Beneficio fiscale riguardante le assunzioni a tempo indeterminato
L'Editoriale di Eufranio Massi
Dal 1° gennaio 2024 i datori di lavoro che intendono assumere personale sfruttando alcuni incentivi abbastanza utilizzati negli anni passati, non li trovano più in quanto la loro funzione, non essendo stati prorogati, si è fermata al 31 dicembre scorso. Mi riferisco sia allo sgravio contributivo per i lavoratori “under 36”, che agli 8.000 euro, intesi come tetto nella quota contributiva a carico dei datori, a favore di chi assumeva “donne svantaggiate”. Per queste ultime occorrerà, ora, riferirsi alla norma originaria prevista dai commi da 8 a 11 della legge n. 92/2012 ove il beneficio consiste in caso di assunzione a tempo indeterminato nel 50% dei contributi a carico del datore di lavoro (comprensivi di quanto dovuto all’INAIL) per 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato e per 12 mesi nella ipotesi in cui il rapporto venga instaurato a termine. Per i primi, invece, torna in auge lo sgravio previsto per le assunzioni a tempo indeterminato disciplinate soltanto per gli “under 30” al primo impiego con un tetto anche qui limitato al 50% dei contributi dovuti dal datore e per un massimo di 36 mesi.
Al contempo, però, i datori trovano un nuovo beneficio: la maxi deduzione fiscale.
Beneficio fiscale
L’art. 4 del D.L.vo n. 216/2023 ha introdotto, in maniera non strutturale (ossia per un solo anno), una agevolazione di natura fiscale: nel 2024 per tutte le assunzioni a tempo indeterminato realizzate in corso d’anno sarà possibile, nel 2025, dedurre il costo del personale relativo ai neo assunti maggiorato del 20% (del 30% in alcuni casi che saranno elencati successivamente).
La deduzione troverà applicazione sul valore minore tra il costo sostenuto nel 2024 per i nuovi dipendenti e l’incremento delle spese del personale intervenuto tra il 2023 ed il 2024. Il “bonus” sarà deducibile, come detto, nel 2025, dall’IRPEF e dall’IRES.
Al momento, non ci sono indicazioni amministrative da parte degli organi competenti: di conseguenza la riflessione che segue intende essere soltanto uno strumento, meramente conoscitivo, della novità introdotta, con le eventuali sottolineature di alcune criticità, comunque, superabili in via amministrativa.
I datori di lavoro interessati appartengono al settore privato che comprende anche i professionisti: tutti, alla data del 31 dicembre 2023, debbono essere stati attivi per 365 giorni. Tra i datori, stando a precedenti indicazioni amministrative, dovrebbero rientrare anche gli Enti pubblici economici. La disposizione non si applica alle società ed agli Enti in liquidazione ordinaria o giudiziale o agli altri istituti collegati alla crisi di impresa. Ovviamente, non possono essere compresi nel beneficio, attesa la particolarità del rapporto, i datori di lavoro domestici.
Dipendenti a tempo indeterminato
L’incremento occupazionale dei dipendenti a tempo indeterminato va calcolato confrontando quelli in forza al 31 dicembre 2024 e il numero dei dipendenti mediamente a tempo indeterminato, occupato nel 2023. Il computo, laddove ricorra questa eventualità, va fatto coinvolgendo le imprese collegate o soggette a controllo, secondo il concetto comunitario di “impresa unica”, richiamato, da ultimo, dal Regolamento UE n. 2023/2831 in vigore dal 1° gennaio 2024.
I lavoratori a tempo indeterminato con orario a tempo parziale dovrebbero essere computati “pro-quota” rispetto al normale orario, in linea con la previsione dell’art. 9 del D.L.vo n. 81/2015.
Nel 2024 l’incremento dei dipendenti a tempo indeterminato potrebbe avvenire:
- Con l’assunzione di lavoratori a tempo indeterminato anche a tempo parziale, per tutte le qualifiche, ivi compresa quella dirigenziale;
- Con la trasformazione di contratti a tempo determinato in corso;
- Con l’assunzione di lavoratori con contratto di apprendistato che, ai sensi dell’art. 41 del D.L.vo n. 81/2015, è un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione dei giovani
Non ritengo, invece, che possano rientrare tra i soggetti che danno luogo al beneficio e fiscale i lavoratori intermittenti assunti a tempo indeterminato, in quanto le loro prestazioni sono connotate da episodicità e saltuarietà e dipendono “unicamente” dalla “chiamata” dei datori di lavoro.
Se ad essere assunti sono “soggetti svantaggiati” la deduzione sale dal 20% al 30%.
Categorie presenti
In tale categoria rientrano:
- Portatori di handicap;
- Minori in età lavorativa con difficoltà familiari;
- Donne di qualsiasi età con almeno due figli minori;
- Giovani ammessi agli incentivi per l’occupazione giovanile;
- Ex percettori del reddito di cittadinanza che accedono all’assegno di inclusione
La norma, per come è scritta, richiede agli organi amministrativi una serie di delucidazioni. Il Legislatore se ne è reso conto, prevedendo al comma 6 dell’art. 4, un D.M. “concertato” tra Lavoro ed Economia, destinato ad essere varato entro la fine di gennaio (termine che, in casi analoghi, è sempre stato considerato “ordinatorio”). Dovrà stabilire una serie di disposizioni attuative, con particolare riguardo alla determinazione dei coefficienti di maggiorazione relativi alle categorie di lavoratori svantaggiati. Il Legislatore chiede agli organi amministrativi che nella ripartizione dei coefficienti di maggiorazione tra i vari soggetti svantaggiati non si superi l’aliquota del 10%.
Bologna, 8 gennaio 2024
Eufranio MASSI
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