Work in progress: focus sui contratti a termine
– Per i contratti a termine viene prevista l’elevazione da 12 a 36 mesi della durata del rapporto di lavoro a tempo determinato per il quale non è richiesto il requisito della causalità (modificato art.1del D.Lgs.368/2001). L’acausalità è estesa anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato attraverso la soppressione dei primi due periodi dell’art.20, comma 4, del D.Lgs.276/2003.
Si tratta di un ulteriore rilancio della tipologia che è stata introdotta dalla legge 92/2012 e che consente la stipula senza l’individuazione della causale.
– Viene inoltre superata l’attuale limitazione della proroga del contratto a tempo determinato ad una sola volta sempre che sussistano ragioni oggettive e si faccia riferimento alla stessa attività lavorativa.
Su tali aspetti, il Ministero ha chiarito che è possibile prorogare un contratto di lavoro a termine in corso di svolgimento, fino ad un massimo di 8 volte nei trentasei mesi.
Rimane, quale unica condizione per le proroghe, il fatto che si riferiscano alla stessa attività lavorativa per la quale il contratto è stato inizialmente stipulato.
– Viene tuttavia introdotto un limite massimo del 20% di utilizzo di tale tipologia contrattuale da calcolarsi sulla base occupazionale esistente. Il decreto fa, comunque, salvo quanto disposto dall’art. 10, comma 7, del D.lgs. 368/2001, che da un lato lascia alla contrattazione collettiva la possibilità di modificare tale limite quantitativo e, dall’altro, tiene conto delle esigenze connesse alle sostituzioni e alla stagionalità. Infine, per tenere conto delle realtà imprenditoriali più piccole, è previsto che le imprese che occupano fino a 5 dipendenti possono comunque stipulare un contratto a termine e questa rappresenta una novità che non era emersa in sede di presentazione e che è stata comunicata dal Ministero.
Autore
Rispondi
Solo registrati possono commentare.
0 Commenti
Non ci sono Commenti!
Si il primo a commentare commenta questo articolo!