Legittimità del Recesso durante il Periodo di Prova: Mansioni Specifiche nel Contratto di Lavoro
Roberto Camera risponde alle domande degli utenti
È vero che, per quanto riguarda la legittimità del recesso durante il periodo di prova, la mansione da indicare nel contratto collettivo non deve essere generica?
La legittimità del recesso durante il periodo di prova è un tema cruciale nel diritto del lavoro. Una questione dibattuta riguarda la specificità delle mansioni indicate nel contratto di lavoro durante questo periodo.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza 27785 del 12 ottobre 2021, ha affermato che nel contratto di lavoro devono essere riportate, in maniera specifica, le mansioni che costituiscono l’oggetto del patto di prova.
Questi sono i passaggi più importanti della sentenza:
- Il patto di prova, apposto ad un contratto di lavoro, deve contenere la specifica indicazione delle mansioni che ne costituiscono l’oggetto, la quale può essere operata anche con riferimento alle declaratorie del contratto collettivo, sempre che il richiamo sia sufficientemente specifico e riferibile alla nozione classificatoria più dettagliata, sicché, se la categoria di un determinato livello accorpi un pluralità di profili, è necessaria l’indicazione del singolo profilo, mentre risulterebbe generica quella della sola categoria;
- La causa del patto di prova, tradizionalmente individuata nella tutela dell’interesse di entrambe le parti contrattuali a sperimentare la reciproca convenienza al contratto di lavoro, postula la puntuale indicazione e identificazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi; ciò anche al fine di consentire l’adeguato ed effettivo, seppur limitato, controllo giudiziale sul potere di recesso datoriale nel periodo di prova, controllo possibile solo allorquando siano ben note e specificate, fin da prima dell’inizio del periodo di prova, le mansioni dettagliate che il lavoratore sarà chiamato ad esercitare.
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