Assunzioni agevolate: cosa bolle nella pentola della Legge di Bilancio 2023

L'Editoriale di Eufranio Massi sulle assunzioni agevolate in attesa della Legge di Bilancio 2023

Assunzioni agevolate: cosa bolle nella pentola della Legge di Bilancio 2023

Come ogni anno, qualunque sia il Governo che ha in mano il timone del Paese, un argomento ricorrente da inserire nella c.d. “Finanziaria” è rappresentato dalle norme sugli incentivi correlati alle assunzioni di personale: spesso, si tratta di disposizioni del tutto nuove ma, sempre più spesso, ci si trova di fronte a norme già presenti, in maniera non strutturale, nel nostro ordinamento, alle quali, nella sostanza, viene prolungata la durata.

Prima di entrare nel merito delle novità previste per il 2023, ritengo opportuno fare due premesse.

La prima, del tutto ovvia, è che si sta parlando di un qualcosa che è appena arrivato all’esame del Parlamento e che, quindi, potrebbe essere oggetto di qualche specifica modifica prima dell’entrata in vigore fissata per il 1° gennaio del prossimo anno.

La seconda che, sul piano pratico è ancora più importante, è rappresentata dal fatto che le disposizioni non saranno immediatamente operative in quanto occorrerà attendere l’autorizzazione della Commissione Europea ai sensi del paragrafo 108, comma 3, del Trattato dell’Unione. Va ricordato che tale passaggio è essenziale, atteso che, ad esempio, le disposizioni incentivanti le assunzioni degli “under 36” e delle donne in particolari condizioni (quelle, a suo tempo, individuate dall’art. 4, commi da 8 a 11, della legge n. 92/2012) che dovevano riguardare le instaurazioni dei rapporti fino al prossimo 31 dicembre, si sono bloccate al 30 giugno scorso, in quanto correlate al “Temporary Framework”, scaduto in quella data.

Ma, andiamo con ordine, premettendo che quando le disposizioni saranno definitive, perché approvate dal Parlamento, si tornerà sui singoli specifici argomenti con riflessioni più puntuali.

Assunzione di lavoratori titolari di reddito di cittadinanza

La prima novità riguarda l’inserimento lavorativo dei titolari di reddito di cittadinanza: la vecchia misura e i benefici per chi intendeva assumere i percettori sono sostanzialmente, falliti (e non è il caso, in questa sede, di andare a cercarne le ragioni): ora, i primi tre commi dell’art. 57 del disegno di legge di bilancio 2023 (nella versione definitiva del testo, dopo l’esame parlamentare, cambierà il numero in quanto la legge finale, probabilmente, sarà di un solo articolo e centinaia di commi) stabiliscono che:

a) I datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre p.v., soggetti titolari di reddito di cittadinanza, fruiscono per 12 mesi dell’esonero dal versamenti del 100% dei contributi previdenziali a proprio carico, con l’esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL, fino ad un massimo di 6.000 euro su base annua, riparametrato ed applicato su base mensile. Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’assunzione a tempo pieno comporta una agevolazione massima mensile pari a 500 euro (6.000:12), mentre in caso di rapporti a tempo parziale il beneficio dovrà essere ridotto in proporzione all’orario svolto. L’incentivo viene riconosciuto anche in caso di trasformazione di contratti in essere a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, purchè ciò avvenga durante il 2023;

b) L’agevolazione non spetta ai datori di lavoro domestici e, sicuramente (nel rispetto di precedenti indirizzi amministrativi su materie analoghe espressi dall’INPS) non spetterà ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato, perché tale tipologia contrattuale non assicura stabilità d’impiego in quanto dipende, unicamente, dalla loro “chiamata”;

c) L’esonero di 6.000 è alternativo rispetto quello previsto dall’art. 8 del D.L. n. 4/2019 che, particolarmente complesso da utilizzare, è rimasto, pressochè, “lettera morta”.

Sarà, sicuramente, l’INPS a dettare le regole amministrative che dovranno portare ad un uso corretto del beneficio ma, sicuramente (perché la disposizione ripete, pedissequamente, quanto già affermato in benefici analoghi, oltre ai premi ed i contributi assicurativi INAIL, sarà dovuta la c.d. “contribuzione minore”:

a) Il contributo, ove dovuto, al Fondo per l’erogazione ai lavoratori del settore privato dei trattamenti di fine rapporto ex art. 2120 c.c. (art. 1, comma 755 della legge n. 296/2006);
b) Il contributo, ove dovuto, ai fondi bilaterali, al FIS ed ai Fondi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, previsti dal D.L.vo n. 148/2015;
c) Il contributo dello 0,30% in favore dei Fondi interprofessionali per la Formazione continua ex art. 118 della legge n. 388/2000;
d) Il contributo, ove dovuto, per il Fondo del settore del trasporto aereo e dei servizi aeroportuali;
e) Le contribuzioni non previdenziali concepite per apportare elementi di solidarietà alle gestioni previdenziali di riferimento.

