Integrazioni salariali: Le novità introdotte dalla legge 101/2024

L'editoriale di Eufranio Massi

Integrazioni salariali: Le novità introdotte dalla legge 101/2024

Le integrazioni salariali per eccessiva calura

Con un provvedimento, inserito in sede di conversione del D.L. n. 63/2024, è stato introdotto un articolo, il 2-bis, con il quale l’Esecutivo introduce nuovi strumenti, a tempo, per affrontare le emergenze lavorative determinate da forti ondate di calore. Il Decreto Legge è stato, definitivamente, convertito nella legge 12 luglio 2024, n. 101, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il giorno successivo.

Il testo affronta vari temi legati all’agricoltura e per il mondo del lavoro, oltre alle questioni relative ai mezzi di sostegno del reddito sui quali mi soffermerò in questa riflessione, introduce nuove modalità per affrontare le questioni relative alla vigilanza ispettiva in agricoltura ed alla lotta al caporalato, presente in larga parte del territorio.

Fatta questa breve e doverosa premessa, entro nel merito delle questioni correlate alle integrazioni salariali, sottolineando come, al secondo comma dell’art. 2-bis, il Legislatore si occupa anche di altri settori non agricoli. Il testo varato, è bene sottolinearlo, appare un sostanziale “copia e incolla” di quello pubblicato lo scorso anno con il D.L. n. 98.

Dettagli delle misure per operai agricoli

Il comma 1 del predetto art. 2 –bis interviene sulle sospensioni o riduzioni dell’attività in agricoltura (CISOA) determinate dalle straordinarie situazioni climatiche, specificando che, in attesa della definizione di nuove misure emergenziali, per il periodo compreso tra il 13 luglio 2024 ed il prossimo 31 dicembre, viene riconosciuto agli operai agricoli a tempo indeterminato il trattamento previsto dall’art. 8 della legge n. 457/1972 per le intemperie stagionali, anche nel caso in cui la riduzione dell’attività sia pari alla metà dell’orario giornaliero previsto dal contratto.

Due sono il vantaggi normativi per gli operai agricoli che discendono dalla norma:

  1. I periodi di trattamento non rientrano nel computo delle 90 giornate di integrazione salariale che rappresentano il tetto massimo di fruibilità nell’anno;
  2. I periodi di trattamento sono utili al raggiungimento del requisito delle 181 giornate di effettivo lavoro che rappresentano il requisito essenziale per la definizione di un rapporto agricolo come contratto a tempo indeterminato.

La misura è finanziata con due milioni di euro

Altra novità rispetto alla normativa ordinaria è rappresentata dal fatto che il riconoscimento del trattamento integrativo è devoluto al Dirigente della sede INPS, competente per territorio, il quale sostituisce, la commissione provinciale per l’agricoltura ove sono presenti, oltre al rappresentante dell’Istituto, le parti sociali, con la presidenza della stessa affidata al Dirigete dell’Ispettorato territoriale del Lavoro, o a un suo delegato.

La norma si conclude riconoscendo all’INPS un compito di monitoraggio con l’onere del rispetto dei limiti di spesa: se, questi dovessero risultare, anche in via prospettica, eccedenti il “budget” assegnato, si dovrà procedere con lo “stop” alle domande.

Così come è scritta la disposizione, senz’altro meritevole, postula alcune considerazioni.

Essa riguarda, unicamente, i lavoratori agricoli a tempo indeterminato ai quali si riferisce l’art. 8 della legge n. 457/1972 il cui trattamento è pari all’80% della retribuzione dovuta per le ore di sospensione o di riduzione delle prestazioni.

L’art. 2-bis non prevede nulla (e ciò, a mio avviso, è una manchevolezza da sottolineare) per gli operai a agricoli a tempo determinato che, probabilmente, rappresentano la maggioranza dei lavoratori presenti nei campi per la raccolta dei pomodori e per la lavorazione degli altri prodotti della terra.

Con il successivo comma 2, il Legislatore rivolge la propria attenzione, sempre per motivazioni legate alla eccessiva calura che determina eventi non oggettivamente evitabili, anche ad altri settori non agricoli e sempre per lo stesso periodo (1° luglio – 31 dicembre 2024) e stabilisce che:

  1. Non trova applicazione la norma contenuta nel comma 2 dell’art. 12 del D.L.vo n. 148/2015 secondo il quale l’impresa che ha già fruito di 52 settimane consecutive di integrazione salariale ordinaria, non può proporre una ulteriore richiesta di intervento se non sono trascorse almeno altre 52 settimane di attività lavorativa;
  2. Non trova applicazione la norma contenuta nel comma 3 dell’art. 12 del D.L.vo n. 148/2015 secondo il quale un’impresa che ha fruito, anche in periodi non consecutivi, di 52 settimane di integrazione salariale ordinaria in un biennio mobile, non può presentare richiesta di intervento.

Le disposizioni per le ondate di calore, oltre alle aziende che normalmente rientrano nel campo di applicazione della CIGO, riguardano anche:

  1. Le imprese industriali ed artigiane dell’edilizia ed affini;
  2. Le imprese industriali esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
  3. Le imprese artigiane che svolgono attività di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attività di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazioni distinte dalla attività di escavazione.

Esclusione del contributo addizionale

L’istanza relativa all’eccessiva calura esclude il pagamento del contributo addizionale previsto dall’art. 5 del D.L.vo n. 148/2015 che, ricordo, è pari al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate fino a 52 settimane nel quinquennio mobile, per salire al 12% fino a 104 settimane ed al 15% oltre tale ultimo limite, sempre nel quinquennio mobile.

Il finanziamento per l’anno corrente è pari ad 11 milioni di euro e all’Istituto, come per la CISOA, è affidato un compito di monitoraggio che comporta, in caso di superamento del tetto, anche in via di esame prospettico, il respingimento delle istanze successive.

Lo scorso anno, con messaggio n. 2729 del 20 luglio 2023, l’INPS ha fornito le proprie indicazioni correlate alle temperature elevate osservando che, pur ricorrendo la legittimità della richiesta in presenza di temperatura pari o superiore a 35 gradi, come affermato dalla circolare n. 73 del 3 agosto 2023, vi sono situazioni, come quelle sotto evidenziate, che legittimano il ricorso all’ammortizzatore:

  1. Anche temperature inferiori ai 35 gradi possono determinare l’accoglimento delle domande per eccesso di calura qualora entri in considerazione la valutazione della temperature “percepita”;
  2. Anche temperature inferiori ai 35 gradi, se relative ad attività svolte in luoghi non protetti dal sole (ad esempio, campo aperto) o se comportano lavorazioni con materiali che non sopportano l’eccessiva calura, possono comportare l’accettazione dell’istanza;
  3. Il trattamento viene riconosciuto in tutti i casi in cui sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Conclusioni

A breve, l’Istituto fornirà le proprie indicazioni che riguarderanno sia gli aspetti contributivi, che le modalità di presentazione delle domande, che quelle relative ai flussi Uniemens e Unicig: la stessa identica cosa avverrà per la CISOA e, quasi sicuramente, i contenuti della nota le stesse ricalcheranno quelli già forniti con la circolare n. 73 dello scorso anno.

Autore

Eufranio Massi
Eufranio Massi 339 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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