal codice civile, si applica il termine annuale, come previsto per l’indennità di malattia.

L’Istituto chiarisce che l’applicazione del termine di prescrizione breve all’indennità in argomento trova fondamento nella giurisprudenza di legittimità che riconosce un collegamento, sul piano normativo, tra l’indennità di paternità e di maternità e tra quest’ultima e l’indennità di malattia, in base al richiamo operato dall’articolo 29, comma 2, del T.U. sulla maternità e paternità all’articolo 22, comma 2, del medesimo testo unico.

Decadenza del congedo di paternità obbligatorio

Per la decadenza, si conferma l’applicazione del termine decadenziale sostanziale annuale di cui all’articolo 47, terzo comma, del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639. Questo in considerazione anche di alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità in materie analoghe e, alla luce della natura intrinseca di tale prestazione, essa è una forma di previdenza non pensionistica e a carattere temporaneo. Peraltro, avuto riguardo alla funzione della misura in oggetto, volta anche a perseguire una più equa ripartizione delle responsabilità genitoriali nell’ambito della famiglia e la parità di genere in ambito lavorativo, il termine di un anno si armonizza con la previsione normativa, in ambito di decadenza, cui è soggetto il congedo di maternità.

 

Fonte: INPS

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