Incentivi alle assunzioni per il 2024: cosa ci attende
L'Editoriale di Eufranio Massi
L’anno che sta per finire si porta con se alcuni dubbi correlati al fatto che alcuni dei benefici più importanti relativi alle assunzioni di personale non sono strutturali ma legati a scadenze ed autorizzazioni della Commissione Europea.
Ci riferiamo a benefici legati ai sensi dell’art. 108 del Trattato dell’Unione.
Cosa ci aspetta per il 2024?
Agevolazioni
È il caso, ad esempio, delle agevolazioni contributive per 36 o 48 mesi (queste ultime nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna), fino ad un massimo di 8.000 euro annui sulla quota a carico del datore di lavoro (con esclusione dei premi assicurativi INAIL e della c.d. “contribuzione minore”), per le assunzioni di giovani “under 36” al primo rapporto a tempo indeterminato o di “donne in situazione di svantaggio”.
Qui i “vantaggi” sono previsti (con tali importi) per le assunzioni che saranno realizzate entro il prossimo 31 dicembre e, al momento, su cosa accadrà a partire da gennaio prossimo nulla è dato sapere.
Il disegno di legge di Bilancio, attualmente all’esame del Parlamento, ripetiamo, non affronta l’argomento. In più, se si troverà una strada per mantenere una certa continuità, questa non potrà che essere nel c.d. “Decreto Mille proroghe”.
Cambiamenti eventuali per il 2024
Se tutto questo non avverrà per il 2024, mentre continueranno i benefici per chi ha effettuato le assunzioni nel corso del 2023 (almeno fino a giugno prossimo, atteso che la Commissione Europea, stando ad un comunicato del 19 novembre u.s., ha prolungato la fruizione degli incentivi fino al prossimo 30 giugno, correlandolo alla guerra tra la Russia e l’Ucraina ancora in corso), per chi, invece, assumerà personale, sarà gioco forza, riferirsi, ai commi da 100 e seguenti dell’art. 1 della legge n. 205/2017 (per gli “under 30”, perché quella disposizione non si riferisce agli “under 36”) che prevede, in caso di assunzione di un giovane per la prima volta a tempo indeterminato, un beneficio per il datore di lavoro pari al 50% della quota contributiva a suo carico, con un tetto fissato a 3.000 euro. Sotto l’aspetto amministrativo poco dovrebbe cambiare, nel senso che tornerà a trovare applicazione la circolare INPS n. 40/2018 che, del resto, è la “madre” di tutte le note dell’Istituto che, negli anni successivi, hanno trattato la materia degli incentivi per gli “under 35”, prima, e, poi, per gli “under 36”.
Specifiche di genere
Lo stesso discorso varrà, se non si interverrà, per le assunzioni delle donne sopra i 50 anni, disoccupate da almeno dodici mesi, e per quelle svantaggiate, come definite dai commi da 8 ad 11 dell’art. 4 della legge n. 92/2012.
Gli oneri per i datori di lavoro restano gli stessi (ivi compreso l’incremento occupazionale oltre al rispetto dell’art. 1, comma 1175 della legge n. 296/2006, dell’art. 31 del D.L.vo n. 150/2015) e sono quelli, da ultimo, ben descritti nella circolare n. 58/2023: ciò che cambierà sarà il ritorno ai benefici originari. Esso consisterà, in caso di assunzione con contratto a tempo determinato di personale femminile disoccupato da oltre dodici mesi, di uno sgravio contributivo par al 50% della quota a carico del datore di lavoro (comma 8): se il contratto sarà trasformato in rapporto a tempo indeterminato o sarà tale sin dall’inizio, l’agevolazione sarà per complessivi diciotto mesi.
Per le “donne svantaggiate”, ricorda il comma 11, trovano applicazione i medesimi incentivi che, tuttavia, debbono sottostare anche ad alcune regole comunitarie (ma qui, non c’è nulla di diverso rispetto a ciò che sta accadendo ora con lo sgravio fissato ad un massimo di 8.000 euro sulla quota a carico del datore di lavoro).
Riflessioni
Se i benefici non saranno confermati nel 2024, ci sarà modo e maniera per parlarne nel corso del Webinar che Generazione Vincente ha in animo di programmare sulle novità in materia di lavoro dopo la metà del prossimo mese di gennaio. In quella sede sarà necessario verificare anche gli effetti delle decisioni comunitarie sui benefici legati alla c.d. “Decontribuzione Sud”. La c.d. è autorizzata finora con un esonero al 30%, fino al 31 dicembre 2023, ove i benefici con “agevolazioni decrescenti” sono previsti fino al 31 dicembre 2029. La data massima di fruizione, legata al corrente anno, era stata indicata dall’INPS con il messaggio n. 4593/2022 ove si faceva presente che la Commissione Europea sosteneva che “misure di sostegno nazionali possano aiutare effettivamente e imprese colpite dalle gravi perturbazioni dell’economia causate dall’aggressione russa all’Ucraina, dalle sanzioni imposte dall’Unione Europea o dai suoi partner internazionali, nonché dalle contromisure economiche adottate finora dalla Russia preservando i livelli di occupazione”.
Bologna, 12 dicembre 2023
Eufranio MASSI
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1 Commenti
maria cristina brozzetti
Febbraio 29, 12:54sempre in tema di agevolazioni, quale documentazione probante lo stato di portatore di agevolazione Legge 205/2017 e legge 178/2020, posso reperire al fine di dimostrare tale stato.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore under 30/36, assunto con contratto a tempo indeterminato e per il quale sono state utilizzate le agevolazioni previste delle leggi 205/2017 per glia anni ante 2021, Legge 178/2020 – 197/2022 per gli anni dal 2021 al 2023, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età del lavoratore alla data della nuova assunzione.
L’utility INPS come indicato nel messaggio 1784/2019, pur non essendo un dato certificatorio, dovrebbe agevolare la verifica dell’assenza di precedenti assunzioni a tempo indeterminato o di eventuali residui dei periodi agevolabili.
Con la verifica fatta sul sito INPS “servizio verifica rapporti a tempo indeterminato”, non si ottiene quanto previsto con il messaggio 1784 del 09/05/2019, per soggetti portatori della suddetta agevolazione, in quanto tutte le verifiche che ho effettuato, sia per soggetti di cui sono certa che hanno usufruito dell’agevolazione, sia per soggetti che potrebbero aver usufruito dell’agevolazione e per i quali cerco la documentazione che mi potrebbe attestare i requisiti di portatore di agevolazione, riportano la stessa dicitura:
” la verifica ha avuto complessivamente esito negativo X
Per il codice fiscale indicato risulta presente un rapporto a tempo indeterminato non agevolato ai sensi dell’art. 1, comma 100 e ss. della legge 205/2017 o ai sensi di commi 10-15 della legge 178/2020.”
cordiali saluti
Cristina Brozzetti