L’assunzione di un Lavoratore senza Visita Preventiva è Sanzionabile?

Scopri la Normativa e le Possibili Conseguenze

L’assunzione di un Lavoratore senza Visita Preventiva è Sanzionabile?

Se all’assunzione non ho fatto fare la visita preventiva al lavoratore ma l’ho fatta fare solo dopo qualche anno, sono sanzionabile?

La sorveglianza sanitaria è prevista dall’articolo 41 del Decreto Legislativo 81/2008 e va valutata in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa. È obbligatoria per tutti i lavoratori che svolgono mansioni per le quali nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’Azienda sono indicati dei rischi professionali.

 

In caso non si effettui

Nel caso specifico in cui non si effettui la visita preventiva al lavoratore all’assunzione, si applica quanto previsto dall’articolo 55, comma 5, lettera e) del Decreto Legislativo 81/2008. Questo prevede un’ammenda che va da 2.457,02 a 4.914,03 euro. Se la violazione coinvolge più di cinque lavoratori, gli importi delle sanzioni dovrebbero essere raddoppiati; se coinvolge più di dieci lavoratori, gli importi delle sanzioni dovrebbero essere triplicati.

 

Inoltre, esiste un’altra sanzione, stavolta amministrativa, prevista dall’articolo 55, comma 5, lettera g) del Decreto Legislativo 81/2008. Questa sanzione va da 1.228,50 a 5.528,28 euro e è applicabile nel caso in cui il datore di lavoro non vigilasse sull’adibizione del lavoratore alla mansione specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

 

In conclusione, non fare la visita preventiva al lavoratore all’assunzione potrebbe comportare serie conseguenze, tra cui sanzioni economiche significative. È fondamentale rispettare la normativa sulla sorveglianza sanitaria e garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro.

Autore

Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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