Pagamento di corrispettivo previsto in patto di non concorrenza

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Pagamento di corrispettivo previsto in patto di non concorrenza

Quando può avvenire il pagamento del corrispettivo previsto in caso di patto di non concorrenza?


Qualora venga sottoscritto tra le parti un patto di non concorrenza, ai sensi dell’articolo 2125 del codice civile, si limita lo svolgimento dell’attività del prestatore di lavoro, per il tempo successivo alla cessazione del contratto.
Il pagamento del corrispettivo può avvenire:

  • in costanza di rapporto di lavoro, attraverso pagamenti rateali (verificando determinatezza e congruità del compenso);
  • all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. Ciò può avvenire in un’unica soluzione (al termine del rapporto o alla cessazione del vincolo) ovvero in rate decorrenti dalla cessazione del rapporto e per tutta la durata del vincolo, con saldo entro lo spirare del termine finale;
  • in un momento successivo alla cessazione del rapporto.

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Roberto Camera
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Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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