Rimborso spese per trasfertisti: Cosa prevede il CCNL Meccanica Industria

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Rimborso spese per trasfertisti: Cosa prevede il CCNL Meccanica Industria

Azienda che applica il CCNL Meccanica industria vuole corrispondere ad un trasfertista, senza sede di lavoro, solo un rimborso spese. È possibile?

Se l’azienda non eroga una indennità fissa, non può essere considerato trasfertista, in quanto manca una delle tre condizioni previste dalla legge. Secondo l’articolo 7 – quinquies del Decreto-legge n. 193/2016, convertito con la Legge 225/2016, per poter qualificare un lavoratore come trasfertista devono essere rispettate tre condizioni fondamentali:

  1. Elemento formale: Il contratto di lavoro o la lettera di assunzione devono indicare l’assenza di una sede di lavoro fissa. Questo implica che il dipendente non abbia un luogo di lavoro definito e presti la propria attività in vari luoghi.
  2. Elemento sostanziale: È necessario che il lavoratore svolga un’attività che richiede la continua mobilità. In altre parole, la natura del lavoro deve richiedere frequenti spostamenti, giustificando così il riconoscimento della figura di trasfertista.
  3. Elemento retributivo: Infine, è indispensabile la corresponsione di un’indennità o di una maggiorazione di retribuzione fissa. Questa indennità deve essere attribuita senza tener conto del fatto che il dipendente si sia effettivamente recato in trasferta e dove questa abbia avuto luogo.

Se una delle condizioni sopra elencate non è soddisfatta, il lavoratore non può essere considerato un trasfertista.

Il caso di rimborso spese senza indennità fissa

Se l’azienda decide di non erogare un’indennità fissa, il dipendente non può essere definito trasfertista, poiché manca una delle condizioni previste dalla legge. In questo scenario, l’azienda dovrebbe designare una sede di lavoro e, di conseguenza, applicare le disposizioni relative alle trasferte.

La legge prevede che, in assenza di un’indennità fissa, il lavoratore possa ricevere una indennità di trasferta solo per le trasferte specifiche, in conformità con le normative fiscali (TUIR) e l’articolo 7 del CCNL Meccanica Industria. Questo approccio consente di rimborsare le spese effettivamente sostenute dal dipendente durante le trasferte, ma non conferisce lo status di trasfertista.

In sintesi, un’azienda che applica il CCNL Meccanica Industria non può considerare un lavoratore come trasfertista se non corrisponde un’indennità fissa, anche se intende rimborsare solo le spese di trasferta. È essenziale che l’azienda definisca una sede di lavoro per il dipendente e che le trasferte siano gestite secondo le norme fiscali e contrattuali applicabili. Questo non solo garantisce la conformità legale, ma tutela anche i diritti del lavoratore, creando un ambiente di lavoro equo e trasparente.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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