Attivare un tirocinio in Piemonte con un lavoratore in Naspi (FAQ)
Nel caso in cui attivassimo il tirocinio è possibile erogare l’indennità prevista?
Sì, è obbligatorio corrispondere una indennità di partecipazione al tirocinante. Il minimo previsto dalla Regione Piemonte è pari a € 600,00 lordi mensili per un impegno di 40 ore settimanali.
Si possono cumulare la Naspi e l’indennità di Tirocinio? percependo già la Naspi occorre corrispondere solo un rimborso spese?
Sì, il tirocinio non è considerato un rapporto di lavoro e la partecipazione allo stesso non fa perdere lo stato di disoccupazione. Pertanto, lo svolgimento dello stesso e la percezione della relativa indennità sono compatibili con l’erogazione della NASpI (circolare Inps 47/2016).
La Naspi in caso di tirocinio viene sospesa?
No.
L’indennità di tirocinio è esente o è soggetto ai fini previdenziali e fiscali? Anche se viene corrisposta di un valore superiore?
L’indennità di tirocinio non soggiace alla corresponsione di una contribuzione previdenziale; mentre, dal punto di vista fiscale, è considerata reddito assimilato a quelli da lavoro dipendente (cfr. art. 50 del D.P.R. n. 917 del 1986, TUIR). Pertanto l’indennità di tirocinio deve essere dichiarata nell’ISEE.
Faccio, infine, presente che la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte, n. 74-5911 del 3 giugno 2013, stabilisce che nel caso in cui l’impresa abbia proceduto, nei 6 mesi precedenti, ad effettuare licenziamenti collettivi o licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo, nonché procedure di mobilità per riduzione di personale, essa ha comunque la possibilità di ospitare tirocinanti limitatamente alle aree organizzative (uffici, reparti) ed alle figure professionali non interessate dalla riduzione di personale.
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