Flussi migratori: nuovi adempimenti per professionisti ed associazioni datoriali
Eufranio Massi, nel suo Editoriale, tratta il tema dei flussi migratori e dei nuovi adempimenti per professionisti e associazioni
Con la circolare n. 3 del 5 luglio 2022 l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le indicazioni di prassi per l’adempimento di quanto stabilito dall’art. 44 del D.L. n. 73/2022 che ha previsto, in un’ottica di semplificazione, una diversa modalità delle verifiche riguardanti le istanze di ingresso di cittadini extra comunitari per gli anni 2021 e 2022. Tali verifiche riguardano, essenzialmente, l’osservanza delle previsioni contenute nel CCNL applicato, la congruità del numero delle richieste presentate dai datori di lavoro allo Sportello Unico per l’immigrazione (SUI), la capacità economica e le esigenze dell’impresa anche in relazione agli impegni retributivi ed assicurativi dovuti nel rispetto delle leggi e del CCNL (commi 1 e 2).
Ebbene, la grossa novità è che tali accertamenti non sono più effettuati dal personale degli Ispettorati territoriali del Lavoro, magari anche inserito all’interno del SUI, ma sono demandati, in via esclusiva, ai professionisti ex lege n. 12/1979 (consulenti del lavoro, ma non solo) ed alle associazioni datoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale alle quali il datore di lavoro aderisca o abbia conferito mandato. Gli organi di vigilanza, in sintonia con l’Agenzia delle Entrate, si riservano di effettuare accertamenti sul rispetto dei requisiti e delle procedure.
Si tratta di un compito, per certi versi, impegnativo, atteso che postula una serie di accertamenti preventivi che, in alcuni casi, si presentano abbastanza complessi: qui il pensiero corre, agli anni passati, quando i funzionari degli Ispettorati si trovavano, con scarsa disponibilità di mezzi (salvo, poi, far intervenire i servizi ispettivi) ad esaminare istanze con un numero particolarmente alto di richieste di manodopera rispetto alla capacità dell’azienda il cui fine principale era quello di far ottenere permessi di soggiorno a persone già presenti nel nostro territorio e che ha portato, sovente, alla luce traffici illeciti di particolari dimensioni.
Ora, il Governo, attraverso tale provvedimento che dovrà essere convertito dal Parlamento nei “canonici” 60 giorni, rovescia il discorso e chiede una “asseverazione” al professionista che ha seguito la pratica o all’associazione imprenditoriale alla quale si è rivolto il datore: con tale atto si dichiara la sussistenza di tutte le condizioni. Tutta la documentazione va conservata per almeno un quinquennio per agevolare le eventuali verifiche degli organi di vigilanza. L’asseverazione, accompagnata da un documento di identità, viene rilasciata al datore di lavoro dal professionista o dal funzionario dell’associazione nella consapevolezza delle conseguenze, anche di natura penale, che potrebbero scaturire in presenza di dichiarazioni mendaci.
Ma, la verifica dei professionisti e delle associazioni su cosa deve vertere? I criteri riguardano:
a) La capacità patrimoniale che va intesa come strumento sufficiente a sostenere gli oneri retributivi e contributivi rispetto al personale extra comunitario richiesto e come idonea a mantenere, nel tempo, una struttura che permetta all’azienda di operare in modo equilibrato. Ai fini della capacità patrimoniale e dell’equilibrio finanziario, come ricorda la circolare n. 3/2022, occorre verificare, per ciascun lavoratore che si intende assumere, un reddito imponibile o un fatturato non inferiore a 30.000 euro annui: il dato deve risultare dall’ultimo bilancio di esercizio o dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata. Tale capacità economica, va verificata anche alla luce di ciò che dice il comma 8 dell’art. 30-bis del DPR n. 394/1999, sulla scorta sia del CCNL applicato che delle tabelle del costo medio orario del lavoro emanate dal Ministero del Lavoro. Per quel che riguarda il settore agricolo al quale si riferiscono buona parte delle istanze di stagionalità, si possono prendere a riferimento per la individuazione della capacità economica sia le dichiarazioni IVA, prendendo in considerazione il volume d’affari “nettizzato” degli acquisti e della dichiarazione IRAP e considerare anche gli eventuali contributi comunitari;
b) L’equilibrio economico-finanziario, inteso come capacità di far fronte a tutti gli obblighi di pagamento assunti in precedenza ed agli investimenti che si rendessero necessari;
c) Il fatturato, da intendersi come la somma dei ricavi ottenuti dall’azienda attraverso la cessione di beni o le prestazioni di lavoro per le quali è stata emessa fattura;
d) Il numero dei dipendenti, compresi quelli già assunti, in passato, con le procedure di ingresso previste dal D.L.vo n. 286/1998, da intendersi come numero del personale mediamente occupato, nell’ultimo biennio, con contratto di lavoro subordinato. Il numero medio tiene, ovviamente, conto, dei lavoratori con contratto a tempo determinato che, a mio avviso, vanno calcolati secondo la previsione contenuta nell’art 27 del D.L.vo n. 81/2015;
e) Il tipo di attività svolta dall’impresa: se essa è a carattere continuativo o stagionale.
