Imposta di bollo convenzioni per l’attività di medico competente
La Disciplina dell’Imposta di Bollo secondo il d.P.R. 642/72
Con la risposta n. 241/E del 3 dicembre 2024, l’ Agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito al corretto trattamento tributario ai fini dell’imposta di bollo per la convenzione per l’espletamento delle funzioni di medico competente (art. 2 tariffa allegata al DPR 642/72).
L’Agenzia delle Entrate ha fornito il seguente parere, dicendo che l’imposta di bollo è disciplinata dal d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, il quale, all’articolo 1, dispone che sono soggetti all’imposta di bollo gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.
Relativamente agli atti indicati nella Tariffa, si rileva che ai sensi dell’articolo 2 si applica l’imposta di bollo fin dall’origine alle «Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie».
Tenuto conto di quanto sopra, l’accordo, sottoscritto digitalmente per l’espletamento delle funzioni di medico competente, rientra nel novero delle scritture di cui all’articolo della tariffa richiamata soggette all’imposta di bollo, fin dall’origine.
Atti Esenti da Imposta di Bollo: Cosa Prevede l’Allegato B
La Tabella, Allegato B al d.P.R. n. 642 del 1972, elenca, invece, gli Atti, Documenti e Registri esenti dall’imposta di bollo in modo assoluto.
Al riguardo, l’articolo 16 della predetta Tabella prevede l’esenzione per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato, regioni, province, comuni, loro consorzi e associazioni, nonché comunità montane sempreché vengano tra loro scambiati».
La risoluzione del 1° settembre 2009, n. 234, richiamando la sentenza della Corte di Cassazione n. 938 del 16 gennaio 2009, ha affermato il principio di diritto secondo cui «nelle disposizioni normative contenute nelle leggi in tema di imposta di registro, di imposta catastale, di imposta ipotecaria e di imposta di bollo, le quali prevedono l’esenzione dello Stato od usano, sempre ai fini di esenzione, l’espressione a favore dello Stato o nell’interesse dello Stato, la parola Stato deve intendersi riferita allo Stato persona».
Inoltre, il richiamato articolo 16 della Tabella prevede l’esenzione, tra gli altri, per gli «Atti e documenti posti in essere da amministrazioni dello Stato […] sempreché vengano tra loro scambiati».
L’ accordo non si può considerare sottoscritto digitalmente per l’espletamento delle funzioni di medico competente consista in uno scambio di documenti fra Amministrazioni dello Stato, in quanto l’unico ente qualificabile come tale è solo l’Istante.
Inoltre, occorre rappresentare che nell’ipotesi in esame trova applicazione l’articolo 8 del d.P.R. 642 del 1972, secondo cui «Nei rapporti con lo Stato l’imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell’altra parte, nonostante qualunque patto contrario».
Fonte: Agenzia delle Entrate
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