Sono proprietario di una catena di negozi e vorrei utilizzare il lavoro a chiamata per le commesse. Devo assumere, per stipulare questo contratto, visto che non ho un Ccnl che prevede il contratto intermittente ?
No. Il Regio Decreto n. 2657 del 1923, al punto 14, considera il lavoro di commesse, quale attività discontinua. In considerazione di ciò e di quanto previsto dalla circolare del Ministero del Lavoro n. 4/2005, è possibile assumere con contratto intermittente lavoratori/trici per l’attività di commessa.
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5 Commenti
filippo leodori
Maggio 04, 17:51Egr. Dott.Camera buonasera
In riferimento ai requisiti per la stipula di un contratto a chiamata vorrei avere un’informazione per non sbagliare.
Dovrei regolarizzare una ragazza che non soddisfa il requisito soggettivo e che svolgerà in maniera saltuaria delle sostituzioni per lavori di pulizia nei condomini.Il CCNL applicato è MULTISERVIZI CONFLAVORO PMI che agli art. da 62-64 disciplina il lavoro intermittente.Ora considerando che la mansione non rientra in nessuna di quelle riportate nel R.D. del 1923 volevo sapere se comunque essendo contemplato dal CCNL potevo utilizzarlo per questa casistica.
grazie
Roberto
Maggio 05, 07:39Certo, l’elemento soggettivo (età del lavoratore) non va considerato qualora il Ccnl applicato dall’azienda abbia disciplinato il lavoro intermittente. A questo punto, le regole a cui attenersi sono prescritte dalla contrattazione collettiva.
giovanna
Maggio 31, 14:48Egr. Dott. Camera in riferimento ai requisiti per la stipula di un contratto a chiamata, alla luce dell’interpello n. 10/2016 è possibile prescindere dal requisito soggettivo ed attivare un contratto di lavoro a chiamata, per esempio, con un cameriere di ristorante con età anagrafica (40 anni) diversa da quelle previste?? In generale è possibile al di fuori delle fasce di età stabilite dalla legge attivare contratti a chiamata per quelle mansioni individuate nell’oramai famoso R.D. n. 2657/1923?? Cordiali saluti. Giovanna
Roberto
Giugno 01, 23:46La risposta è positiva. Il R.D. del 1923, finchè non verrà superato da un Decreto del Ministero del Lavoro, auspicato nel DLvo 81/2015, potrà essere utile per disicplinare casistiche di rapporti c.d. discontinui.
FEDERICO
Settembre 05, 09:46Solamente per precisare il punto 14 indica “Commessi di negozio nelle città con meno di cinquantamila abitanti a meno che, anche in queste citta, il lavoro dei commessi di negozio sia dichiarato effettivo e non discontinuo con ordinanza del prefetto, su conforme parere delle organizzazioni padronali ed operaie interessate, e del capo circolo dell’Ispettorato dell’industria e del lavoro competente per territorio .”
Per evitare eventuali problemi sull’interpretazione è sempre possibile effettuare lavoro intermittente attraverso il rispetto dei criteri soggettivi ovvero meno di 24 anni di età (con attività che si esaurisce entro 24 anni e 364 giorni) oppure con lavoratori over 55 per un massimo di 400 giornate di effettivo lavoro nel triennio.