Nella analisi della documentazione necessaria per l’asseverazione, il professionista ed il funzionario dell’associazione sindacale dovranno acquisire come elementi utili:
a) Il DURC, necessario per verificare la regolarità dei versamenti contributivi e previdenziali;
b) La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa che attesti di non essere a conoscenza di indagini e dell’assenza di condanne, anche non definitive, per reati indicati ed introdotti dal D.L.vo n. 286/1998 e quelli contro la dignità e la sicurezza dei lavoratori (la circolare richiama una serie di articoli del codice penale, ivi compreso quello di caporalato);
c) La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’azienda o, se diverso, di chi ha la responsabilità di gestione del personale, circa l’insussistenza di sanzioni amministrative irrogate nel biennio antecedente l’istanza, riguardanti l’impiego di manodopera irregolare (ossia, sanzioni per lavoro “nero”);
d) La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante dell’impresa riguardanti le esigenze di richiesta di nulla osta in numero maggiore rispetto all’anno precedente. In questo caso si dovrà specificare l’acquisizione di nuove commesse o di nuovi appalti;
e) La dichiarazione ex DPR n. 445/2000 del datore di lavoro o del legale rappresentante di non aver chiesto alcuna asseverazione ad altro professionista o associazione relativamente ad altre domande: qualora ciò sia avvenuto occorre fornire tutte le indicazioni soprattutto quelle relative sia al numero dei lavoratori interessati che all’esito delle stesse.
Qualora le verifiche siano avvenute con esito positivo il datore di lavoro all’atto della presentazione dell’istanza, produce l’asseverazione del professionista o del funzionario dell’associazione (in calce alla circolare n. 3 sono riportati i modelli di asseverazione): se si tratta di istanze che risalgono ai flussi del 2021 e che non sono state ancora “smaltite”, l’asseverazione dovrà essere prodotta nel momento in cui le parti sono convocate presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione per la firma del contratto di soggiorno.
L’asseverazione deve dar conto che tutta la documentazione è stata verificata, che tutte le dichiarazioni ex DPR n. 445/2020 sono state acquisite e che quanto richiesto è stato ampiamente dettagliato.
Ma, ci sono casi nei quali l’asseverazione non è necessaria?
La riposta la fornisce la norma ed è ribadita dalla circolare n. 3. Si tratta di quelle pratiche del 2021 rispetto alle quali l’Ispettorato territoriale del Lavoro ha già espletato i propri accertamenti, mentre nel caso in cui siano state richieste delle integrazioni documentali ai fini istruttori, l’asseverazione è necessaria e dovrà essere presentata al momento della stipula del contratto di soggiorno.
Vi sono, poi, altri due casi nei quali l’asseverazione non è richiesta.
Il primo riguarda i portatori di handicap con limitazioni alla propria autosufficienza: ebbene, in tale ipotesi non è necessaria la verifica della congruità in rapporto alla capacità economica del datore di lavoro come, del resto, previsto dall’ultimo periodo del comma 8, dell’art. 30-bis del DPR n. 394/1999.
Il secondo concerne le domande presentate dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale che hanno, preventivamente, sottoscritto con il Dicastero del Lavoro un protocollo di intesa ove si impegnano a garantire il rispetto, da parte dei propri associati, delle regole stabilite al comma 1 dell’art. 44, rispetto alle quali mi sono già ampiamente soffermato: tutto questo è previsto dal comma 5. La conseguenza di tale disposizione è che il rilascio del nulla osta al lavoro avviene, unicamente, sulla base della richiesta presentata dalla associazione sindacale datoriale firmataria sulla quale, però, incombe l’onere della conservazione della documentazione per almeno cinque anni, alfine di consentire eventuali verifiche da parte degli Ispettorati territoriali del Lavoro, in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate.
Sia il testo normativo che quello di prassi dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro indicano, per la presentazione delle domande, una sola strada: quella della asseverazione del professionista ex lege n. 12/1979 o, in alternativa, del funzionario dell’associazione datoriale scelta tra quelle comparativamente più rappresentative. Non è possibile, quindi, percorrere una via autonoma che consenta al cittadino di presentare, direttamente allo Sportello Unico per l’Immigrazione, l’istanza con tutta la documentazione richiesta, affinché la stessa sia controllata dal funzionario dell’Ispettorato, cosa che, oggi, gli è espressamente vietata: di conseguenza, si è obbligati a passare al vaglio di un professionista o di una organizzazione che presenta i crismi della maggiore rappresentatività comparata.
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