 Assunzione di lavoratori di età inferiore ai 36 anni

Con il comma 4 dell’art. 57 il disegno di legge di bilancio per il 2023, prolunga i benefici già previsti dall’art. 10, comma 1, della legge n. 178/2020 per le assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a termine in corso, in favore dei soggetti che si trovano alla prima esperienza di lavoro a tempo indeterminato e che non hanno compiuto 36 anni (quindi fino a 35 anni e 364 giorni): il tutto dovrà avvenire nel periodo compreso tra il 1° gennaio ed il 31 dicembre del prossimo anno. Ricordo che i periodi di apprendistato, svolti in precedenza, e terminati prima del “consolidamento” del rapporto al termine del periodo formativo, non sono ostativi alla instaurazione del rapporto agevolato (circolare INPS n. 56/2021).

Essendo la norma appena citata un mero prolungamento della precedente che, come detto pocanzi, per l’ultimo semestre di vigenza (1° luglio – 31 dicembre 2022) non ha ricevuto l’avallo di Bruxelles, per quel che concerne le indicazioni amministrative sarà necessario rifarsi alla circolare INPS n. 56/2021, pur se l’Istituto ne varerà una nuova. E’ auspicabile, quindi, anche per non ripetere alcune rigidità non previste esplicitamente dal Legislatore, che non vengano ripetuti indirizzi amministrativi che sembrano cozzare con il “buon senso”, come laddove la norma della inesistenza del precedente rapporto a tempo indeterminato viene applicata anche a quei rapporti, a tempo indeterminato, che si sono conclusi durante o al termine della prova, ove una prestazione resa, magari, per pochi giorni, senza alcun consolidamento del rapporto, priva il soggetto della possibilità di essere assunto con benefici pari a 6.000 euro l’anno sulla quota a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL (e, aggiungo, della c.d. “contribuzione minore” richiamata pocanzi) per 36 mesi che divengono 48 in Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna. Ovviamente, in caso di assunzione a tempo parziale, il beneficio andrà rapportato in proporzione all’orario d lavoro svolto.

L’agevolazione potrà essere fruita da tutti i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, e con l’esclusione di quelli domestici e delle imprese appartenenti al settore bancario, assicurativo e finanziario e non potrà essere fruita per l’instaurazione di un contratto di lavoro intermittente, sia pure a tempo indeterminato.

Senza approfondire più di tanto l’argomento (e riservandomi di farlo a normativa approvata) ricordo che l’agevolazione comporta, in via prioritaria:

a) Il rispetto delle condizioni previste dall’art. 31 del D.L.vo n 150/2015 (rispetto del diritto di precedenza, ecc.);
b) La regolarità del DURC;
c) L’assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
d) Il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonchè di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

 Assunzione di donne in particolari condizioni

Attraverso il comma 5 dell’art. 57, il disegno di legge intende prorogare a tutto il 2023 l’incentivo di natura contributiva in favore dei datori di lavoro che assumono donne che si trovano in particolari condizioni che sono:

a) Donne con almeno 50 anni di età che si trovano in stato di disoccupazione da almeno 12 mesi;
b) Donne di qualsiasi età che risiedono in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei Fondi strutturali comunitari, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
c) Donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
d) Donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un lavoro regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Le assunzioni debbono produrre un incremento occupazionale determinato dalla differenza tra il numero degli occupati n ciascun mese e il numero degli stessi mediamente occupati nei 12 mesi precedenti.

Il beneficio riguarda le assunzioni sia a termine che a tempo indeterminato, nonché le stabilizzazioni di precedenti rapporti a tempo determinato.

Qui l’esonero, su base annua, comprensivo dei premi e dei contributi INAIL, è pari a 6.000 euro l’anno, riproporzionabili in caso di rapporto part-time. Per le assunzioni a tempo determinato l’incentivo spetta per 12 mesi, che salgono a 18 per quelle a tempo indeterminato e per le trasformazioni. 

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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