Cassa integrazione in deroga nel tessile: novità per le piccole imprese
La cassa integrazione in deroga nel settore tessile
Con l’art. 2 del Decreto Legge 28 ottobre 2024, n. 160 Il Governo ha inteso varare interventi per fronteggiare la crisi occupazionale delle piccole imprese del settore moda e per tutelare i lavoratori dipendenti: in tale ottica debbono essere intese le deroghe agli articoli 4 e 12 del D.L. vo n. 148/2015 per un periodo che decorre dal 29 settembre (giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) e fino al 31 dicembre p.v..
I trattamenti di Cassa integrazione in deroga riguardano le aziende del settore industriale e di quello artigiano che operano nel tessile, nell’abbigliamento, nel calzaturiero e nelle concerie che nel semestre antecedente l’invio della domanda all’INPS presentano una forza media fino a 15 addetti: l’integrazione salariale comporta l’attribuzione della contribuzione figurativa ed è pari a quella prevista per il 2024 dall’art. 3 della legge n. 148/2015.
Chi può accedere alla cassa integrazione in deroga?
Prima di entrare nel merito della disposizione occorre, a mio avviso, sottolineare come la disposizione si rivolga (essendo un trattamento in deroga) a quelle imprese, con le dimensioni sopra indicate, che hanno esaurito il plafond degli interventi integrativi ordinari previsti dalla legge per le imprese industriali e dal Fondo bilaterale alternativo per le imprese artigiane. Per le prime è di 52 settimane calcolate “a ritroso” per un biennio mobile, mentre per le seconde, la copertura massima, sempre riferita al biennio mobile, è di 26 settimane.
Condizione necessaria da soddisfare
Quindi, la prima condizione da soddisfare è l’esaurimento dei trattamenti ordinari che deve essere dichiarato nella domanda telematica, indirizzata all’INPS (che, sul punto, dovrà fornire le proprie indicazioni operative), con l’allegazione dell’elenco dei dipendenti interessati alla sospensione o alla riduzione di orario ed il relativo periodo. Ovviamente, come di prassi per ogni intervento integrativo ordinario, sarà necessario espletare, preventivamente, con le RSA o le RSU, nonché con le articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, le cause di sospensione o di riduzione dell’orario, l’entità e la durata prevedibile, ed il numero dei lavoratori interessati.
Alla comunicazione, come ricorda l’art. 14 del D.L. vo n. 148/2015 segue, su richiesta di una delle parti, un esame congiunto, anche in via telematica: la procedura, trattandosi di piccole imprese, si chiude entro i 10 giorni successivi alla data di comunicazione. Della procedura sindacale, per la quale non è necessario il raggiungimento dell’accordo, occorrerà dare notizia e dimostrazione della comunicazione di informazione all’Istituto come già ricorda lo stesso sin dalla circolare n. 139/2016.
Tempi e modalità di erogazione del trattamento
Sarà l’INPS, come detto in precedenza, a dettare i termini procedurali: in ogni caso, l’istanza dovrebbe essere presentata entro gli ordinari termini previsti dall’art. 15 del D.L. vo n. 148/2015 (entro i 15 giorni successivi all’inizio della sospensione o della riduzione dell’attività lavorativa).
Il comma 3 ricorda che il trattamento integrativo ordinario, riconosciuto dall’Istituto, deve essere, in via ordinaria, erogato ai dipendenti interessati alla fine di ogni periodo di paga entro il quale insiste la sospensione o la riduzione di orario, con conguaglio o richiesta di rimborso all’INPS, a pena di decadenza, entro 6 mesi dalla fine del periodo di paga in corso al termine di durata della concessione o dalla data di concessione, se successivo.
Ma, cosa succede se il datore di lavoro non è in grado, per le proprie difficoltà finanziarie, di erogare il trattamento integrativo?
La sede INPS, competente per territorio, può autorizzare il pagamento diretto, in presenza di serie e documentate difficoltà dell’impresa, su richiesta della stessa (art. 7, comma 4, del D.L.vo n. 148/2015): in tal caso, il datore è tenuto ad inviare all’Istituto, tutti i dati necessari entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione (art. 7, comma 5-bis, del D.L.vo n. 148/2015. I termini sono perentori e in caso di mancato rispetto degli stessi, la prestazione e gli oneri connessi restano a carico del datore di lavoro inadempiente.
Su tali trattamenti integrativi in deroga non è dovuto alcun contributo addizionale.
La misura è finanziata per l’anno in corso con 64,6 milioni di euro tratti dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione (art. 18 del D.L. n. 185/2008 convertito, con modificazioni, nella legge n. 2/2009) e all’INPS sono affidati compiti di monitoraggio, con l’avvertenza che, in caso di superamento, anche in via prospettica, del budget complessivo, non potrà accogliere le ulteriori istanze.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!