Il valore degli aiuti De Minimis dal 2024

L'Editoriale di Eufranio Massi

Il valore degli aiuti De Minimis dal 2024

Approfittando della pubblicazione di questo articolo intendo rivolgere un caloroso augurio di Buon Natale e Felice Anno nuovo a tutti coloro che mi seguono settimanalmente ed ai loro cari. Al contempo, desidero comunicare che, d’accordo con Generazione Vincente S.p.A, nella seconda metà di gennaio tratterò le novità in materia di lavoro previste nella legge di Bilancio 2024, nella legge n. 191/2023, nel decreto mille proroghe, ed altro ancora in un webinar. Vi aspetto e, ancora, tanti cari auguri.

Eufranio

Il valore degli aiuti De Minimis dal 2024

Il 13 dicembre 2023, è stato approvato il Regolamento 2023/2831, destinato a sostituire il Regolamento 2013/1407 dal 1° gennaio 2024.

Si tratta di un provvedimento che, fino al 31 dicembre 2030, disciplinerà la materia del “de minimis”, ossia quella degli aiuti concessi alle imprese per le quali non è necessaria la notifica ai sensi dell’art. 108, paragrafo 3, del Trattato dell’Unione.

Ci sarà tempo e modo per tornare su questo argomento, soprattutto (almeno per quel che riguarda gli aiuti concessi in materia di lavoro) allorquando il Ministero del Lavoro o, più probabilmente, l’INPS forniranno le proprie indicazioni amministrative: di conseguenza, in questa breve riflessione mi limiterò a tratteggiare le novità più importanti.

Aiuti previsti

Il tetto massimo riconosciuto come “aiuti de minimis” dall’inizio del prossimo anno passa a 300.000 euro (intesi al lordo di qualsiasi imposta o atro onere), dai 200.000 attuali, da calcolare su tre esercizi finanziari: L’art. 1 afferma che si applica a tutte le imprese con alcune eccezioni, puntualmente elencate, che fanno, essenzialmente riferimento al settore agricolo, all’acquacoltura, ed ai settori della trasformazione e commercializzazione, debitamente descritti.

Gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui viene accordato all’impresa il diritto a riceverli, indipendentemente dalla data di effettiva erogazione.

In caso di fusione od incorporazione di aziende, occorre verificare quanto le precedenti imprese hanno ottenuto singolarmente: ciò per verificare se la nuova impresa che nasce ha superato la soglia massima consentita.

In caso di scissione di un’impresa in due o più aziende, l’importo degli aiuti de minimis precedentemente fruito va accollato a quella che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti. Se ciò non è possibile, la somma complessiva già percepita viene ripartita su base proporzionale in relazione al valore del capitale azionario delle nuove imprese al momento effettivo della scissione.

Modalità di calcolo e plafond

Il periodo dei tre anni che vanno considerati alla luce del Regolamento 2023/2831 ai fini dell’inserimento tra gli “aiuti de minimis” va calcolato secondo il criterio del triennio mobile: Si tratta di una modalità di calcolo diversa dal passato, atteso che, il Regolamento 2014/1407, la cui vigenza cesserà il prossimo 31 dicembre, prende in considerazione gli aiuti concessi nell’esercizio finanziario e nei due precedenti. Il criterio del triennio mobile, mi sembra più giusto ed esso non è nuovo nel nostro ordinamento lavoristico come ben sanno gli operatori che, facendo le pratiche per gli interventi di integrazione salariale ordinaria, straordinaria o per quelli del Fondi di integrazione salariale (FIS), sono tenuti a calcolare le autorizzazioni già ottenute nel biennio o nel quinquennio antecedente (quest’ultimo per la CIGS o i contratti di solidarietà), facendo i calcoli “a ritroso” con il calendario. In caso di superamento della soglia massima prevista, i nuovi aiuti non potranno beneficiare delle agevolazioni previste con il “de minimis”.

La verifica del “plafond” è disciplinata dal concetto di “impresa unica” nel Regolamento 2014/1407. Esso è ben presente nel nostro ordinamento in quanto declinato dall’art. 2359 c.c. . Esso ricorre:

  • Allorquando una impresa dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di altra azienda;
  • Allorquando una società dispone di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria di altra società;
  • Allorquando, in virtù di particolari vincoli contrattuali una società esercita un’influenza dominante su un’altra società.

Il ruolo delle aziende

Nelle situazioni sopra descritte, le imprese dominanti hanno il potere di nominare gli organi amministrativi e di controllo (consiglio di amministrazione e collegio sindacale) nonché quelli specifici di direzione e di sorveglianza.

L’art. 2359 fornisce anche una definizione di società collegate: esse sono quelle in cui una esercita sull’altra una influenza notevole. Quest’ultima si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti ovvero 1/10 se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Alla descrizione dell’art. 2359 c.c. va aggiunta anche l’altra ipotesi in cui il collegamento ed il controllo tra aziende, sì da farle considerare “impresa unica”. Va valutato allorquando una stessa persona sia proprietaria di due o più imprese, anche per interposta persona.

Incentivo comunitario

Un’altra novità risulta inserita nell’art. 6: a partire dal 1° gennaio 2026 si riscontra l’obbligo di un Registro degli incentivi sia a livello nazionale (in Italia già esiste) che comunitario. Quest’ultimo sarà facilmente consultabile dal pubblico nel rispetto della normativa europea sulla protezione dei dati. Le informazioni inserite nel registro centrale comprenderanno una serie di dati:

  • Identificazione del beneficiario;
  • Importo dell’aiuto;
  • La data di concessione;
  • L’autorità che ha concesso l‘aiuto;
  • Lo strumento di aiuto;
  • Il settore interessato sulla base della “classificazione NACE”.

 

Bologna, 19 dicembre 2023

Eufranio MASSI

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Eufranio Massi
Eufranio Massi 357 posts

E' stato per 40 anni dipendente del Ministero del Lavoro. Ha diretto, in qualità di Dirigente, le strutture di Parma, Latina, i Servizi Ispettivi centrali, Modena, Verona, Padova e Piacenza. Collabora, da sempre, con riviste specializzate e siti web sul tema lavoro tra cui Generazione vincente blog.

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