Assunzione ex collaboratore in co.co.co.: l’INL può disconoscere il precedente contratto?

Assunzione ex collaboratore in co.co.co.: l’INL può disconoscere il precedente contratto?

Nel caso in cui assuma un ex collaboratore coordinato e continuativo, l’ispettorato del lavoro può disconoscere il precedente contratto co.co.co., ritenendolo una continuazione del precedente rapporto?

L’ispettorato, qualora evidenzi la presenza degli indici di subordinazione anche durante il rapporto di co.co.co., può retroagire l’assunzione formale con rapporto di lavoro subordinato all’avvio della collaborazione. Ciò è stato affermato anche dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 24873 del 4 ottobre 2019).

Al fine di evitare ciò, le parti possono effettuare la procedura prevista dall’articolo 54 del decreto legislativo n. 81/2015, e cioè la possibilità di sottoscrivere un accordo in sede protetta (Commissione provinciale di conciliazione, in sede sindacale o presso una Commissione di certificazione), con il quale:

  • il lavoratore rinuncia ad eventuali pretese sulla riqualificazione del rapporto di collaborazione e/o controversie di natura economica;
  • il datore di lavoro nei successivi 12 mesi si impegna a non licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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