Assunzioni disabili: convenzione con il Collocamento
Devo assumere un disabile, mi hanno parlato di una convezione con il Collocamento. Mi spiega di cosa si tratta?
La convenzione, prevista dall’articolo 11 della Legge 68/99, è un accordo stipulato tra datore di lavoro e Agenzia per il lavoro per la copertura della quota d’obbligo tramite un graduale inserimento delle persone con disabilità. In particolare, con la convenzione è possibile personalizzare gli interventi e consentire un’effettiva attuazione dell’obbligo, programmata nel tempo. Infatti, nella convenzione sono stabiliti i tempi e le modalità delle assunzioni che il datore di lavoro si impegna ad effettuare.
Tra le modalità che possono essere previste in una convezione vi sono:
- la facoltà della scelta nominativa,
- lo svolgimento di tirocini con finalità formative o di orientamento,
- l’assunzione con contratto di lavoro a termine,
- lo svolgimento di periodi di prova più ampi di quelli previsti dal contratto collettivo, purché l’esito negativo della prova, qualora sia riferibile alla menomazione da cui è affetto il soggetto, non costituisca motivo di risoluzione del rapporto di lavoro.
Ricordo che, se i termini per l’assunzione del disabile sono scaduti, non è possibile in alcun modo evitare la sanzione ricorrendo alla convenzione (INL, nota 2283/2017).
In sintesi, la Convenzione di programma prevista dall’articolo 11 della Legge 68/99 presenta per il datore di lavoro firmatario i seguenti vantaggi:
- integrale assunzione nominativa;
- graduale copertura della quota d’obbligo;
- riconoscimento immediato dell’ottemperanza all’obbligo;
- assistenza degli operatori di riferimento per il collocamento mirato;
- possibilità di modificare o integrare il contenuto della Convenzione in corso d’opera o alla scadenza.
Chi può fare richiesta
Possono fare richieste le imprese soggette agli obblighi di cui alla Legge 68/99.
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