Nuove sanzioni per appalti illeciti, distacchi e somministrazioni: Cosa sapere
L'editoriale di Eufranio Massi
IL REGIME SANZIONATORIO NEGLI APPALTI, NEI DISTACCHI E NELLA SOMMINISTRAZIONE ILLECITA
Dopo quasi 80 giorni dall’entrata in vigore della norma l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha avuto il via libera dall’Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro per emettere un nota interpretativa indirizzata alle proprie articolazioni periferiche e finalizzata a fornire le indicazioni relative al regime sanzionatorio da applicare in presenza di appalti, distacchi e somministrazione illeciti.
Ciò è avvenuto con la lettera n. 1091 del 18 giugno 2024 attraverso la quale è stata effettuata una profonda disamina sia dei contenuti specifici dell’art. 29 del D.L. n. 19/2024 che delle modifiche, introdotte nel tempo, sul testo originario dell’art. 18 del D.L.vo n. 276/2003.
Ma, andiamo con ordine cercando di fare un minimo di chiarezza.
Si parla di:
- Appalto illecito allorquando in tale contratto manca almeno uno degli elementi essenziali previsti dall’art. 29 del D.L.vo n. 276/2003 (organizzazione dei mezzi in capo all’appaltatore, potere organizzativo e direttivo in capo all’appaltatore, rischio di impresa sempre riferito all’appaltatore). Discorso del tutto analogo vige per il subappalto;
- Distacco illecito allorquando, l’istituto, disciplinato, essenzialmente, dall’art. 30 del D.L.vo n. 276/2003, viene effettuato senza che sussista un interesse concreto ed attuale dell’azienda distaccante. Nel contratto di rete e nelle società collegate l’interesse del distaccante si presume, ma se una delle imprese in rete o collegata, si limita a fornire personale alle altre, senza svolgere alcuna attività operativa, si concretizza per quest’ultima una ipotesi di interposizione illecita di manodopera, con tutte le conseguenze del caso;
- Somministrazione illecita allorquando, ad esempio, vengono superati i limiti percentuali previsti dall’art. 32 del D.L.vo n. 81/2015;
Appalti e somministrazione cosa cambia?
L’INL ricorda che dal 2 marzo u.s., data di entrata in vigore del D.L. n. 19, la somministrazione, l’appalto ed il distacco privi di liceità sono puniti con la pena alternativa dell’arresto fino ad un mese o con l’ammenda di 60 euro al giorno per ogni giorno di occupazione e per ogni lavoratore interessato.
La sanzione, divenuta penale, ed, ora, inserita all’interno dell’art. 18 del D.L.vo n. 81/2015, deve tener conto del fatto che l’art. 1, comma 445, lettera d) della legge n. 145/2018 aveva aumentato le sanzioni del 20%: ora, per la sola maxi sanzione per lavoro nero si è registrato un ulteriore aggravio del 10%. Tutto ciò significa che, dovendo tenere in evidenza l’aumento intervenuto con la legge finanziaria del 2019, l’ammenda alla quale dovranno far riferimento gli organi di vigilanza sarà pari a 72 euro (e non 60) per ogni lavoratore e per ogni giorno di prestazione irregolare.
Tale aumento del 20% va applicato anche agli importi di altre sanzioni previste dal D.L. n. 19 che sono ben evidenziate in un lungo elenco allegato alla nota n. 1091.
Trattandosi di una violazione divenuta penale (l’INL si è riservato di fornire ulteriori indicazioni sul regime intertemporale in quanto l’Ufficio Legislativo non ha ancora espresso il proprio orientamento), gli ispettori del lavoro saranno tenuti ad impartire una prescrizione obbligatoria ex art. 15 del D.L.vo n. 124/2004 invitando il soggetto (o i soggetti) interessati a sanare il comportamento illecito, in via amministrativa entro il termine riportato nel verbale. Se la sanzione viene onorata (pari ad ¼ del massimo dell’ammenda stabilita), il reato, già portato a conoscenza della Procura della Repubblica, si estingue. Tanto per fare un esempio, nel caso di specie, i 72 euro per ogni giorno e per ogni lavoratore interessato divengono 18.
Tutto ciò, comunque, non può prescindere da quanto affermato dal comma 5-quinquies dell’art. 18, secondo il quale la sanzione da irrogare non potrà essere inferiore a 5.000 euro e superiore a 50.000 euro, con la conseguenza che un soggetto che ha avuto comportamenti illeciti per un lungo periodo e per un numero alto di persone non potrà avere un importo superiore a 50.000 euro e potrà sanare il tutto, pagando 12.500 euro e, al contempo, un trasgressore al quale è stato irrogato l’importo minimo di 5.000 euro se la caverà pagando 1.250 euro.
Una breve riflessione
Quanto appena commentato che non riguarda, assolutamente, quanto scritto nella nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro che si è trovato nella necessità di dover dettare le disposizioni operative agli ispettori delle sedi periferiche, sulla base del mero dettato normativo.
Personalmente non credo che la lotta al lavoro nero ed alle forme surrettizie contrattuali ove il decentramento dell’attività produttiva si mescola, giornalmente, con forme di sfruttamento palesi o anche “arzigogolate” come ci dimostrano gli ultimi interventi posti in essere dalla Procura della Repubblica di Milano e che tanta eco hanno sui “media” per il nome dei “brand” coinvolti, possa essere affrontata con sanzioni che, pesanti sulla “carta”, si rivelano, alla fine, abbastanza leggere ed edulcorate.
Il passaggio di molte violazioni da amministrative a penali ha, però, un vantaggio nella lotta ai trasgressori: mi riferisco al fatto che la Cassazione penale (Cass., 27 gennaio 2022, n. 16302; Cass., 10 maggio 2023, n. 19595) ha ribadito che in presenza di un appalto non genuino (il discorso è del tutto analogo per il distacco e la somministrazione illeciti) si è in presenza di dichiarazioni fraudolente e di documenti fiscali per operazioni inesistenti con responsabilità della società ex D.L.vo n. 231/2001, con la impossibilità di dedurre l’IVA dalle fatture ed i corrispettivi ai fini dell’IRPEF.
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