E’ possibile assumere una persona in sostituzione di una lavoratrice che dovrà andare in maternità, prima dell’inizio della maternità stessa?
Sì, è possibile iniziare un rapporto a tempo determinato in sostituzione di una lavoratrice madre anticipatamente rispetto al congedo di maternità. L’art. 4 del TU sulla maternità, infatti, prevede la possibilità che la sostituta inizia a lavorare “con anticipo fino ad un mese rispetto al periodo di inizio del congedo, salvo periodi superiori previsti dalla contrattazione collettiva“.
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15 Commenti
Carlo
Ottobre 01, 11:23Buongiorno
Sono stato assunto in un’azienda come impiegato in sostituzione di un operaio in distacco sindacale.
La cosa può essere fatta oppure no???
Roberto
Ottobre 15, 12:48Ritengo di sì. La sostituzione è valida qualora si vada a sostituire una persona con il diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Studiomio
Settembre 28, 15:17Buongiorno, vorrei chiedere una precisazione,
qualora la sostituta rimanga anch’essa incinta durante la vigenza del contratto di sostituzione, nel quale non è menzionata data di scadenza ma è riportata solamente la formula “fino al rientro della sostituta” , fino a quando durerà il contratto di sostituzione, in assenza della previsione di una esplicita data prefissata di termine?
grazie,
cordiali saluti
Roberto
Ottobre 15, 12:47A mio avviso, durerà sino al rientro della prima sostituita.
AnnaC
Novembre 07, 16:23In mancanza di deroghe della contrattazione collettiva alla possibilità di assumere con un solo mese di anticipo rispetto all’inizio dell’assenza, l’azienda che intende comunque introdurre in azienda la sostituta prima di tale data potrà procedere come segue:
– assumere con tempo determinato acausale per il periodo fino all’inizio dell’assenza per maternità della lavoratrice da sostituire;
– prorogare con causale, per sostituzione, legando il termine al rientro della lavoratrice assente ?
Le mansioni della sostituta resterebbero le stesse, così come la vera motivazione dell’assunzione (sostituzione, con necessità di un passaggio di consegne – il mese precedente l’inizio della maternità risulta insufficiente in quanto comprenderebbe le festività natalizie).
Non è utilizzabile l’ipotesi di stipula di un nuovo contratto per sostituzione, in quanto non potrebbe essere rispettato l’intervallo tra un contratto e l’altro.
Grazie
Roberto
Novembre 11, 07:50Provi prima a verificare cosa dice il Ccnl. Infatti, alcuni contratti collettivi retroagiscono per più di un mese l’avvio di un contratto a termine per motivi sostitutivi, proprio per far fronte al cd cambio consegne. In caso negativo, sono d’accordo con la sua tesi.
Silvia
Giugno 05, 12:11Buon giorno dottore.
Se si è stati assunti per sostituire una maternità, cosa succede se nel frattempo la persona che sostituisce la maternità rimane incinta anch’essa?? Ha comunque diritto alla maternità oppure oppure non ha diritto a nulla?
Roberto
Giugno 05, 17:40Ha diritto alla maternità ma il rapporto comunque va a scadenza alla data inizialmente prefissata.
Silvia
Novembre 05, 12:13Buongiorno
chiedo gentilmente conferma circa il fatto che nel ccnl commercio confcommercio durante la maternità anticipata
non maturano i permessi ROL ed EX fest. Questo perchè il datore di lavoro è tenuto ad integrare la retribuzione al 100% solo nei classici 5 mesi di obbligatoria. Nella maternità anticipata o posticipata il lavoratore ha diritto solo all’integrazione
80% corrisposta da inps.
Grazie
TERESA
Maggio 18, 16:02Buonasera,
è possibile assumere con contratto a tempo parziale una persona riducendo il part-time ad una lavoratrice in essere?
Grazie
Roberto
Maggio 20, 23:31Sì, se l’altra persona è concorde nel voler ridurre l’orario.
TERESA
Maggio 18, 09:48Buongiorno,
una dipendente in mobilità dal 2014 viene assunta nell’anno 2017 con un contratto a termine; durante il rapporto di lavoro ha un lunga malattia e al termine del contratto a termine non viene rinnovato.
A tal proposito la malattia sarà pagata dall’INPS ? Pare ci sia una discordanza di pareri… e la mobilità si riprende?
Grazie mille
Roberto
Maggio 20, 23:30Purtroppo sono informazioni che dovrà richiedere all’Inps, mi scusi.
LUCIANA
Maggio 15, 12:55Buongiorno Dottore,
ho un contratto a tempo determinato in sostituzione di maternità . Sulla lettera di assunzione vi e’ indicata come scadenza del contratto 20/06/2017, NON VI E’ INDICATO e comunque fino al rientro della dipendente assente….
La mia domanda è : allo scadere del contratto posso rifiutare la proroga senza incorrere in penali di alcun genere?
Premetto che in corso di rapporto di lavoro avevo trovato un impiego a tempo indeterminato a cui ho dovuto rinunciare perchè il datore di lavoro mi aveva chiesto il risarcimento del danno pari ai mesi di retribuzione mancanti fino allo scadere del contatto a termine .
Nel caso dovessi rifiutare la proroga ( ho problemi familari) , posso accedere alla NASPI allo scadere del contratto ? Se l’attuale datore di lavoro a settembre/ottobre dovesse avere ancora bisogno in quanto la dipendente assente per maternità usufruirà della maternità facoltativa, potrà riassumermi in sostituzione della stessa ed usufruire ancora delle agevolazioni contributive del 50% ?
La ringrazio anticipatamente e Le porgo distinti saluti.
Roberto
Maggio 15, 17:41Se nel contratto è precisata una data che non è collegata al rientro del lavoratore/trice assente, non si tratta di un tempo determinato per sostituzione ma di un contratto a termine ordinario. In questo caso, non è obbligata a confermare la proroga e può rescindere il contratto alla scadenza naturale (20.6.2017). Alla cessazione, potrà usufruire della NASpI qualora abbia i minimi contributivi e di durata previsti dalla normativa.