Licenziare lavoratore inidoneo: si può o dobbiamo prima pensare ad altro?

Roberto Camera risponde al quesito di un utente

Licenziare lavoratore inidoneo: si può o dobbiamo prima pensare ad altro?

Vorremmo licenziare un lavoratore perché inidoneo alle mansioni: possiamo farlo o dobbiamo prima pensare ad altro?

Prima di procedere al licenziamento, l’azienda dovrà effettuare alcune azioni propedeutiche:

  1. Tentare di rimodulare le mansioni del lavoratore tra quelle presenti all’interno del suo livello/qualifica professionale
  2. Tentare di ricollocare il lavoratore in mansioni anche inferiori a quelle possedute (in questo caso è necessario il consenso del lavoratore)
  3. Inviare il lavoratore presso il medico competente per appurare la totale inidoneità alle attività previste all’interno dell’azienda
  4. Una volta ricevuta l’attestazione del medico competente che certifichi la totale inabilità del lavoratore, questi dovrà essere inviato alla Commissione medica dell’ASL medicina del lavoro, la quale avallerà o meno l’attestazione del medico aziendale.
  5. Solo a questo punto, l’azienda potrà procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Autore

Roberto Camera
Roberto Camera 517 posts

Esperto di Diritto del Lavoro e relatore in convegni sulla gestione del personale. Ha creato, ed attualmente cura, il sito internet http://www.dottrinalavoro.it in materia di lavoro. (*Le considerazioni sono frutto esclusivo del pensiero dell’autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l’Amministrazione di appartenenza)

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1 Commenti

  1. Avrei senz’altro condiviso il parere che precede se non mi fossi imbattuto in una recente sentenza della Cassazione (9158/2022) che, muovendo dalla affermazione che la dichiarazione di inidoneità fisica del lavoratore non ha carattere di definitività e sulla scorta di una sentenza della Corte costituzionale (420/1998) che ha affermato che rientra nel rischio di impresa la scelta del datore di lavoro di procedere senz’altro al licenziamento “… invece che agire secondo le normali regole contrattuali con la risoluzione giudiziaria del rapporto di lavoro per sopravvenuta impossibilità della prestazione”, ha ritenuto illegittimo il licenziamento intimato al lavoratore e rigettato il ricorso del datore di lavoro.
    A che serve quindi il procedimento ex art. 5 dello Statuto se poi il datore di lavoro deve attendere l’esito di un giudizio ordinario per sapere se può risolvere il rapporto con un lavoratore che peraltro nel frattempo non può utilizzare stante la dichiarazione di inidoneità dello stesso ?

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