Bonus di Natale 2024: Requisiti e normative aggiornate

Bonus di Natale 2024: Requisiti e normative aggiornate

A chi spetta il bonus di Natale? I chiarimenti dell’agenzia delle entrate

Introduzione al Bonus di Natale 2024

Un ulteriore beneficio “una tantum” per alcune categorie di lavoratori dipendenti è stato previsto dall’art. 2-bis del D.L.  9 agosto 2024, n. 113 convertito, con modificazioni, nella legge 7 ottobre 2024 n. 143, comunemente definito, per la eterogeneità delle disposizioni contenute, “Decreto Omnibus”: si tratta di una indennità, pari a 100 euro, rapportata al periodo di lavoro, destinata ai lavoratori dipendenti (compresi quelli pubblici e quelli con rapporto di lavoro domestico) in possesso di alcune condizioni oggettive e soggettive. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 19/E del 10 ottobre u.s., ha fornito una serie di disposizioni operative alle proprie articolazioni periferiche, finalizzate a garantire una uniformità di comportamenti.

I requisiti per accedere al bonus

Ma, andiamo con ordine cercando di chiarire i punti “focali” della norma, cosa estremamente importante, sia per i dipendenti interessati, che per i datori di lavoro che dovranno operare, che, infine, per i professionisti che li assistono.

I presupposti soggettivi ed oggettivi sono ben individuati al comma 1 dell’art. 2-bis e sono:

  • Nell’anno di imposta 2024 il reddito complessivo del soggetto interessato non deve superare i 28.000 euro;
  • Il dipendente (o la dipendente) interessato deve essere coniugato e non legalmente separato, con almeno un figlio, seppur nato fuori dal matrimonio, riconosciuto, adottivo o affidato, con coniuge e figlio fiscalmente a carico, secondo la previsione dell’art. 12, comma 2, del TUIR. In alternativa, il lavoratore o la lavoratrice deve essere mono genitoriale con almeno un figlio a carico, come individuato ex art. 12, comma 1, lettera c), decimo periodo, del TUIR. Il termine coniuge si intende riferito anche ad ognuna delle parti tra persone dello stesso sesso, secondo la previsione, dell’art. 1, comma 20, della legge n. 76/2016. Per mono genitoriale si intendono diverse ipotesi: quella in cui l’altro genitore sia deceduto, quella in cui l’altro genitore non abbia riconosciuto il figlio, quella in cui il figlio sia stato adottato dal solo genitore che fa istanza di fruizione del “bonus” e quelle in cui il figlio sia stato affidato o affiliato al solo genitore destinatario del beneficio;
  • Il lavoratore deve essere in possesso della c.d. “capienza fiscale”, ossia l’importa lorda determinata sui redditi deve essere di importo superiore a quello della detrazione.

Aspetti importanti sulla convivenza e sul reddito

Le disposizioni appena richiamate portano ad una considerazione: la convivenza “more uxorio” non esclude in linea di principio, l’indennità che, però, non viene corrisposta qualora il figlio sia stato riconosciuto da entrambi i genitori conviventi.

Qualsiasi reddito da lavoro dipendente (nei limiti dei 28.000 euro per il 2024) abilita, in presenza dei requisiti appena riportati, il lavoratore a richiedere il “bonus”: di conseguenza, il rapporto di lavoro può ben essere a tempo determinato od indeterminato, a tempo parziale (anche con più datori contemporaneamente), di apprendistato, intermittente, a domicilio, o domestico in ambito familiare: sono esclusi dal beneficio i titolari di redditi di lavoro assimilati a quelli dei dipendenti, individuati dall’art. 50 del TUIR.

Vale la pena di ricordare che per reddito da lavoro dipendente, si intendono tutte le somme ed i valori percepiti, a qualunque titolo, nel periodo di imposta 2024 (ossia fino al 12 gennaio 2025, secondo il principio di cassa allargato), ivi comprese le erogazioni in forma liberale, direttamente connesse con il rapporto di lavoro.

Dettagli sulle modalità di erogazione e calcolo del reddito

Il “bonus” è esente da IRPEF e non è assoggettabile ad alcuna riduzione in presenza di particolari modulazioni dell’orario di lavoro ( ad esempio, part-time orizzontale, verticale o ciclico): al contempo, la circolare n. 19/E, afferma che i giorni per i quali spetta il bonus, coincidono con quelli che hanno dato diritto alla retribuzione e che in presenza di più redditi di lavoro dipendente, i giorni compresi in periodi contemporanei (ad esempio, due rapporti a tempo parziale), vanno calcolati una sola volta.

