Lista di Conformità: Normativa e Procedure presso l’Ispettorato del Lavoro
L'editoriale di Eufranio Massi
Lista di conformità presso l’ispettorato del lavoro
Il D.L. n. 19/2024 nella riscrittura dell’art. 27 del Decreto Legislativo n. 81/2008 ha dettato, ai commi 7, 8 e 9 alcune regole necessarie per il varo della c.d. Lista di conformità.
È un istituto nuovo il cui obiettivo, secondo le intenzioni del Legislatore, è quello di premiare le aziende virtuose che operano in ogni settore, ossia quelle che, a seguito di accesso ispettivo operato dagli ispettori del lavoro, risultino in regola ed immuni da qualsiasi violazione legale e contrattuale.
Struttura e Funzionamento della Lista di Conformità
La Lista di conformità varata nel rispetto delle regole sulla privacy contenute nel Regolamento UE n. 2016/679, sarà uno strumento, accessibile a tutti ed ubicato sul sito istituzionale dell’ispettorato Nazionale del Lavoro che, previo assenso del datore ispezionato, renderà noto che quella impresa è stata trovata in regola.
L’ispezione, pur avendo, ovviamente, obiettivi limitati, è possibile per la verifica di ogni osservanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi comprese quelle in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L’iscrizione nella lista, possibile dal momento in cui l’INL fornirà alle proprie articolazioni periferiche le proprie indicazioni di prassi, presenta, sostanzialmente, due effetti: il primo di natura squisitamente giuridica ed il secondo di tipo reputazionale.
Ma andiamo con ordine.
Quello di natura giuridica ha natura limitata e temporanea: esso riguarda (e non potrebbe essere altrimenti) unicamente le situazioni che sono state oggetto di accertamento, rispetto alle quali sussiste il principio secondo il quale nei 12 mesi successivi all’accertamento non ve ne sarà un altro relativo agli elementi presi in visione ed esaminati durante l’ispezione e riportati nel verbale conclusivo.
Tale principio, tuttavia, non ha carattere assoluto atteso che nuovi accessi possono essere effettuati a seguito di specifica richiesta della Procura della Repubblica, di una richiesta di intervento presentata da un lavoratore, direttamente o attraverso una organizzazione sindacale alla quale ha conferito il mandato, o in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Inoltre, la certificazione di conformità può essere sospesa e, poi, cancellata, nel caso in cui, dopo la chiusura del verbale, emergano ulteriori elementi di prova dalla documentazione raccolta, tali da far emergere una violazione di norme per fatti già esaminati nel corso dell’ispezione.
La disposizione che sto commentando parla di immunità da altre visite sulle stesse materie oggetto di accertamento da parte degli ispettori del lavoro che, però, è bene ricordarlo, non sono gli unici che hanno potere di accesso: penso, ad esempio, alla Guardia di Finanza che, in presenza di un mancato coordinamento tra i vari organi, potrebbe esaminare le stesse carte in un altro accesso autonomo. È auspicabile che ciò non accada, altrimenti la certificazione di conformità che, come detto, non ha carattere assoluto, perderebbe ancora di più valore
Si tratta, in ogni caso, di un qualcosa che, indubbiamente, presenta una propria rilevanza ma che, pur nel periodo annuale di vigenza, non ha una validità assoluta e totalizzante.
Effetto Reputazionale della Certificazione di Conformità
L’effetto reputazionale del certificato di conformità, riconoscibile da chiunque con un mero accesso sul sito istituzionale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, invece, in un mondo sempre connesso ed attento ai requisiti relativi al rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza e di quelle che regolano il rapporto di lavoro sotto tutti gli aspetti, appare molto importante.
Le imprese che per struttura o necessità si affidano ad altre aziende per lavori in appalto o in subappalto, ove la legge impone, giustamente, vincoli sempre più stringenti sia in tema di sicurezza che di rispetto del trattamento economico e normativo previsto dalla contrattazione collettiva sottoscritta anche a livello territoriale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, hanno un elemento in più per affidarsi a ditte che godono di reputazione, sia pure a tempo, certificata da un organismo pubblico.
Come detto, al momento la Lista di conformità non è operativa: aspettiamo che lo diventi presto e, soprattutto, che le indicazioni amministrative per il personale ispettivo e per i datori di lavoro siano chiare.
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