Licenziamenti e applicabilità art. 18 L. 300/70 (tutela reale): Come si calcolano le dimensioni aziendali?

Indicazioni in materia di dimensioni aziendali con riferimento alla materia dei licenziamenti individuali sono state fornite dal Ministero del Lavoro con la Circolare n.3 del 16 gennaio 2013 la quale chiarisce che “il calcolo della base numerica deve essere effettuato non già nel momento in cui avviene il licenziamento,ma avendo quale parametro di riferimento la c.d .”normale occupazione”nel periodo antecedente (gli ultimi 6 mesi), senza tener conto di temporanee contrazioni di personale” e precisa ulteriormente che in quelle aziende in cui,  “per motivi di mercato odi attività svolta in periodi predeterminati”, l’occupazione risulta “fluttuante”, si possono seguire le indicazioni giurisprudenziali che variano dal concetto di“media”a quello di “normalità della forza lavoro riferita all’organico necessario in quello specifico momento dell’anno”.

Altra importante puntualizzazione sulle modalità di computo del personale attiene al chiarimento secondo cui le previsioni riferite espressamente dalla legge n.92/2012 ai soli lavoratori a tempo parziale(da calcolarsi“pro-quota” in relazione all’orario pieno contrattuale,art.18, comma 8, primo periodo, legge n.300/1970),devono estendersi anche ai lavoratori intermittenti e a quelli in lavoro ripartito, che devono quindi essere “computati complessivamente in relazione all’orario svolto e che vanno considerati come un’unità allorquando l’orario complessivo coincida con il tempo pieno”. Si segnala,infine,che in base alle previsioni dell’art.18,comma 9,della legge n.300/1970, non si computano il coniuge e i parenti del datore di lavoro entro il secondo grado in linea diretta e in linea collaterale.

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