Un aspetto importante della nota dell’Agenzia delle Entrate è rappresentato dalle modalità di calcolo del reddito complessivo che, ripeto, non deve superare i 28.000 euro. Vi rientrano, oltre alla retribuzione:

  • I redditi assoggettati a cedolare secca;
  • I redditi assoggettati ad imposta sostitutiva in applicazione del regime forfetario per gli esercenti di attività d’impresa, arti e professioni;
  • La quota di agevolazione ACE ex art. 1 del D.L. n. 201/2011;
  • Le mance corrisposte, a titolo di liberalità, dai clienti delle strutture alberghiere e degli esercizi di somministrazione di pasti e bevande (ristoranti, bar, ecc.), assoggettate ad imposta sostitutiva ex art. 1, commi 58 e seguenti, della legge n. 197/2022;
  • La quota esente riguardante gli incentivi per il rientro in Italia di ricercatore residente all’estero (art. 44, comma 1, D.L. n. 78/2010);
  • La quota esente concernente il regime speciale per i lavoratori impatriati, secondo la previsione dell’art. 16 del D.L.vo n, 147/2015 e dell’art. 5 del D.L.vo n. 209/2023.

Nel reddito complessivo non rientra quello derivante dall’abitazione ove abita il lavoratore, ivi comprese le relative pertinenze.

Come richiedere il bonus e le responsabilità legali

La corresponsione del “bonus”, da erogare entro il 2024, insieme alla tredicesima mensilità, postula una istanza del lavoratore al proprio datore con la quale, attraverso una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR n. 445/2000, afferma di essere in possesso dei requisiti reddituali e familiari necessari per fruire del beneficio. Nella domanda vanno indicati il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico e, in presenza di un familiare mono parentale, dei soli figli a carico. La non corrispondenza dell’autodichiarazione alla realtà, viene punita, penalmente, con l’applicazione della previsione contenuta nell’art. 76 del DPR.

La questione relativa alla dichiarazione ed alle possibili conseguenze di natura penale in caso di mendacità, potrebbe portare ad alcune criticità, atteso che una serie di dati informativi relativi al reddito complessivo potrebbero non essere nella disponibilità dell’interessato o del datore di lavoro. Da ciò scaturisce la necessità che il dipendente integri l’autodichiarazione con una frase con la quale affermi di essere consapevole che il “bonus” sarà recuperato con il conguaglio, qualora il reddito complessivo dovesse superare la soglia dei 28.000 euro attraverso i dati non ancora disponibili.

Situazioni particolari e obblighi del datore di lavoro

Sussistono, poi, situazioni particolari ed altri oneri ben evidenziati dalla circolare n. 19/E:

  • Se il lavoratore ha avuto, nel corso del 2024, più rapporti di lavoro, la domanda va presentata all’ultimo datore, ossia a quello che materialmente erogherà il bonus con la tredicesima mensilità, allegando all’istanza le certificazioni reddituali dei precedenti rapporti di lavoro, necessarie per il calcolo del “quantum”;
  • Se il lavoratore ha più contratti di lavoro in essere contemporaneamente, l’indennità sarà corrisposta dal datore di lavoro sostituto d’imposta individuato dal lavoratore che sarà tenuto ad indicare anche i giorni di lavoro prestati presso altri datori;
  • Il datore di lavoro è tenuto a conservare tutta la documentazione che va messa a disposizione degli organi di controllo, qualora ciò sia richiesto;
  • La somma corrisposta con modalità tracciabile, erogata unitamente alla tredicesima, potrà essere compensata ex art. 17 del D.L.vo n. 241/1997, attraverso l’F24, a partire dal giorno successivo alla messa a disposizione con la busta paga: dovrà essere utilizzato uno specifico codice che l’Agenzia delle Entrate si riserva di comunicare a breve con una propria risoluzione;
  • Qualora il sostituto d’imposta dovesse verificare, in sede di conguaglio, la non spettanza del beneficio, dovrà procedere al relativo recupero;
  • Per i lavoratori domestici, ove il datore di lavoro non è sostituto di imposta, che, pur avendone diritto non hanno ricevuto il “bonus”, il beneficio potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi del 2024, da presentare nel 2025;
  • Per i lavoratori dipendenti che hanno cessato l’attività nel corso del 2024 e che presentano tutti i requisiti oggettivi e soggettivi indicati dal Legislatore, il beneficio potrà essere fruito nella dichiarazione dei redditi riferita al 2024;
  • I lavoratori che avessero fruito del “bonus” pur non avendone diritto o in misura superiore a quello spettante e non sia più possibile per il sostituto d’imposta effettuare il conguaglio a debito, dovranno restituire, nella successiva dichiarazione dei redditi, quanto indebitamente percepito.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 349 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

Vedi tutti gli articoli di questo autore →

0 Commenti

Non ci sono Commenti!

Si il primo a commentare commenta questo articolo!

Rispondi

Solo registrati possono commentare.